TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-10-20, n. 201101569

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-10-20, n. 201101569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201101569
Data del deposito : 20 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01128/2011 REG.RIC.

N. 01569/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01128/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2011, proposto da:
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avv. E B T e M A, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
Ufficio Elettorale Centrale del Comune di -OMISSIS-, Commissione Elettorale Comunale di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Mazzarolli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

per l'annullamento

del provvedimento di proclamazione degli eletti, adottato dal Presidente dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, del Comune di -OMISSIS- (PD) in data 17 maggio 2011, relativo alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;

della delibera di Consiglio Comunale n.-OMISSIS-del 31/5/2001, avente ad oggetto "esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di ciascuno di essi e surrogazioni";

della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/6/2006 avente ad oggetto "elezione della commissione elettorale comunale";

della delibera del 20/4/2011 avente ad oggetto "comizi elettorali del 15 e 16 maggio 2011, nomina degli scrutatori e formazione della graduatoria dei supplenti";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-.

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dai signori -OMISSIS-

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. E A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente premette in fatto che nelle giornate del 15 e 16 maggio 2011 si sono svolte, nel Comune di -OMISSIS-, le operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Viene sostenuto che i risultati delle operazioni elettorali sarebbero inficiati da alcune irregolarità intervenute nel corso dello scrutinio e del presupposto svolgimento della fase elettorale.

In particolare si osserva che le irregolarità citate avrebbero comportato un’illegittima attribuzione di voti alla lista n. 2, “Civica per il Futuro – Ospedaletto”, nella misura di almeno dieci preferenze indebitamente attribuite, e, conseguentemente, avrebbero determinato l’elezione alla carica di Sindaco eletto del Signor -OMISSIS-, con pregiudizio della opposta lista elettorale “Comune e Cittadini – -OMISSIS-”, risultata seconda per numero di preferenze, per una differenza di solo 7 voti, e del candidato Sindaco -OMISSIS-ad essa collegato.

Le irregolarità nel procedimento di valutazione e scrutinio delle schede sarebbero le seguenti:

1) Scheda riportante contestualmente una duplice preferenza a favore di due liste contrapposte, con un voto attribuito alla lista n. 2, “Civica per il Futuro – -OMISSIS-”.

2) Presenza di una scheda con voto espresso a favore della lista n. 3, poi cancellato e apposto, con indicazione di preferenza, alla lista n. 2.

Nella Sezione n. 2 veniva reperita altra scheda con indicazione di preferenza a favore di due liste contestualmente ed in particolare a favore della lista n. 2 e della lista n. 3, con cancellazione della preferenza tramite doppia barratura sul nominativo sindaco collegato alla lista n. 3.

3) Scheda riportante un chiaro segno di riconoscimento ed attribuita comunque alla lista 2.

4) Scheda riportante la preferenza a favore della lista n. 5 “Comune e Cittadini –-OMISSIS-” ed attribuita alla lista n. 2 “Civica per il Futuro – -OMISSIS-”.

Ci si riferisce ad una scheda, scrutinata presso il seggio n. 4, nella quale veniva indicata la preferenza a favore della lista n. 5 “Comune e Cittadini – -OMISSIS-”, che risultava barrata con la “croce”. Nella stessa scheda il nominativo del candidato sindaco collegato alla predetta lista n. 5, veniva scritto anche a fianco di altro simbolo riferito alla lista n. 2 “Civica per il Futuro – -OMISSIS-”, il quale però non veniva barrato.

Stesse modalità di compilazione si sono verificate anche con riferimento ad altra scheda scrutinata presso la sezione n. 5.

Infine, presso la sezione n. 3 veniva scrutinata una scheda in cui, parimenti alle ipotesi presedenti, veniva apposta la preferenza sia sul simbolo di lista riferito alla lista n. 5, sia sul simbolo riferito alla lista n. 2.

5) Schede assegnate in mancanza di un’espressione di preferenza, ed esattamente ad una scheda, scrutinata presso la sezione n. 5, il voto di preferenza era stato apposto tramite una croce segnata fra due simboli riferiti a due liste concorrenti, (la lista n. 2 e la lista n. 6). Peraltro, nella scheda è stata indicata la preferenza per un candidato della lista n. 5.

