TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2014-05-21, n. 201405382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2014-05-21, n. 201405382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405382
Data del deposito : 21 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05305/2013 REG.RIC.

N. 05382/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05305/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5305 del 2013, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall’avv. M G e domiciliato, in assenza di elezione nel Comune di Roma, presso l’Ufficio di segreteria

TAR

Lazio in Roma, Via Flaminia, n. 189;

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la declaratoria dell’inadempimento

dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 avanzata dalla parte ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che la parte ricorrente ha presentato domanda di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e che l’Amministrazione, al momento della proposizione del presente ricorso, non ha ancora completato il procedimento, violando quindi l’obbligo di provvedere;

Rilevato che, nonostante la formale costituzione in giudizio, l’Amministrazione non ha prodotto contributi documentali utili al fine di poter giustificare il mancato completamento dell’istruttoria, di talché il ricorso va accolto, ordinandosi nel contempo all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

Stimato che, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente, dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite, tenuto conto della rilevante mole di lavoro che grava sulle Amministrazioni competenti in ragione dell’elevato numero di procedimenti avviati al fine di ottenere il rilascio della cittadinanza italiana, per come è comunemente noto;

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