TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-05-06, n. 202205671

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-05-06, n. 202205671
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205671
Data del deposito : 6 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2022

N. 05671/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01601/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2022, proposto da M M, rappresentato e difeso dagli avvocati B C, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F V in Roma, via Varrone 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza, presentata in data 21 luglio 2021 (doc.1), n. 11372 (doc. 2), con cui il ricorrente domandava, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di abilitazione all'insegnamento, giusta adeverinta, rilasciata dall'Università Dimitrie Cantemir di Tirgu-Mures in Romania, il 13 luglio 2021, per le seguenti discipline: - A001 (arte e immagine), A060 (tecnologia), nella scuola secondaria di primo grado;
- A016 (disegno

artistico), A017 (disegno storia arte), A037 (Costruzioni tecnologiche e tecniche rappresentazione grafica), A054 (storia dell'arte), presso le scuole secondarie di secondo grado


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità nel nostro Paese del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

Stante il silenzio del MIUR sulla istanza de qua, il ricorrente ha proposto il presente gravame per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

Alla camera di consiglio del 3 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi;
termine abbondantemente scaduto.

In conclusione deve essere accolta la proposta domanda concernente l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché l'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, l'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e la difficoltà di disporre tempestivamente dell’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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