TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202407865

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202407865
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407865
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 07865/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12736/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12736 del 2023, proposto da
R V, rappresentata e difesa dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;

nei confronti

F S, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E S G, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della delibera del Plenum del C.S.M. del 5 luglio 2023 -non notificata-, recante la nomina del dott. F S a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in luogo della ricorrente;

ove occorra, della delibera del 5 aprile 2023 della V Commissione del C.S.M. nella parte in cui sono stati proposti per ricoprire l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, oltre alla ricorrente, i dottori F S ed E S G;

ove occorra e nella parte di interesse, dell’atto di concerto del Ministro della Giustizia espresso con atto n. 37/7/70-2023 del 28.6.2023 con riguardo ai suindicati magistrati;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto del Presidente della

Repubblica del 14 luglio 2023 -pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15.9.2023- col quale è stato conferito al dott. F S l’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e di F S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa R V ha impugnato la delibera del 5 luglio 2023 con cui è stata disposta la nomina del dott. F S a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

La ricorrente ha esposto di avere svolto dal 4 dicembre 1987 le funzioni requirenti, fino al 20 ottobre 1989 quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, poi, fino al 10 ottobre 1994, presso la Pretura di Salerno;
dall’11 ottobre 1994 al 3 giugno 2015 aveva prestato servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e, dal 4 giugno 2015, svolgeva le funzioni di Procuratore aggiunto a Napoli;
nel corso di tale incarico aveva anche ricoperto il ruolo di Procuratore Capo Reggente, dall’1 giugno 2022 al 4 giugno 2023.

Dall’11 giugno 2001 la ricorrente era stata assegnata alla Sezione D.D.A. della Procura di Salerno, rimanendovi sino al giugno 2011, ed il medesimo incarico le era stato conferito presso la Procura di Napoli, dal 4 novembre 2019 in poi.

La ricorrente ha dedotto, altresì, di avere preso parte alla procedura per il conferimento dell’ufficio direttivo requirente di 1° grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, rientrante tra quelli “di grandi dimensioni”, che prevedeva in pianta organica, oltre al Procuratore, 3 Procuratori aggiunti, 30 sostituti procuratore e 31 viceprocuratori onorari.

La V Commissione del C.S.M., nella seduta del 5 aprile 2023, aveva presentato al Plenum tre proposte di nomina, per la ricorrente, per il dott. F S e per il dott. E S G.

Il Plenum del C.S.M., nella seduta del 5 luglio 2023, si era, dapprima, diviso sui tre candidati, che avevano tutti conseguito voti;
poi aveva disposto la votazione per il ballottaggio tra il dott. F S e il dott. E S G, che avevano conseguito gli stessi voti;
all’esito aveva avuto prevalenza il primo poiché in suo favore aveva votato il vicepresidente.

Il Plenum del C.S.M. aveva, quindi, disposto il conferimento dell’incarico al dott. F S.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione della circolare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (in particolare degli artt. 6-18, 26, 29 e 32), degli artt. 10, 11, 12, 13, 18 e 26 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, dell’art. 97 della Costituzione e di eccesso di potere.

Il CSM avrebbe illegittimamente preferito alla ricorrente, che svolgeva le funzioni requirenti di primo grado da 37 anni e negli ultimi 8 era stata Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli, un candidato che non aveva mai svolto funzioni direttive o semidirettive, e che per molti anni (a decorrere dal 2015) era stato membro nazionale di Eurojust.

Il controinteressato, quindi, a differenza della ricorrente, non aveva mai svolto incarichi semidirettivi (o direttivi), incarichi che, secondo gli artt. 6, comma 1 sub a), e 18, comma 1, sub a), del Testo unico citato, costituivano indice attitudinale, assumendo “speciale rilievo”.

Le dimensioni della Procura di Napoli erano poi maggiori di quelle della Procura di Firenze e, pertanto, i magistrati che aveva coordinato la ricorrente negli otto anni in cui era stata Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli erano pari a tutti i magistrati facenti parte dell’organico della Procura di Firenze.

Non avendo svolto il dott. S funzioni direttive o semidirettive, il C.S.M. non avrebbe nemmeno potuto effettivamente comparare “i risultati conseguiti” nelle “funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse”, che avrebbero dovuto essere considerati secondo quanto previsto dagli artt. 7, 18 e 29 del Testo unico.

L’ufficio messo a concorso, inoltre, era sede di Procura Distrettuale Antimafia, per cui avrebbe dovuto assumere rilevanza specifica l’esperienza maturata nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., ma il CSM non avrebbe tenuto conto di tale aspetto.

Quanto all’indicatore di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) del T.u., il CSM aveva ritenuto subvalenti gli indicatori attitudinali vantati dalla ricorrente rispetto alle capacità relazionali dimostrate dal dott. S all’interno dell’ufficio.

Tale giudizio doveva ritenersi illegittimo, in quanto la dott.ssa V aveva attivamente partecipato all’organizzazione dell’intero ufficio della Procura di Napoli, di dimensioni particolarmente grandi, con un organico del personale di magistratura di 111 unità, oltre a 107 unità di personale di magistratura onoraria, 544 unità di personale amministrativo e 331 unità di polizia giudiziaria.

Anche con riferimento ai rapporti con l’esterno, di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), il CSM avrebbe erroneamente affermato che il profilo del dott. S era “più versatile e in grado di consolidare i legami con le Istituzioni, nell’ottica di assicurare un’azione più proficua e più estesa al suo Ufficio”, mentre la ricorrente, presso la Procura di Napoli, aveva coltivato rapporti con l’Avvocatura, le Forze dell’ordine, gli altri uffici di Procura e con tutte le istituzioni del territorio a livello nazionale.

Inoltre la ricorrente aveva curato le relazioni, ai fini delle indagini, con le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati dell’Olanda, della Germania, della Svizzera, della Francia, del Regno Unito, della Romania, del Gambia, della Colombia, etc.

Quanto alla formazione degli aspiranti dirigenti nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturate (art. 18, comma 1, lett. d), secondo la delibera i due candidati avrebbero profili “sostanzialmente equivalenti”, mentre la dott.ssa V avrebbe dovuto essere riconosciuta prevalente, essendo in possesso di apposito titolo conseguito dopo lo svolgimento per nove mesi di un corso universitario di perfezionamento nel management degli uffici giudiziari.

Infine, con riferimento alle esperienze ordinamentali, la ricorrente avrebbe dovuto prevalere essendo stata componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno nel biennio 2001/2003, componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno per il quadriennio aprile 2008 – 31 marzo 2012, presidente della Commissione Magistrati Ordinari in Tirocinio e del Comitato Pari Opportunità e magistrato collaboratore per il tirocinio magistrati di nuova nomina.

Si sono costituiti il Ministero della Giustizia, il CSM e F S resistendo al ricorso;
le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del gravame con riferimento all’impugnazione della proposta della V Commissione in favore del dott. Squillace Greco.

All’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalle Amministrazioni resistenti con riferimento all’impugnazione, presentata del resto in via meramente cautelativa, della proposta della V Commissione, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.

Deve premettersi che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.

Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, con riferimento alle attitudini, il nuovo Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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