TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-06-06, n. 201606507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-06-06, n. 201606507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606507
Data del deposito : 6 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09475/2015 REG.RIC.

N. 06507/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09475/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9475 del 2015, proposto da:
C Spa, rappresentato e difeso dagli avv. R N, R R, con domicilio eletto presso R R in Roma, Via G.Vico, 1;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Impresa Spa in Amministrazione Straordinaria, S.A.F. Srl in Amministrazione Straordinaria, rappresentati e difesi dagli avv. M Carich, Tommaso Manferoce, con domicilio eletto presso Tommaso Manferoce in Roma, p.zza Vescovio, 21;
Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa, Società Italiana Costruzioni Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Guarino, Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso Andrea Guarino in Roma, p.zza Borghese, 3;
D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Srl, Impresa P &
C Spa;Marino Costruzioni Srl n.c.

per l'annullamento, previa sospensiva

(i) del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico 6 novembre 2014, n. prot. 0196549, comunicato con nota del Commissario Straordinario in data 7 novembre 2014, con il quale il Commissario Straordinario è stato autorizzato a sospendere la procedura di cessione in corso, riferita al sub-complesso Ramo Infrasud) e <a pubblicare il contenuto dell'offerta ricevuta in data 9 settembre 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, ai fini della raccolta di eventuali offerte migliorative>;

(ii) dei conseguenti provvedimenti del Commissario Straordinario, in particolare dell'invito a formulare offerte migliorative, pubblicato sul sito Internet della società Impresa S.p.A. in A. S. nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera", in data 14 novembre 2014;

(iii) di tutti gli atti del procedimento di cessione del subcomplesso Ramo Infrasud e, più in generale, del sub complesso Lioni-Grottaminarda, ancorché non noti;

(iv) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente a quello suindicato, ancorché non noto, ivi compreso l'eventuale determinazione di procedere a cessione di ramo d'azienda e ivi inclusa la nota ministeriale n. prot.

MISE

42307 del 25 marzo 2015, con la quale il Ministero ha autorizzato la cessione dei rami Infrasud e Infrav alla cordata <Condotte - Italiana Costruzioni - Marino>

e per la condanna

al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Impresa Spa in Amministrazione Straordinaria e di Saf Srl in Amministrazione Straordinaria e di Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa e di Società Italiana Costruzioni Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Impresa S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2013.

In data 12 novembre 2013, il Commissario dell'amministrazione straordinaria ha presentato al MISE il "programma di cessione" del complesso industriale facente capo a Impresa, ai sensi degli artt. 54 e ss. d.lgs. n. 270/1999 e art. 4 della legge n. 39/2004.

All'interno del complesso industriale oggetto del programma di cessione, il Commissario ha individuato, tra gli altri, il sub-complesso "Lioni Grottaminarda" che riguarda la realizzazione di lavori pubblici relativi al collegamento stradale A3-A16 (Lioni Grottaminarda).

Il ramo d'azienda che fa capo a Impresa nell'appalto pubblico di lavori in questione è eterogeneo. In particolare, Impresa:

1. è titolare del 75% del Consorzio Infrasud concessionario per la realizzazione di una parte dei lavori relativi alla richiamata arteria stradale (tratta dal km 0+450 al km 6+500);

2. quale consorziata, è titolare dei diritti di esecuzione di una quota dei lavori pari a quella detenuta nel Consorzio.

Il programma di cessione è stato approvato con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 novembre 2013.

A seguito dell'approvazione ministeriale, il Commissario Straordinario ha avviato una procedura per l'alienazione del complesso industriale di Impresa, pubblicando in data 16 dicembre 2013 l'invito a manifestare interesse per l'acquisto di tutto o parte del complesso industriale di Impresa S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Con decreto del MISE del 27 novembre 2013, la procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo ad Impresa è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 347/2003, alla società Saf S.r.l. , operante anch'essa nel settore dell'edilizia, di cui Impresa è proprietaria al 100%.

Con decreto del 10 aprile 2014, il MISE ha autorizzato l'esecuzione del Programma di cessione di Saf, integrativo di quello già autorizzato per Impresa.

Anche la posizione di Saf è correlata al già richiamato Consorzio INFRASUD. A tal riguardo, il Programma di cessione prevede:

1. la cessione della quota pari al 25% (detenuta attraverso la controllata Saf 2 S.r.l.) del Consorzio INFRASUD;

2. la cessione dei diritti di esecuzione di una quota di lavori (relativi, come si è detto, alla tratta dal km 0+450 al km 6+500);
corrispondente alla quota detenuta nello stesso Consorzio.

