TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-12, n. 202401385
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2024
N. 01385/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01914/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2023, proposto da
S A, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agira, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.19118 del 01 Settembre 2023 del Comune di Centuripe (EN), di riscontro negativo della S.C.I.A. n. 108/2023 presentata dalla ricorrente ed assunta a prot.n.17124 del 04/08/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agira;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n.19118 del 01 Settembre 2023 - avente ad oggetto una SCIA in sanatoria relativa all'intervento di (affermata) ristrutturazione e mutamento della destinazione d'uso, attuato dalla Sig.ra S A a seguito della realizzazione di una struttura smontabile a chiusura del preesistente terrazzo scoperto, facente parte dell'immobile ad uso abitativo distinto al N.C.E.U al Fg.24, mappale 550 sub 8 (ex sub 5) P.2 avente ingresso da Via Vittorio Emanuele n.339 e Via Boote n.26 ricadente in zona " A2 - centro storico di P.R.G.” – il Comune di Centuripe (EN) ha dato riscontro negativo alla S.C.I.A. n. 108/2023 assunta al prot.n.17124 del 04/08/2023, con dichiarazione di sua nullità e non efficacia.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato dalla Sig.ra S A con un ricorso notificato il 12/10/2023.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo innanzitutto la inammissibilità del ricorso in epigrafe perché la ricorrente avrebbe omesso di notificare il ricorso ai controinteressati e, segnatamente, ai condomini dell’immobile su cui ha effettuato le opere abusive di cui chiede la sanatoria.
In data 11 aprile 2024 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I - Preliminarmente il Collegio rileva non esservi ostacoli in rito ad una propria pronuncia nel merito. Infatti l’onere di chiamare in causa gli altri condomini in relazione alla chiusura di una terrazza in proprietà esclusiva in tanto potrebbe giustificarsi, in quanto quell’opera si ritenga chiudere parte delle pareti esterne dell’edificio che cadono in proprietà comune ex art. 1117 c.c., e quindi sia tale, incidendo sulle sorti di quelle, da imporre che una decisione si formi secondo le regole del Condominio ex artt. 1113 e ss. c.c. Vera quest’opinione, la necessità del liticonsorzio processuale passivo postulata dal Comune intimato altro non sarebbe che la proiezione, sul terreno della giurisdizione, di tali rapporti di diritto sostanziale.
Tuttavia la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si muove in tutt’altra direzione, ritenendo piuttosto che “ in tal senso, depongono anche i precedenti giurisprudenziali puntualmente citati dalla controinteressata, secondo cui, a norma dell'articolo 1102, comma 1, c.c., applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le "modificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio e appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi ”( Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25 luglio 2023, n. 7277).
Ritenendo di doversi conformare al precedente di cui sopra, il Collegio pertanto esclude che la ricorrente avesse l’obbligo di notificare il ricorso in epigrafe, in qualità di controinteressati, ai condomini dell'immobile ad uso abitativo avente ingresso da Via Vittorio Emanuele n. 339 e Via Boote n. 26 sito nel Comune di Centuripe al cui interno è situato l’appartamento di proprietà esclusiva della stessa, in relazione all’impugnato provvedimento prot. n.19118 del 01 Settembre 2023 dichiarativo della nullità e non efficacia della SCIA in sanatoria inerente all'intervento di (affermata) ristrutturazione e mutamento della destinazione d'uso, attuato dalla Sig.ra S A a seguito della realizzazione di una struttura smontabile a chiusura del preesistente terrazzo scoperto.
II - Venendo ora allo scrutinio delle censure proposte, in punto di fatto occorre premettere che l’intervento del Comune intimato muove da iniziative giudiziarie esperite vittoriosamente da proprietari di appartamenti confinanti con quello oggetto della S.C.I.A. n. 108/2023. Più in particolare viene in questione la sentenza n. 2425/2022 del TAR Catania – confermata, in secondo ed ultimo grado, dal C.G.A.R.S. con sentenza 1296/2022 -, la quale, dopo avere accertato che “ l’intervento di cui si tratta in alcun modo può reputarsi coperto dalla previsione di cui all’art. 20 della legge regionale n. 4/2003, tenuto conto della destinazione abitativa che è stata impressa alla parte di terrazza che è stata chiusa, né può in alcun modo ritenersi che nel caso di specie venga in rilievo una semplice ristrutturazione, come erroneamente affermato dal Comune, in quanto la superficie abitabile dell’immobile è stata ampliata e l’area in questione, come risulta dagli annunci che sono stati indicati, beneficia, tra l'altro, degli effetti delle strutture di natura squisitamente residenziale presenti nell’appartamento (con precipuo riferimento alla climatizzazione e al riscaldamento)”, ha disposto “ l’annullamento del provvedimento del Comune di Agira n. 12988 in data 16 luglio 2021 (con cui l’Amministrazione, esprimendosi sugli esposti presentati da uno degli interessati, ha stabilito che la controinteressata aveva realizzato legittimamente la veranda, non sostituendo il tetto di copertura), del provvedimento in autotutela n. 28815 in data 23 gennaio 2020 (con cui è stata revocata l’ordinanza di sospensione n. 1 del 18 settembre 2020) e del provvedimento di diniego n. 18820 del 20 settembre 2020 (allora e pel suo tramite, con conseguente efficacia della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria presentata in data 10 settembre 2020)”. Alla situazione discendente da quelle ormai irretrattabili conclusioni, l’attuale ricorrente ha cercato di porre rimedio mediante la domanda di accertamento di conformità prot.17124 del 04/08/2023 presentata ai sensi dell'art. 37, comma 4, del DPR n.380 del 2001, per regolarizzare ii mutamento di destinazione d'uso "abitativa" impressa alla struttura precaria realizzata ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.4/2003 nella terrazza di copertura, mediante la presentazione di una CILA del 09.07.2020 prot.12476. La quale è stata però respinta con il provvedimento impugnato.