Con modalità simili e corrispondenti a quelle appena sopra riferite, risulterebbe essere stata compilata anche una scheda scrutinata presso la sezione n. 1.

In definitiva si tratta di dieci preferenze espresse a favore della lista n. 2 “Civica per il Futuro – -OMISSIS-” che risultano contestate e che se venissero effettivamente annullate determinerebbero il superamento della prova di resistenza a favore della lista n. 5 che risulterebbe la vincitrice. Inoltre due delle dieci schede sopra richiamate potrebbero determinare, oltre alla riduzione delle preferenze a favore della lista n. 2, anche l’attribuzione di almeno due preferenze alla lista n. 5, come sarà meglio precisato nel prosieguo.

Vengono poi dedotte alcune irregolarità legate all’espletamento della procedura elettiva.

In particolare, viene rilevato che la commissione sarebbe stata nominata con solo tre membri supplenti.

Inoltre la commissione elettorale risulterebbe carente anche dei componenti di minoranza, sia quello effettivo, sia quello supplente, in quanto entrambi dimissionari.

Si sono costituiti in giudizio i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- eccependo l’inamissibilità del ricorso e contestandone nel merito la fondatezza.

Hanno inoltre proposto ricorso incidentale.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di -OMISSIS-, eccependo l’inamissibilità del ricorso e contestandone nel merito la fondatezza.

All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

È fondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso sollevata, sia dal Comune di -OMISSIS-, sia dai controinteressati.

Ed invero con il primo motivo i ricorrenti ricostruiscono una situazione ipotetica priva di un serio riscontro probatorio e comunque priva di un quadro indiziario di una qualche attendibilità.

Ed infatti le contestazioni sollevate in ordine alle supposte irregolarità che sarebbero state realizzate in sede di scrutinio si fondano tutte su dichiarazioni rese a posteriori dai rappresentanti di lista che hanno assistito alle operazioni elettorali.

Più in particolare non risulta comprovato che i suddetti rappresentanti di lista abbiano fatto inserire tali contestazioni nei verbali di scrutinio e cioè l’unico strumento che tali rappresentanti avevano per documentare le eventuali irregolarità che a loro dire sarebbero state riscontrate durante le operazioni di scrutinio (così da introdurle in un documento assistito da fede privilegiata).

In altre parole ai rappresentanti di lista non può ritenersi attribuito il potere di comprovare a posteriori ciò che avrebbero dovuto far constatare (a verbale) durante le operazioni di scrutinio.

Ha infatti chiarito la giurisprudenza che il principio di prova in materia elettorale deve “essere soddisfatto mediante la produzione di documentazione, fornita anche da elettori, che formalmente attestino che le operazioni hanno dato luogo ad osservazioni e rilievi nel corso del procedimento elettorale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 86).

In definitiva le censure sollevate in ricorso con il 1° motivo così come comprovate non possono ritenersi caratterizzate dal necessario grado di concretezza e quindi devono ritenersi inidonee a fornire un principio di prova.

In quanto tali deve ritenersi che in realtà esse si propongono il fine di provocare il riconteggio completo dei voti. La conseguenza non può che essere l’inammissibilità del citato motivo di ricorso.

Quanto al secondo motivo, in disparte la questione della eccepita tardività dell’impugnazione della delibera di C.C. n. 19 del 12.6.2006, sollevata dalle parti resistenti, il Collegio rileva che in materia elettorale vige il principio di strumentalità delle forme secondo il quale devono ritenersi idonee a viziare l’intera procedura, solo le irregolarità espressamente sanzionate con la nullità e comunque solo quelle che impediscono l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali e che possono influire sulla libera manifestazione del voto (cfr. C.S., Sez. V, 5 luglio 2005, n. 3716;
C.S., V, 30 ottobre 2003, n. 6772).

Ciò senza considerare che nella specie la presenza della minoranza è stata assicurata e che inoltre i membri supplenti non hanno svolto alcun ruolo e pertanto, ammesso pure che si fosse realizzata la dedotta irregolarità (nella nomina dei membri supplenti) non si può comunque ritenere prodotta alcuna conseguenza in punto di risultati elettorali.

In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.

L’infondatezza del ricorso principale consente di assorbire l’esame delle censure dedotte con il ricorso incidentale che pertanto diviene improcedibile.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

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