Il Programma di cessione di Saf si allarga alla partecipazione di Saf in un secondo Consorzio (il cosiddetto "Consorzio INFRAV"), anch'esso concessionario di una quota dei lavori relativi al collegamento stradale A3-A16 (Lioni Grottaminarda), dal km 6+500 al km 19+980. A tal riguardo, il Programma di cessione di Saf prevede:

1. la cessione della quota pari al 34,447% (detenuta attraverso la controllata Saf 3 S.r.l.) del Consorzio INFRAV;

2. la cessione dei diritti di esecuzione di una quota di lavori (relativi, come si è detto, alla tratta dal km 6+500 al km 19+980) corrispondente alla quota detenuta nello stesso Consorzio.

Attesa, pertanto, la sussistenza di partecipazioni di entrambe le società in Amministrazione Straordinaria nei due plessi aziendali, il MISE ha autorizzato il Commissario Straordinario a procedere alla vendita delle stesse, provvedendo o a una alienazione in blocco o alla vendita di sublotti.

In data 11 giugno 2014, la ricorrente C S.p.A. ha presentato offerta preliminare per l’acquisto del complesso "Lioni- Grottaminarda" di Impresa e Saf.

Successivamente, in data 10 luglio 2014, C ha formalizzato la propria "offerta vincolante" per un valore complessivo pari a euro 7.170.000,00 (6.300.000,00 euro per il ramo INFRASUD e 870.000,00 euro per il ramo INFRAV).

Successivamente, in data 26 luglio 2014, il Commissario ha invitato C a presentare offerta migliorativa per il solo ramo di azienda INFRASUD.

In data 4 agosto 2014 C ha dato riscontro all'invito, confermando il valore economico già offerto e specificando la proposta sotto il profilo occupazionale.

A seguito della presentazione dell'offerta migliorativa da parte di C per il ramo INFRASUD, il Commissario con lettera del 19 agosto 2014 ha comunicato che "con provvedimento in data 14 agosto 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la cessione in favore di Codesta Società del Ramo INFRASUD del sub-complesso "Lioni Grottaminarda" di Impresa S.p.A. in A.S. e SAF S.r.l. in AS . . . alle condizioni di cui all'offerta irrevocabile di acquisto formulata in data 10 luglio, come migliorata in data 5 agosto 2014".

Con riferimento al ramo INFRAV, il Commissario - con lettera di pari data - ne ha comunicato l'autorizzazione alla cessione alla società D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni S.r.l.

In data 4 settembre 2014, prima del perfezionamento della procedura di cessione e della conclusione del contratto con C, è pervenuta all'Amministrazione straordinaria una manifestazione di interesse all'acquisto da parte dell'Impresa P &
C. S.p.A avente ad oggetto l'intero sub-complesso "Lioni Grottaminarda" (comprensivo sia del Ramo INFRAV, sia del Ramo INFRASUD).

La P ha offerto il corrispettivo complessivo di 15.000.000,00 (15 milioni) di euro, "secondo modalità e termini che saranno concordati nel pieno rispetto delle tempistiche della procedura", manifestando "la più ampia disponibilità a condividere un piano industriale afferente a mezzi e personale di cui all'asset in argomento".

In data 9 e 10 settembre 2014, P ha formulato offerta irrevocabile di acquisto del sub-complesso "Lioni Grottaminarda", per il corrispettivo di 15 milioni di euro, di cui 7.700.000,00 euro per il ramo INFRASUD e 7.300.000,00 euro per il ramo INFRAV.

Tale offerta è risultata migliorativa rispetto a quella di C sia in termini di prezzo - superiore del 22,22% per l'acquisto di INFRASUD -, sia in termini di modalità di pagamento - non prevedendosi alcuna dilazione, diversamente da quanto proposto da C -, sia in termini occupazionali - essendosi la società impegnata di assorbire un numero maggiore di risorse.

Dell'offerta pervenuta e dell'intenzione di valutarla il Commissario ha dato pronta notizia alla C con nota dell'11 settembre 2014.

Contestualmente, in data 11 settembre 2014, il Commissario straordinario ha presentato istanza al MISE di sospensione della procedura di cessione in corso e di autorizzazione alla indizione di una nuova gara con a base l'offerta irrevocabile pervenuta da P . Cò sarebbe avvenuto con la pubblicazione del contenuto dell'offerta migliorativa pervenuta da P su 2 quotidiani di rilevanza nazionale, prevedendo termine di 15 giorni per la formulazione di offerte migliorative.

Nell'istanza, il Commissario ha chiesto espressamente al MISE l'autorizzazione a richiedere a P la consegna, nel termine di 5 giorni, della fideiussione bancaria a copertura dell'intero corrispettivo offerto.

