TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2009-12-05, n. 200900828

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2009-12-05, n. 200900828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 200900828
Data del deposito : 5 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00366/2006 REG.RIC.

N. 00828/2009 REG.SEN.

N. 00366/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 366 del 2006, proposto da:
T V, rappresentato e difeso dagli avv. M D N, G S, con domicilio eletto presso G S Avv. in Campobasso, via P. di Piemonte, 43/A;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, e per la condanna del Ministero della Giustizia alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/12/2009 il dott. Giorgio Giaccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Campobasso, ha chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base a quanto previsto dall’art.7 del D.P.C.M. 29.11.2002, n.3253, così come prorogato e modificato dall’art.8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.4.2003, n.3279, dall’art.6 dell’ordinanza 11.7.2003, n.3300 e dall’art.5 dell’ordinanza 19.3.2004, n.3344. in favore dei soggetti residenti, o aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Molise colpito da eventi sismici a cavallo dei mesi di ottobre e novembre 2002. Ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Deduce, con unico motivo di gravame, il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n.3253/2002 e delle OO.PP.CC.MM. n.3279 del 10.4.2003, n.3300 dell’11.7.2003 e n.3344 del 19.3.2004, nonché dei Decreti del Presidente della Regione Molise, quale Commissario Delegato, n.5 del 14.2.2003 e n.7 del 19.2.2003.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, contesta la fondatezza della pretesa ex adverso.

Il ricorso è infondato.

Con il presente ricorso si chiede, in sostanza, l’accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione della retribuzione mensile, al lordo delle ritenute previdenziali, ai sensi della legge n.225 del 1992 e dell’ordinanza di protezione civile 3253 del 2002, articolo 7, commi 1 e 2.

Secondo quest’ultima, in particolare, nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, sono sospesi (…) i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

E’ poi intervenuto l’articolo 6 comma 1 bis del d.l. n.263 del 2006, il quale ha previsto che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 - che all’articolo 6 prevede la possibilità di adottare ordinanze straordinarie per fronteggiare eventi calamitosi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico - si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.


La Corte Costituzionale, con sentenza n.325 del 2008, si è già pronunciata, ex professo, sulla questione di legittimità della norma interpretativa testè citata, rimessa, tra l’altro, proprio da questo Tribunale.


La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal TAR del Molise per violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - relativamente al godimento del beneficio della sospensione dei versamenti contributivi - tra datori di lavoro e lavoratori pubblici e privati.

La Corte ha chiarito che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato.

Questi ultimi, infatti, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico.

Peraltro, aggiunge il Collegio, la ratio della sospensione degli oneri contributivi appare chiaramente quella di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali private, quale principale volano dell’economica e dell’occupazione.

E’ ben vero che forse sarebbe preferibile indirizzare le agevolazioni soprattutto verso tutte le persone fisiche, incrementando il reddito di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, agendo quindi sulla domanda e non sull’offerta (sicchè le imprese su cui ricadrebbero i benefici, sarebbero solo quelle più virtuose, scelte in base alla legge di mercato).

Tuttavia, si tratta, pur sempre, di scelte opinabili, rimesse alla discrezionalità degli organi politici, così come espressamente chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza n.325 del 2008.

La particolarità e la natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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