TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402068
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 02068/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01319/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2023, proposto da Unione Sindacale delle Associazioni Militari - Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’accertamento

del diritto al risarcimento danno derivante dal ritardo nell'emanazione del provvedimento di iscrizione all'albo dei sindacati militari e di approvazione del modello di delega stipendiale da utilizzare per l'iscrizione dei propri associati e per la riscossione della relativa quota associativa, ovvero, dalla mancata emanazione di provvedimenti espressi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 26.01.2023 l’Unione Sindacale delle Associazioni Militari – Aeronautica – (d’ora in poi U.S.A.MI. Aeronautica) - ha agito innanzi a questo Tribunale amministrativo avverso la condotta inerte tenuta dal Ministero della Difesa rispetto alla richiesta di iscrizione, presentata dalla medesima Unione Sindacale, nell’apposito albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all’articolo 3 della legge 28/04/2022, n. 46.

2. La ricorrente ha esposto di essersi costituita in data 29 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46, e in data 02 novembre 2022, ossia entro il termine di 5 giorni previsto dalla medesima norma, di aver provveduto a depositare l’atto costitutivo e lo statuto presso il Ministero della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore Aeronautica, così come previsto dalla direttiva del Ministro della Difesa dell’8 luglio 2022, chiedendo l’iscrizione di U.S.A.MI. Aeronautica nell’apposito albo delle associazioni professionali, nonché l’approvazione del modello di delega stipendiale di prelievo della quota sindacale, predisposta ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa del 26 luglio 2022. Secondo quanto illustrato dalla parte, a seguito di accesso agli atti la stessa veniva a conoscenza che il parere dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Aeronautica era stato inoltrato al Ministero della Difesa solo in data 10 gennaio 2023, dopo la scadenza del termine previsto (45 gg) dalla citata circolare dell’8 luglio 2022, e oltre il termine di sessanta giorni imposto dall’articolo 3 della legge 46/2022. La ricorrente ha domandato, pertanto, la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato sulle richieste inviate da U.S.A.MI. Aeronautica al Ministero della Difesa e al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’iscrizione della predetta Associazione nell’albo di cui alla legge n. 46/2022. Ha chiesto, infine, il risarcimento del danno economico derivante dalla mancata acquisizione delle deleghe stipendiali per il periodo di illegittimo ritardo di iscrizione dell’Associazione, derivante dall’inerzia dell’Amministrazione.

3. A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:

I. Illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa - violazione dell’art. 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46 “norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché’ delega al governo per il coordinamento normativo” - mancata emanazione del provvedimento di iscrizione all’albo delle associazioni professionali a carattere sindacale dei militari.

Il provvedimento di iscrizione dell’Associazione all’Albo sarebbe tardivo, in quanto sarebbero stati superati i termini previsti dalla legge n. 46/2022, art. 3. Ciò avrebbe comportato un grave nocumento all’Associazione medesima, in quanto le avrebbe impedito di divulgare tempestivamente le proprie iniziative sindacali, ai fini del raggiungimento del quorum minimo di iscrizioni previsto dall’articolo 13 della predetta legge n. 46/2022, con pregiudizio, conseguentemente, dell’acquisizione delle deleghe sindacali da parte degli iscritti.

II. Obbligo del Ministero della Difesa di pronunciarsi sul modello di delega sindacale .

La parte ricorrente lamenta che il Ministero non si sarebbe pronunciato sulla propria richiesta di ottenere chiarimenti in merito al contenuto del D.M. 26 luglio 2022, in

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