Condivise le valutazioni circa la natura migliorativa della offerta P, il MISE, con provvedimento del 6 novembre 2014, qui impugnato, ha autorizzato il Commissario "ai sensi dell'art. 8 del disciplinare, a sospendere la procedura di cessione in corso, e a procedere, previa acquisizione della garanzia fideiussoria, alla pubblicazione sui quotidiani indicati nell'istanza del contenuto dell'offerta presentata dalla P &
C. spa in data 09 settembre 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, ai fini della raccolta di offerte migliorative che saranno valutate sulla base dei criteri di cui a disciplinare di vendita a suo tempo approvato" .

Tali determinazioni sono state rese note dal Commissario alla C con lettera del 7 novembre 2014.

Ottenuta la garanzia di P, in data 14 Novembre 2014 il Commissario ha quindi pubblicato sui quotidiani "Corriere della sera" e "Il Sole 24ore" l'invito alla presentazione di offerte migliorative per l'acquisto del sub-complesso "Lioni Grottaminarda" (Ramo Infrav e Ramo Infrasud) di Impresa S.p.A. in amministrazione straordinaria e Saf S.r.l. in Amministrazione straordinaria" . Il termine per la presentazione delle offerte migliorative è stato fissato alle ore 13,00 del 5 dicembre 2014.

Nel corso di tale nuova procedura sono pervenute al Commissario straordinario tre offerte migliorative, da parte delle società D'Agostino, P, e della cordata Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A. e Marino Costruzioni S.r.l..

In esito alla valutazione comparativa, il Commissario ha individuato come migliore l'offerta della cordata Condotte e, con istanza del 16 marzo 2015, ha chiesto al MISE di essere autorizzato alla cessione del sub complesso Lioni Grottaminarda.

Condivise le valutazioni del Commissario, con provvedimento del 25 marzo 2015 il MISE ha autorizzato la cessione dei rami INFRASUD e INFRAV alla cordata Condotte.

In data 27 luglio 2015 è stato stipulato con la Cordata il contratto di cessione dei complessi aziendali INFAV e INFRASUD.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. C ha chiesto al Tribunale di Roma di emettere "ordine di inibizione nei confronti della Impresa S.p.A. in A.S. in persona del Commissario Straordinario pro tempore e della Saf S.rl. in A.S., in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dal proseguire il bando di vendita del sub-complesso Lioni-Grottaminarda pubblicato sul Corriere della sera in data 14 novembre 2014, anche solo limitatamente alla quota pari al 100% delle quote del Consorzio Infrasud [.. .] e/o dall'iniziare ovvero proseguire qualunque attività comunque diretta ad alienare tali beni", ciò in quanto – secondo C - tale decisione del Commissario costituirebbe illegittimo recesso ad nutum da un negozio traslativo ormai concluso per effetto dell'incontro delle volontà delle parti.

Con ordinanza del 19 gennaio 2015 il Tribunale di Roma - Sez. Specializzata in materia di Imprese (Terza Sezione Cvile) - ha rigettato il ricorso proposto dalla C con condanna alla refusione delle spese di lite.

Avverso la citata ordinanza la C ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.. Il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha rigettato il ricorso con ordinanza del 15 maggio 2015, dichiarando la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Infatti, non essendo intervenuta la conclusione della procedura con la stipula del contratto di cessione, C non si trova in una posizione di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo.

In seguito a tale pronuncia, C ha proposto il ricorso odierno

Si sono costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico (con atto formale), Impresa Spa in Amministrazione Straordinaria, S.A.F. Srl in Amministrazione Straordinaria, Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa e Italiana Costruzioni Spa, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependo la sua inammissibilità. Tutte le parti (tranne il Ministero) hanno depositato memorie e repliche.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controparti.

E’infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata con riguardo alla traslatio judicii che - secondo la parte resistente - non opererebbe in relazione al ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in quanto la L. 69/2009 art. 59 nello stabilire “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. ”, non distingue tra rito cautelare ed altro rito;
è invece in parte fondata la censura di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione di provvedimenti non contestati precedentemente (provvedimento del Mise del 6 novembre 2014 con cui è stata autorizzata la sospensione della procedura di cessione del ramo Infrasud ed il provvedimento Mise del 25 marzo 2015 con cui il Ministero ha autorizzato la cessione dei rami Infrasud e Infrav alla cordata Condotte). Infatti, con il presente ricorso, notificato il 20 luglio 2015 e depositato il 29 luglio 2015, si impugnano due ulteriori atti:

1) il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico 6 novembre 2014, n. prot. 0196549, comunicato con nota del Commissario Straordinario in data 7 novembre 2014, con il quale il Commissario Straordinario è stato autorizzato a sospendere la procedura di cessione in corso, riferita al sub-complesso Ramo Infrasud) e <a pubblicare il contenuto dell'offerta ricevuta in data 9 settembre 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, ai fini della raccolta di eventuali offerte migliorative>;

2) la nota ministeriale n. prot.

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