TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-12-11, n. 202303659
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Pubblicato il 11/12/2023
N. 03659/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati T A e C S, con domicilio eletto in Palermo, via Ausonia n. 83, presso i locali del-OMISSIS-;
per l'annullamento
del parziale diniego dell’istanza di accesso agli atti inoltrata all'Istituto Regionale per il Credito e la Cooperazione in data 16 febbraio 2023,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 la dott.ssa G L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- in data 16 febbraio 2023, aveva formulato istanza di accesso agli atti detenuti dal-OMISSIS- e relativi alla propria posizione debitoria verso l’Istituto, originata dalla fideiussione prestata a garanzia dei mutui erogati dal-OMISSIS- in favore della -OMISSIS-
In particolare, il ricorrente ha esposto che tra le parti pendono due giudizi, instaurati dinanzi al Tribunale di Palermo, quali, segnatamente: i) un’azione revocatoria con cui -OMISSIS- ha chiesto la dichiarazione di inefficacia di un atto di compravendita compiuto dal ricorrente, asseritamene lesivo del proprio credito;ii) un’azione di accertamento negativo del credito proposta dal ricorrente.
Al fine di tutelare i propri diritti in tali giudizi, -OMISSIS- aveva quindi chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:
i. Le delibere con cui il CdA aveva respinto le proposte transattive avanzate dal ricorrente, unitamente alla documentazione e ai pareri resi dai competenti uffici a sostegno del rigetto;
ii. Le lettere di costituzione in mora inviate alla società debitrice principale e ai garanti;
iii. Le perizie aggiornate relative ai beni dei garanti, eseguite dall’Ing. Ascione;
iv. Le ricerche esperite sulla situazione patrimoniale dei garanti;
v. Gli incassi ricevuti o attesi dal debitore principale nel fallimento o dagli altri garanti;
vi. Ogni altro documento inerente i rapporti di mutuo e i tentativi di transazione promossi dai garanti.
La richiesta era stata solo parzialmente riscontrata con la con nota prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 2023, con cui l’Istituto aveva trasmesso esclusivamente le delibere con cui il CdA aveva respinto le proposte transattive avanzate dal ricorrente, di cui al punto i).
Con ulteriore istanza del 14 aprile 2023 -OMISSIS- aveva pertanto sollecitato l’ostensione degli ulteriori atti già chiesti con l’istanza del 16 febbraio 2023.
Prima del decorso del termine di 30 giorni previsto dall’art. 25, comma 4 della l. 241/90, con ricorso notificato il 26 aprile 2023, il ricorrete ha inoltre chiesto a questo Tribunale l’accertamento del diritto all’accesso agli atti non ancora esibiti e, conseguentemente, di ordinare al-OMISSIS- l’ostensione dei documenti richiesti.
-OMISSIS- ha articolato un unico motivo di impugnazione, deducendo l’illegittimità del diniego, per violazione degli artt. 22 e ss. della legge 241/90. In particolare, a supporto di tale richiesta, ha dedotto di essere titolare di uno specifico interesse, qualificato dall’esigenza di difendere i propri diritti nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale ordinario.
L’-OMISSIS- si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati;nel merito ha contestato la genericità dell’istanza di accesso e ha dedotto che i pareri legali e tecnici sarebbero sottratti dall’accesso;ha inoltre evidenziato che il ricorrente potrebbe in ogni caso formulare richiesta di esibizione secondo le norme dettate dal codice civile e che gli atti di costituzione in mora erano già stati inviati al debitore.
Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va chiarito che l’oggetto del presente ricorso va individuato nell’impugnazione del parziale rigetto della prima istanza di accesso, solo in parte evasa con la con nota del 27 marzo 2023, con cui -OMISSIS- aveva trasmesso esclusivamente le delibere con cui erano state respinte le proposte transattive avanzate dal ricorrente. L’impugnazione non può invece essere riferita al silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla seconda istanza di accesso del 14 aprile 2023, con cui il ricorrente aveva sollecitato l’ostensione degli ulteriori atti non esibiti, poiché alla data della notifica del ricorso (26 aprile 2023) non erano decorsi i termini previsti dall’art. 25, comma 4, della l. 241/90.
