TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202200868

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202200868
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200868
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 00868/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- M F, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F D e G C D G e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro-tempore, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Bologna, Via A. Testoni n. 6;

nei confronti

- Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

- Comune di Brisighella, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

- C.E.E.R. – Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

- Parrocchia di San Michele Arcangelo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia-Romagna n. 150 del 4 novembre 2021, con il quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 42 del 2004 l’alienazione dell’immobile denominato “Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rontana, canonica e pertinenze”, sito in Via Valloni, Località Rontana, Comune di Brisighella, Provincia di Ravenna, distinto catastalmente al N.C.T./N.C.E.U. al foglio 39, particelle B, 118, 266, 267, con varie prescrizioni e condizioni;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali le determinazioni della Commissione regionale per il patrimonio culturale assunte nella seduta del 21 ottobre 2021, la proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. n. 15278 dell’11 ottobre 2021 (prot. SR-ERO n. 6102 del 12 ottobre 2021), la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini del 15 luglio 2021 prot. n. 10696 (prot. SR-ERO n. 4311 dei 15 luglio 2021), il Decreto della Commissione Regionale n. 73 del 17 maggio 2021 con cui è stato dichiarato l’interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D. Lgs. n. 42 del 2004, dell’immobile denominato “Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rontana, canonica e pertinenze”, sito in Via Valloni, Località Rontana, Comune di Brisighella, Provincia di Ravenna, distinto catastalmente al N.C.T./N.C.E.U. al foglio 39, particelle B, 118, 266, 267 compresi n. 29 beni pertinenziali, il parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, espresso con nota prot. 493 del 14 gennaio 2021, e integrato con nota prot. n. 4295 del 19 marzo 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dei Beni culturali;

Vista l’ordinanza n. 84/2022 con cui è stata accolta in parte la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Vista l’ordinanza n. 2075/2022 con cui la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia cautelare di primo grado;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 12 ottobre 2022, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso introduttivo notificato in data 29 dicembre 2021 e depositato il 12 gennaio successivo, il ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia-Romagna n. 150 del 4 novembre 2021, con il quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 42 del 2004 l’alienazione dell’immobile denominato “Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rontana, canonica e pertinenze”, sito in Via Valloni, Località Rontana, Comune di Brisighella, Provincia di Ravenna, distinto catastalmente al N.C.T./N.C.E.U. al foglio 39, particelle B, 118, 266, 267, con varie prescrizioni e condizioni.

Con nota del 16 dicembre 2019 la Parrocchia di San Michele Arcangelo ha chiesto la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42 del 2004, della Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rontana, sita nel Comune di Brisighella (RA). In data 7 febbraio 2020, tra la predetta Parrocchia di S. Michele Arcangelo e il ricorrente è stato stipulato un contratto preliminare, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Faenza il 21 febbraio 2020, di compravendita del richiamato complesso immobiliare, avente accesso da Via Romana n. 1 e composto dalla Chiesa di Rontana, appartamento e depositi, oltre a corte pertinenziale e pozzo, con appezzamento di terreno agricolo adiacente. Pur in presenza di tale accordo, la posizione del ricorrente sarebbe stata completamente ignorata sia nella procedura di dichiarazione di interesse culturale del predetto complesso immobiliare, conclusa con il decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 73 del 17 maggio 2021, sia nella procedura di autorizzazione alla sua alienazione, conclusa con il decreto della stessa Commissione n. 150 del 4 novembre 2021, attraverso i quali si è stabilito che il complesso, da destinarsi obbligatoriamente a pubblica fruizione, essendo in pessimo stato di conservazione, avrebbe dovuto essere interessato da importanti interventi di restauro e risanamento conservativo delle parti strutturali, architettoniche e impiantistiche, con costi molto elevati.

Assumendo l’illegittimità delle predette determinazioni, unitamente agli atti presupposti, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per eccesso di potere per illogicità, errata istruttoria, errata valutazione di presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Ulteriormente sono stati eccepiti la violazione della legge n. 241 del 1990, degli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 1470 e 1476 cod. civ. e dei principi generali vigenti in materia, compresi quelli sovranazionali C.E.D.U., l’eccesso di potere per illogicità, errata istruttoria, errata valutazione di presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dei Beni culturali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 84/2022 è stata accolta in parte la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
con l’ordinanza n. 2075/2022, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la predetta pronuncia cautelare di primo grado.

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