TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-04-24, n. 202400334

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-04-24, n. 202400334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400334
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00334/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bergamo, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento prefettizio prot. numero-OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 il dott. L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con provvedimento in data -OMISSIS-, in epigrafe meglio indicato, veniva disposta nei confronti del ricorrente la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei “ a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica del presente provvedimento o, solo se la patente è consegnata prima, dal giorno della consegna., e comunque, in via cautelare, ai sensi degli artt. 186/9 e 187/8 del C.d.S., fino al superamento della visita medica cui il sig./la sig.ra -OMISSIS-si dovrà sottoporre presso la Commissione Medica Locale Patenti di Guida ai sensi dell’art. 119/4 del C.d.S.”;

- il provvedimento di sospensione si fonda sul rapporto -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- redatto dal Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;

- più specificamente, viene contestato che in data -OMISSIS- il Sig.-OMISSIS-, in località -OMISSIS-, alla guida del proprio autoveicolo tipo -OMISSIS- targato -OMISSIS- violava gli artt. 186 co. 2 lett. B), 186 co. 2 bis, 187 co. 1 e 187 co. 1 bis D.Lgs. n. 285/1992 in quanto, guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l e in stato di alterazione psicofisica indotta dall’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope, rilevati sulla base degli elementi presenti in tale provvedimento, cagionava un incidente stradale;

- sulla base di quanto sopra, il Prefetto provvedeva ad adottare il provvedimento di sospensione impugnato, ai sensi dell’art. 223 Codice della Strada.

Con ricorso ed allegata istanza cautelare, notificati in data 21/03/2024 e regolarmente depositati, il ricorrente impugna il provvedimento di sospensione, affidando il ricorso alle seguenti censure:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere

Al ricorrente viene infatti contestata la violazione degli artt. 186/2 lett. B), 186/2 bis, 187/1 e 187/1 bis del D.Lgs. n. 285/1992 e la causazione di un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza.

Tuttavia, tali contestazione sarebbero diverse da quelle emergenti dal certificato del casellario giudiziale, dal quale si evincerebbe esclusivamente il rifiuto di sottoporsi ad alcol test.

Risulterebbe quindi un’incongruenza tra la contestazione mossa dai Carabinieri di-OMISSIS- e richiamata nell’ordinanza prefettizia, secondo cui il -OMISSIS- avrebbe guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, e quanto risulta ex art. 335 C.P.P.

Il ricorrente, inoltre, non avrebbe cagionato alcun incidente stradale, in quanto disconosciuto con apposita dichiarazione inoltrata alla compagnia assicurativa.

Inoltre la penale responsabilità del ricorrente non sarebbe stata accertata in nessun procedimento penale per cui andrebbe applicata la presunzione d’innocenza ex art. 27 comma 2 Cost.

Inoltre, il ricorrente avrebbe presentato denuncia-querela per l’aggressione subita davanti alla propria abitazione la sera del -OMISSIS-, per la quale si sottoponeva a visita in ospedale.

2) Violazione iter procedimentale

Dalla documentazione notificata o comunque rilasciata al -OMISSIS- emerge la circostanza che il ricorrente non sarebbe stato avvertito circa la facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. C.P.P.

In data 12/04/2024 si costituisce l’amministrazione intimata, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Rilevato che:

- dagli atti di causa emerge che al ricorrente, sono state contestate le violazioni di cui all’art. 186 co. 2 lett. B), 186 comma 2bis, 187 comma 1 e 187 comma 1bis del Codice della Strada;

- le indicate contestazioni sono state effettuate sulla base del riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, oltre ad un’alterazione psicofisica indotta dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Considerato che:

- l’art. 186 comma 2 lett. b) così prevede: “ Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: […] b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ”.

- il provvedimento gravato, quindi, risulta adottato in via cautelare dal Prefetto sulla base della previsione normativa di cui all’art. 223 comma 1 Codice della Strada che così dispone: “ 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ”;

- Il comma 4 della medesima disposizione, inoltre, così prevede “ 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 ”.

- l’art. 205 Codice della strada, stabilisce che: “ 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ”.

Ritenuto che:

- dal reticolato normativo sopra evidenziato, il Collegio ritiene che la controversia, avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento sospensione della patente di guida, disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 223 comma 1 del Codice della Strada, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

- in effetti, benché l’art. 186 comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992 preveda la sospensione cautelare obbligatoria della patente di guida fino all'esito della visita medica solo in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (fattispecie più grave di quella che emerge nel caso in esame), l’art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 non distingue, ai fini dell’individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, tra le varie ipotesi di sospensione provvisoria affidate alla competenza del Prefetto.

Considerato e ritenuto quanto sopra:

il Collegio, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm.

Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della materia e delle peculiari questioni sottese all’esame del Collegio.

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