Il presente ricorso è pertanto volto all’ostensione dei documenti non esibiti dall’Amministrazione, quali, segnatamente:
i. La documentazione e i pareri resi dai competenti uffici a sostegno del rigetto della proposta transattiva avanzata dal ricorrente, allegati alle delibere del C.d.A. già trasmesse al ricorrente;
ii. Le lettere di costituzione in mora inviate alla società debitrice principale e ai garanti;
iii. Le perizie aggiornate relative ai beni dei garanti, eseguite dall’Ing. Ascione;
iv. Le ricerche esperite sulla situazione patrimoniale dei garanti;
v. Gli incassi ricevuti o attesi dal debitore principale nel fallimento o dagli altri garanti;
vi. Ogni altro documento inerente i rapporti di mutuo e i tentativi di transazione promossi dai garanti.
In via pregiudiziale, deve essere accolta l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente in ordine alla mancata notifica del ricorso ai controinteressati, in relazione ai documenti riguardanti la società debitrice principale e i garanti, non evocati in giudizio.
Al riguardo, parte ricorrente ha contestato la fondatezza dell’eccezione, deducendo l’inesistenza di situazioni di controinteresse in senso tecnico, evidenziando come i condebitori, già liberati dall’obbligazione solidale, non potrebbero subire alcun pregiudizio dall’ostensione dei documenti, che ineriscono ad un rapporto cui sono ormai estranei.
Senonché, nel caso dell’accesso, l’interesse sostanziale dei controinteressati non è riferito alla situazione giuridica di base su cui l’atto interviene, ma alla riservatezza dei dati che quel documento contiene. Interesse, questo, che sarebbe oggettivamente intaccato per il sol fatto dell’ostensione.
L’eventuale assenza di pregiudizio della sfera economica del controinteressato, potrebbe, al più, rilevare sotto la diversa prospettiva del bilanciamento tra diritto di difesa e diritto alla riservatezza, che costituisce tuttavia questione di merito e non assorbe la questione processuale pregiudiziale della mancata notificazione del ricorso nei confronti dei soggetti controinteressati, prescritta dall’art. 116 comma 1 cod.proc.amm.
Sotto il profilo formale, inoltre, i controinteressati sono facilmente individuabili, quali condebitori solidali espressamente menzionati nel contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente e peraltro quasi tutti nominalmente individuati anche nell’istanza di accesso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in relazione ai seguenti documenti:
i. Lettere di costituzione in mora inviate alla società debitrice principale e ai garanti;
ii. Perizie aggiornate relative ai beni dei garanti;
iii. Ricerche esperite sulla situazione patrimoniale dei garanti;
iv. Incassi ricevuti o attesi dal debitore principale nel fallimento o dagli altri garanti;
v. Ogni altro documento inerente i rapporti di mutuo e i tentativi di transazione promossi dai garanti.
Per quanto attiene ai restanti documenti, che ineriscono esclusivamente la posizione dell’istante, si rileva che alcuni degli atti richiesti sono oggettivamente sottratti all’accesso.
In particolare, il ricorso non può essere accolto con riferimento ai pareri e alle consulenze tecniche acquisite dal-OMISSIS- in occasione del contenzioso in essere con il ricorrente.
Come noto, la legge 241/90, pur affermando l’ampia portata della regola dell’accesso, definisce determinate categorie di documenti che sono sottratte alla divulgazione. In particolare, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 il diritto di accesso “è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento”.
Costante giurisprudenza riconduce, nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso ai documenti, gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l’Amministrazione, trattandosi di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 del codice penale e 200 del codice di procedura penale (Cons. St., 23 giugno 2011, n. 3812).
La medesima giurisprudenza ha chiarito che, quanto alle consulenze legali, l’accesso deve ritenersi consentito quando tale parere assume una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato (Cons. St., 24 agosto 2011, n. 4798). Viceversa, l’accesso deve essere negato quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., 5 maggio 2016, n. 1761).
Detta regola risponde all’esigenza di consentire la salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie ovvero gli elementi sulla cui scorta è delineata la condotta processuale da assumere nella controversia.
Riguardo al caso di specie, i pareri a sostegno del rigetto della proposta transattiva sono stati richiesti al fine di acquisire gli elementi utili per tutelare gli interessi dell’Ente pubblico nelle controversie con il debitore, nell’ottica di una ponderata valutazione della convenienza delle proposte transattive avanzate da controparte. La scelta sull’opportunità di addivenire ad una transazione, quale alternativa al contenzioso, spetta all’Amministrazione che, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, deve valutare la convenienza economica della proposta in relazione all’incertezza del giudizio, tenuto conto della natura delle pretese, della chiarezza della situazione normativa e di eventuali orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, i pareri acquisiti restano dunque caratterizzati dalla riservatezza, che mira a tutelare la stessa posizione dell’Ente pubblico, che, esercitando il proprio diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.
