TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-07-12, n. 202201203

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-07-12, n. 202201203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201203
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2022

N. 01203/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01518/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2017, proposto da
L P, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, domiciliato presso la Lecce Segreteria T.A.R. Lecce in Lecce, via Rubichi, 23;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Gallipoli – Sezione Demanio e Patrimonio – prot. n. 0043688 datato 28.08.2017, notificato il 12.09.2017, con cui l'Amministrazione Comunale ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente e finalizzata alla occupazione di una porzione di area prospiciente il box assegnato in uso, ubicato all'interno dell'area mercatale del Comune di Gallipoli nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello oggi impugnato e, in particolare, del preavviso di rigetto prot. in uscita n. 0036537 del 18.7.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, in virtù di deliberazione G.M. n. 166/2006 e di atto Rep. N. 2413 del 12.7.2005 a rogito del Segretario Generale, è assegnatario di un box presso il mercato ittico di Gallipoli di mq 30,32, presso cui svolge l’attività di vendita al dettaglio di prodotti ittici e di mitili.

Con istanza prot. 31532 del 26.6.2017 il ricorrente ha chiesto all’amministrazione comunale il rilascio di titolo autorizzativo per l’occupazione di un’area di circa mq 50 prospiciente il box assegnatogli al fine di collocare tavolini e sgabelli per il consumo sul posto da parte degli avventori dei prodotti della pescheria in modalità self service, ovvero non in forma di somministrazione assistita, per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Il Comune di Gallipoli con nota 36537 del 18.7.2017 comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza.

Nel frattempo intervenivano i pareri sostanzialmente favorevoli per il ricorrente espressi dall’Agenzia del Demanio di Lecce e dalla Sezione Demanio della Regione Puglia, nei quali si evidenziava la compatibilità dell’utilizzo dell’area sotto il profilo dominicale e, rispettivamente la favorevole valutazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.L. 223/2006 convertito con Legge 248/2006.

Il Comune di Gallipoli con l’impugnato provvedimento del 28.8.2017 ha respinto tuttavia definitivamente l’istanza del ricorrente.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

Eccesso di potere per contraddittorietà;

Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione;

Difetto di motivazione;

Violazione art. 3 del D.L. 223/2006 convertito con Legge 248/2006;

Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 32/2018 dell’11.1.2018 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 23 giugno 2022, svoltasi in modalità da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che il ricorso è infondato e che l’impugnato provvedimento risulta supportato da adeguata istruttoria e da congrua motivazione, nonché immune dai profili di illegittimità denunciati dal ricorrente con i motivi di censura.

E’ anzitutto infondato il primo motivo di censura, con cui si deduce la mancata considerazione da parte del Comune del nulla osta espresso dall’Agenzia del Demanio di Lecce e dal Servizio Demanio della Regione Puglia.

Occorre preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco di fondo afferente la portata dei pareri in questione.

Ed invero l’Agenzia del Demanio di Lecce ha infatti espresso nulla osta all’occupazione dell’area prospiciente il box assegnato esclusivamente sotto il profilo dominicale, mentre il Settore Demanio della Regione Puglia, dopo aver segnalato l’incongruenza e la non rilevanza del parere richiesto, ha espresso una valutazione di ordine generale circa la legittimità e l’opportunità di consentire e favorire, entro i limiti di legge, l’attività di somministrazione non assistita ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.L. 223/2006 convertito con Legge 248/2006, evidenziando il particolare favor per siffatto genere di attività coerentemente con i principi di libero accesso al mercato e di concorrenza di derivazione comunitaria.

Premesso quanto sopra, appare evidente che sia l’astratta compatibilità dell’autorizzazione all’occupazione dell’area sotto il profilo dominicale, sia la richiamata normativa nazionale volta a favorire l’esercizio della somministrazione non assistita attengono a valutazioni successive ed ulteriori rispetto a quelle, logicamente preliminari, che hanno condotto il Comune ad esprimere l’impugnato diniego, come di seguito precisato.

Ed invero, come si evince chiaramente dal tenore dell’impugnato provvedimento, l’area richiesta in ampliamento (mq 50) non solo risulterebbe di gran lunga maggiore rispetto a quella oggetto della concessione (mq30), ma inciderebbe negativamente sulla stessa funzionalità dell’area mercatale complessivamente considerata, in quanto il mercato ittico, in conformità del progetto di ristrutturazione a suo tempo approvato dal Genio Civile per le Opere Marittime di Bari risulta strutturato in una serie di box contigui posti attorno ad un’area centrale riservata al transito e all’accesso degli utenti, così come esattamente indicato nella planimetria.

Quanto sopra rende evidente che l’area centrale antistante il box deve necessariamente essere riservata all’uso generale in quanto espressamente prevista a servizio dell’intera area mercatale, atteso che l’eventuale sottrazione di una cospicua parte di detta area si porrebbe in violazione del progetto approvato e, soprattutto, pregiudicherebbe la complessiva funzionalità del mercato ittico, comprimendone l’accessibilità e la fruibilità , anche in violazione dei principi di concorrenza e in danno degli altri soggetti parimenti titolari di box per la vendita di prodotti ittici.

Risultano conseguentemente infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, in ragione dell’evidenziata coerenza dell’impugnato provvedimento con le ragioni dell’interesse generale e stante l’adeguatezza dell’istruttoria e la sufficienza della motivazione.

Appare per quanto sopra irrilevante e inconferente il quarto motivo di censura, con cui si deduce la violazione della normativa nazionale volta a favorire l’attività di somministrazione non assistita, in termini certamente condivisibili, ma che presuppone tuttavia la disponibilità dell’area antistante, così come – parimenti – l’astratta compatibilità dell’ampliamento sotto il profilo dominicale nulla ha a che vedere con le valutazioni relative alla salvaguardia delle esigenze di funzionalità complessiva del mercato ittico, rispetto alla quale l’esigenza di riservare al libero transito degli utenti l’area centrale costituisce un presupposto indefettibile.

Risulta infine infondato anche il quinto motivo di censura alla stregua di quanto sopra evidenziato.

Deve peraltro evidenziarsi che risulta infondato l’ulteriore motivo di censura dedotto e cioè il fatto che il Comune di Gallipoli avrebbe adottato l’impugnato diniego senza attendere i pareri richiesti, atteso che, viceversa, come dedotto dalla difesa del Comune, l’azione amministrativa posta in essere è stata determinata dall’esigenza di rispettare i tempi di definizione del procedimento.

Ed invero, decorso inutilmente il termine previsto dalla legge e dai regolamenti per l’espressione dei pareri (comunque irrilevanti per quanto sopra evidenziato), l’amministrazione aveva l’obbligo di concludere il procedimento avviato sull’istanza del ricorrente del 26.6.2017 a prescindere dai pareri consultivi a suo tempo richiesti (art. 16 L. 241/90).

Parimenti irrilevante, per quanto sopra evidenziato, l’argomentare di parte ricorrente sulla circostanza che l’autorizzazione all’ampliamento non avrebbe comportato realizzazione di opere e strutture neanche di facile amovibilità, bensì solo la posa di sedie e sgabelli, atteso che la posa di sedie e sgabelli avrebbe determinato comunque la sottrazione dell’area all’uso generale, in violazione del progetto e con una evidente alterazione della par condicio rispetto agli altri titolari di box per la vendita di prodotti ittici.

Il ricorso va dunque respinto.

Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi