TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-03-21, n. 202200231
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00231/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rail Cargo Carrier Italy s.r.l., Fuorimuro Servizi Portuali e Ferroviari s.r.l, Inrail s.p.a., Sbb Cargo Italia s.r.l., Rail Traction Company s.p.a., Oceanogate Italia s.p.a., Captrain Italia, Dinnazano Po s.p.a., Gts Rail s.p.a., Interporto Servizi Cargo s.p.a., Cfi Compagnia Ferroviaria Italiana s.p.a., Sangritana s.p.a., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Giordano, Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Giordano in Roma, via Graziano 62;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione dei Trasporti, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Rfi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020 che ha determinato le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità richiesto, per l'anno 2021, integrata dalla delibera n. 20/2021 del 11 febbraio 2021, pubblicate sulla G.U.R.I. del 27.2.2021;
- del d.p.c.m. 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 225/2020 di cui ha avuto notizia con le delibere che precedono;
- della determina del Segretariato Generale n. 30/2020 datata 4 marzo 2021, che detta la "Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei trasporti per l'anno 2021";
- della decisione non conosciuta con la quale l’ART ha stabilito l’esenzione dal contributo 2021 per le sole imprese di trasporto di merci su gomma;
- della FAQ con la quale l’ART ha dato corso ai rimborsi del contributo dell’anno 2021, già versato dalle imprese di trasporto su gomma per conto terzi;
- della delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità richiesto, per l'anno 2021, integrata dalla delibera n. 20/2021 del 11 febbraio 2021, pubblicate sulla G.U.R.I. del 27.2.2021;
- del d.p.c.m. 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 225/2020;
- della determina del Segretario generale n. 30/2020 datata 4 marzo 2021, che detta la “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera n. 225 del 22 dicembre 2020 l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART) ha stabilito per l’anno 2021 le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il suo funzionamento, includendo tra questi gli operatori che esercitano servizi di trasporto ferroviario di merci e la gestione di impianti e infrastrutture ferroviarie.
La delibera è stata successivamente approvata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021.
La delibera è stata, inoltre, integrata dalla delibera n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 recante “Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all’anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l’anno 2021” e posta in esecuzione mediante la determina n. 30/2021 del Segretario Generale dell’ART in data 4 marzo 2021, che ha dettato la definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2021.
Avverso la prefata delibera e i conseguenti atti insorgono le odierne società ricorrenti, imprese esercenti l’attività di trasporto ferroviario di merci, anche internazionale, per il tramite di un contratto di capacità e assegnazione di tracce stipulato con Rete ferroviaria italiana s.p.a., articolando cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, la difesa lamenta la violazione dell’art. 37, co. 6, lett. b) del d. l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, come modificato dal d. l. n. 109/2018, convertito in l. n. 130/2018. Gli atti impugnati assoggettano a contribuzione operatori e servizi che non sarebbero ricompresi nella previsione normativa, in quanto non operano in un mercato regolato da ART bensì in regime di libera concorrenza.
La difesa contesta altresì che l’indirizzo ermeneutico tracciato dal Consiglio di Stato con le recenti pronunce si pone discontinuità con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 69/2017, con violazione dell’art. 23 della Costituzione, ai sensi del quale spetta al legislatore identificare i soggetti incisi senza uso di formule vaghe, suscettibili di determinare un’incertezza sui destinatari dell’obbligo fiscale, e del principio di uguaglianza, parificando i meri beneficiari ai soggetti regolati.
Pertanto, ha chiesto di sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della pertinente normativa come da ultimo interpretata per violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Con il secondo motivo, la difesa denuncia la violazione dell’art. 37, co. 6, lett. b) del d. l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, sotto un diverso profilo. Violazione degli artt. 3, 23 e 41 Cost. Ribaditi i paventati profili di illegittimità costituzionale si asserisce che l’obbligo contributivo dovrebbe investire i soli gestori dell’infrastruttura alla luce anche dalla direttiva 2012/34/UE in materia di condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, recepita dal legislatore nazionale con il d.lgs. 112/2015, che ha assegnato la competenza regolatoria in materia proprio all’Autorità.
Con il terzo motivo, la difesa lamenta la violazione dell’art. 37, co. 6, lett. b) del d. l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011 e successive modifiche. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Errore manifesto di fatto. La prevista approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze sarebbe stata carente della necessaria istruttoria.
Con il quarto motivo, la difesa denuncia la violazione dell’art. 37, co. 6, lett. b) del d. l. 201/2011 conv. con legge n. 214/2011 e successive modifiche. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia hanno approvato la delibera senza che l’ART presentasse la relazione tecnica contenente dati di natura contabile – desumibili dal bilancio di previsione e quelli del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell’attività – idonei a giustificare la determinazione del quantum concreto del contributo richiesto.
Infine con il quinto ed ultimo motivo, la difensa contesta la violazione dell’art. 37, co. 6, lett. b) del d. l. 201/2011 conv. in legge n. 214/2011 e successive modifiche. Violazione del principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti della gestione. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Eccesso di potere in quanto l’aliquota contributiva fissata allo 0,6 per mille è incongrua con le risultanze contabili, che dimostrano un consistente avanzo di amministrazione – pari a oltre 27.523.997,75 euro – per la gestione corrente dell’anno 2020: appare, dunque, indimostrato qualsivoglia nesso tra determinazione dell’aliquota e fabbisogno finanziario per la gestione corrente dell’Autorità, andando a confluire il relativo gettito nel già consistente avanzo di amministrazione.
Le amministrazioni resistenti si sono ritualmente costituite in giudizio, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Preliminarmente, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità del ricorso collettivo in quanto azionato da soggetti posti tra loro in potenziale conflitto di interessi, rivestendo taluni di loro (Fuorimuro servizi portuali e ferroviari s.r.l., Dinazzano Po s.p.a., Oceanogate s.p.a. e INRAIL s.p.a.) la veste di operatori di impianti di servizi, rispetto agli altri ricorrenti, tutte imprese esercenti l’attività di trasporto ferroviario di merci.
Quanto all’obbligo contributivo la difesa dell’amministrazione invoca i più recenti orientamenti di appello in materia, che hanno superato precedenti distinzioni tra destinatari e beneficiari della regolazione elaborati dalla giurisprudenza di primo grado e contesta in fatto e diritto ogni ulteriore censura.
A sostegno delle proprie tesi difensive, ART osserva anche che le medesime ricorrenti sarebbero consapevoli di essere dirette destinatarie dell’attività di regolazione e vigilanza dell’ART avendo impugnato direttamente la delibera n. 130/2019 con ricorso N.R.G. 256/2020, ricorso respinto da questo Tribunale con sentenza n. 12, del 5/01/2021. Inoltre, le ricorrenti hanno impugnato il cd. prospetto informativo di rete (PIR), su cui vigila ex ante ed ex post l’Autorità, e che