Le medesime ragioni ostative vengono in rilievo in relazione alle perizie dei beni del ricorrente.
Anche l’attività di consulenza di carattere tecnico, infatti, rimane sottratta all’accesso, allorché l’Amministrazione si rivolga ad un consulente di fiducia al fine di acquisire gli elementi tecnici necessari per la difesa in giudizio (T.A.R. Puglia – Bari, 17 maggio 2010, n. 1903).
Del resto, è innegabile che le perizie estimative costituiscono un elemento conoscitivo indispensabile ai fini della tutela giurisdizionale dei crediti, quale strumento necessario per apprezzare la solvibilità del debitore, la convenienza delle possibili soluzioni transattive e per valutare l’utile esperibilità di azioni revocatorie e l’integrazione dei relativi presupposti.
Deve parimenti essere rigettata la richiesta di esibizione delle ricerche esperite sulla situazione patrimoniale del ricorrente, relativa non alla trasmissione di specifici documenti amministrativi, bensì a dati e informazioni che richiedono un’attività di elaborazione da parte dell’amministrazione.
La giurisprudenza ha chiarito in argomento che l’art. 22 della l. n. 241/1990 stabilisce che il diritto di accesso può essere esercitato solo su “documenti amministrativi” e dunque non con riferimento ad un’attività di elaborazione: l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso della Pubblica Amministrazione e non può riguardare dati e informazioni che, per essere forniti, richiedono un’attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa (Cons. St., 14 marzo 2022, n. 1751), com’è invece accaduto nel caso di specie.
Analogamente, non può essere accolta, in quanto generica, l’istanza di ostensione di “ogni altro documento inerente i rapporti di mutuo e i tentativi di transazione”.
Come noto, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa (Cons. Stato, 12 gennaio 2016, n. 68).
Il ricorso può trovare, invece, accoglimento limitatamente alla richiesta di esibizione delle lettere di costituzione in mora inviate a -OMISSIS-.
È indubbia la sussistenza di una posizione legittimate in capo al ricorrente, titolare di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti inerenti la propria posizione debitoria, al fine di consentire la difesa dei propri interessi economici nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Palermo.
La possibilità di accedere agli strumenti acquisitivi propri del giudizio civile, prospettata dall’amministrazione resistente, non vale a escludere il diritto all’esibizione, considerato che, sulla scorta dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, il rapporto tra l’istituto dell’accesso documentale difensivo e gli istituti processualcivilistici non può che essere ricostruito in termini di complementarietà delle forme di tutela (Cons. di Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020 n. 19, 20 e 21).
La circostanza che il ricorrente sia già in possesso della richiesta documentazione, del resto, non esonera l’amministrazione dal fornirla sottraendosi al proprio obbligo.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione ai documenti riguardanti la posizione della società debitrice principale e gli altri garanti (lettere di costituzione in mora inviate alla società debitrice principale e agli altri garanti;perizie aggiornate relative ai beni degli altri garanti;ricerche esperite sulla situazione patrimoniale dei garanti;incassi ricevuti o attesi dal debitore principale nel fallimento o dagli altri garanti;ogni altro documento inerente i rapporti di mutuo e i tentativi di transazione promossi dagli altri garanti). Va rigettata la domanda per la parte relativa ai punti i), iii), iv) e vi) dell’istanza di accesso agli atti, ove riferiti alla posizione del ricorrente (documentazione e pareri resi dai competenti uffici a sostegno del rigetto della proposta transattiva avanzata dal ricorrente;perizie aggiornate relative ai beni del ricorrente;ricerche esperite sulla situazione patrimoniale del ricorrente;ogni altro documento inerente i rapporti di mutuo e i tentativi di transazione promossi dal ricorrente). Va invece accolta la richiesta di esibizione delle lettere di costituzione in mora inviate a -OMISSIS- di cui deve essere ordinata l’esibizione, con possibilità di estrarne copia previo pagamento dei relativi diritti, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, riservando, in caso di eventuale inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provvederà in sostituzione dell’Ente e con spese a suo carico.
L’accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.