TAR Pescara, sez. I, sentenza 2018-10-15, n. 201800297
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2018
N. 00297/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2017, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso lo studio Augusto La Morgia in Pescara, viale Pindaro;
contro
Questura Chieti-Ministero Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila complesso monumentale di San Domenico;
per l'annullamento
del d.a.s.p.o. con il quale il Questore di Chieti ha disposto il divieto per il ricorrente di accedere ad impianti sportivi siti in Italia e sul territorio dell’Unione europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno - Questura Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2018 il dott. M B e uditi l'avv. L T per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Domenico Pardi per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Chieti ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi siti nel territorio nazionale e della Comunità Europea, sulla base, sostanzialmente, della seguente motivazione: “persone appartenenti a entrambe le tifoserie accendevano strumenti per l’emissione di fumo “fumogeni” che dapprima reggevano in mano, sventolandoli in modo pericoloso tra gli spettatori, per poi gettarli tra gli stessi mentre erano ancora accesi, generando, nelle più volte reiterate circostanze, grave pericolo e turbamento per l’ordine e la sicurezza pubblica” … e evidenziando altresì che il ricorrente per