TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-02-19, n. 201900268
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Testo completo
Pubblicato il 19/02/2019
N. 00268/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2015 REG.RIC.
N. 00734/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2015, proposto da:
M L, S S, C P, P I, Il Portico Costruzioni di I P & C., rappresentati e difesi dagli avvocati A B, G B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;
contro
Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina,149;
Comune di Ragusa, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2017, proposto da:
M L, M G, G S, P S, S S, C B, Mohsen Hamzehian, Maria Stella Fantuzza, C P, P I, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, A B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia n. 145;
contro
Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria TAR Sicilia in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1014 del 2015:
- del decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato intimato n. 5 del 23 gennaio 2015, con il quale sono state annullate la concessione edilizia n. 132/2007 rilasciata dal Comune di Ragusa il 15.11.2007, la prima variante alla stessa, n. 285/2008, e la DIA n. 77/2010, tutte rilasciate alla ditta Licitra Maria e alla società Il Portico costruzioni s.a.s. di I P;
- del voto n. 211 del 3 dicembre 2014 del CRU e del parere n. 12/2014 del Dipartimento urbanistica Servizio 4, Unità operativa 4.3 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente.
quanto al ricorso n. 734 del 2017:
con il ricorso introduttivo:
-del provvedimento ex art. 30, comma 7, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 emesso dal Dirigente del Settore XI del Comune di Ragusa, notificato il 20 febbraio 2017;
con i motivi aggiunti:
-dell'ordinanza n. 27 del 13 settembre 2017, successivamente notificata, con la quale è stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di Ragusa del compendio immobiliare degli odierni ricorrenti, sito in Ragusa c.da Buttarella.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e del Comune di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il primo dei ricorsi in esame, i ricorrenti Licitra Maria e Il Portico costruzioni s.a.s. di I P quali titolari della concessione edilizia n. 132/2007 del 15.11.2007 e successive varianti, rilasciate dal Comune di Ragusa, e gli altri ricorrenti quali proprietari di unità immobiliari facenti parte dei fabbricati realizzati in forza dei predetti titoli edilizi, impugnano il decreto n. 5 del 23 gennaio 2015 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, unitamente agli altri atti meglio indicati in epigrafe, con i quali la predetta concessione edilizia n. 132/2007, la variante a tale concessione e la DIA n. 77/2010 sono state annullate.
Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base dei pareri resi dal Dipartimento regionale urbanistica Servizio 4, Unità operativa 4.3 in data 08.10.2014 e dal Consiglio regionale urbanistica in data 03.12.2014, con i quali è stato evidenziato quanto segue:
a) la concessione edilizia n. 132/2007 sarebbe illegittima, in quanto ha consentito l’edificazione di n. 4 unità abitative, con relativa viabilità interna, in zona “E” del P.R.G. di Ragusa, dove l’art. 48 delle N.T.A. del Piano regolatore ammette la residenza in verde agricolo esclusivamente “a servizio del fondo”, così di fatto determinando una lottizzazione abusiva; la stessa concessione edilizia avrebbe inoltre assentito una volumetria superiore rispetto a quella ammissibile, in quanto nei conteggi planovolumetrici dei due fabbricati “corpo A” e “corpo B” non sarebbe stata computata la cubatura del sottotetto, per la parte abitabile di altezza superiore a 2,40 metri;
b) per le stesse ragioni sarebbe illegittima anche la C.E. in variante n. 285/2008, con la quale sarebbe stata assentita, inoltre, ulteriore volumetria;
c) la DIA n 77 del 2010 avrebbe previsto il frazionamento delle due unità abitative del corpo “B” in 4 distinte unità immobiliari, e il recupero a fini abitativi dei sottotetti, in contrasto con la previsione di cui all’art. 18 della L.R. n. 4/2003, che consente il recupero abitativo di tali locali solo per gli edifici già esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della stessa legge n. 4/2003, laddove i fabbricati di cui si tratta sono stati edificati in data successiva.
Il parere del CRU n. 211 del 03.12.2014 ha, in particolare, rilevato che i superiori titoli, consentendo la realizzazione di un complesso residenziale di n. 6 unità abitative all’interno di un’area che lo strumento urbanistico generale del Comune di Ragusa destina “ alla conservazione e/o all’incremento delle coltivazioni agricole”, e nella quale “ acquistano rilevanza storica e paesaggistica i muri a secco che vanno mantenuti e preservati dal degrado”, hanno disatteso le finalità di tutela e conservazione prefigurate dal P.R.G. stesso, con conseguente grave danno urbanistico.
Il ricorso è affidato, in diritto, ai seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 21 nonies della legge n.241 del 1990, nonché dell'art.53 della L.R. 27 dicembre 1978 n.71. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 53 della L.R. n. 71/1978, specie considerando che le opere di cui ai titoli edilizi annullati risultano completate fin dal 2010, con conseguente affidamento dei privati nella regolarità dell’edificazione, assistita da titolo edilizio.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe effettuato nessuna comparazione, invece doverosa nella fattispecie, tra i diversi interessi pubblici e privati in gioco.
2) Violazione dell'art.21 octies della legge n.241 del 1990 e dell'art.53 della l.r. n.71/1978.
Sarebbe erroneo l'assunto secondo cui l'ammissibilità della funzione abitativa nell'ambito delle zone agricole del territorio comunale dovrebbe essere strettamente connessa a “servizio del fondo “, atteso che la norma generale di cui all’art.7 n.4 del D.M. 2 aprile 1968 consente la destinazione abitativa in zona agricola con l’unico limite costituito da un indice di densità fondiaria molto esiguo, pari allo 0,03 mc./mq., senza alcun riferimento alla conduzione agricola del fondo.
Non sarebbe stato, inoltre, svolto alcun accertamento sulla possibilità effettiva di adibire ad abitazione i sottotetti degli edifici di cui trattasi, né sarebbe configurabile alcun fenomeno lottizzatorio, posto che per aversi lottizzazione abusiva occorre, sia sul piano negoziale che su quello materiale, il frazionamento del terreno in lotti e la necessaria realizzazione di opere di urbanizzazione.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato intimato, avversando il ricorso e