III - Passando ora all’esame delle censure proposte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso – di violazione di legge per falsa o mancata applicazione degli artt. 23 ter e 37, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, del punto 41) della tabella costituente allegato “A” Sez. II a D.Lgs. n. 222/2016 in relazione all’art. 3, comma 1, lett. D) ed all’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 della L. n. 241/1990, nonché di violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza sotto il profilo di carenza istruttoria -, il Collegio osserva innanzitutto come plurime siano le ragioni poste a base del provvedimento impugnato;con la conseguenza, ove anche soltanto una fra essa risultasse fondata, che non vi sarebbe più ragione per estendere ulteriormente il proprio scrutinio come da consolidatissima giurisprudenza, alla cui stregua “ per sorreggere un atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ”( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 novembre 2023, n. 9636).
Nel riscontrare negativamente la S.C.I.A. presentata dall’attuale ricorrente il 04/08/2023 il Comune intimato ha, fra le altre cose, così motivato: “ in quanto l'intervento edilizio realizzato si identifica, come prima detto, con quello illegittimamente già attuato e non può essere ritenuto, in alcun modo, di ristrutturazione edilizia e/o di mutamento di destinazione d'uso, non rientrando, pertanto, fra i casi di sanabilità di cui all'art.37 del D.P.R. n.380/2001 (recepito dall'ait.1 della L.R. n.16/2016 e ss.mm.) "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità", come contemplati all'art.10 della L.R. n.16/2016 e ss.mm. di recepimento con modifiche degli artt.22 e 23 de! D.P.R. n.380/2001 ”.
La ricorrente tenta di confutare quell’opinione proponendo una distinzione fra “ 1) la "ristrutturazione pesante" che comprende tutti gli interventi che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n.1828/2023);2) la "ristrutturazione Leggera" che ricomprende tutti gli interventi edilizi che non comportano modifiche del volume, della sagoma e delle superficie per cui le opere possono essere assentite tramite semplice SCIA ”, e riconducendo l’intervento realizzato alla seconda categoria.
Ma tenuto conto che:
1) l’immobile oggetto della SCIA presentata dall’attuale ricorrente il 04/08/2023 ricade in zona A – e più specificamente: nella (sub)zona A2;
2) in forza del sesto paragrafo della lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. – così come recepito nell’ordinamento regionale siciliano dalla L. n. 16/2016 – “ rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ”;
3) con riguardo all’intervento edilizio assoggettato alla (poi denegata) SCIA in sanatoria, la sentenza n. 2545/2022 del TAR Catania ha accertato, oramai con efficacia di cosa giudicata, che “la superficie abitabile dell’immobile è stata ampliata”, avendo pertanto la ricorrente realizzato uno di quegli “ incrementi di volumetria ” che non consentono di ricondurre (quantomeno all’interno della zona A) alla figura della ristrutturazione edilizia un intervento come quello realizzato dalla ricorrente;
legittimamente limitando il proprio scrutinio a quest’unico aspetto, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso.
IV – Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti vizio di violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, nonché di eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione.
Premesso però che in concreto le uniche argomentazioni compiutamente sviluppate in gravame riguardano la postulata violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, esse, a giudizio del Collegio, non meritano alcun positivo apprezzamento: in quanto il passaggio in giudicato della sentenza n. 2545/2022 del TAR Catania ha reso vincolato in concreto il provvedimento adottato dal Comune intimato e contestato dalla ricorrente;con la conseguenza della giuridica irrilevanza della violazione di norme procedimentali ex art. 21 octies, secondo comma, primo paragrafo, della L. n. 241/1990 (alla cui stregua “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”).
V - Il Collegio, conclusivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio pronuncia come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.