TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-12, n. 202301122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-12, n. 202301122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301122
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 01122/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00543/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 543 dell’anno 2018 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. M E V, con domicilio digitale come da registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Copernico n.59/a;

contro

Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;

per l'annullamento

del provvedimento della Legione Carabinieri Lombardia – Gruppo di -OMISSIS- – del 15 dicembre 2017 recante rigetto dell’istanza di pagamento dell’indennità di missione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. G N, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.Con il ricorso in esame si espone di essere stato nel 2015 comandato in servizio provvisorio alla Compagnia di -OMISSIS- per 56 giorni in periodo in cui era Comandante della Tenenza di -OMISSIS-, finchè non veniva in data 18 dicembre 2015 – con efficacia retroattiva dal 22 novembre 2018 – trasferito definitivamente presso la sede di -OMISSIS-. Il ricorrente richiedeva più volte verbalmente il pagamento dell’indennità di missione dovuta a seguito dell’applicazione provvisoria in differente Reparto, provvedendo poi a formalizzate tale istanza che è stata, tuttavia, respinta con il provvedimento oggetto di impugnazione;
l’Amministrazione avrebbe trascurato che lo strumento di calcolo utilizzato faceva riferimento ad ANAS quale Ente pubblico con compiti di gestione dell’infrastruttura viabilistica dello Stato.

Avverso il provvedimento in epigrafe è insorta parte ricorrente rassegnando le seguenti censure:



1.1 VIOLAZIONE DI LEGGE QUANTO ALLA DISTANZA TRA PUNTI DI PARTENZA E DI ARRIVO. CONTRADDITTORIETA’. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.



2. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per depositare una relazione dell’Amministrazione ed evidenziare, previa ricostruzione in fatto, le ragioni che hanno giustificato la reiezione dell’istanza in aderenza alle disposizioni sul trattamento economico di missione nazionale del personale dell’Arma dei carabinieri in attività di servizio.



3. All'udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.



3.1 In via preliminare si evidenzia che, per quanto qui interessa, l'art.1 della Legge n.86\2001, che disciplina l'indennità di trasferimento dei militari, recita: "1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

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