TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-04-03, n. 201403688
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N. 03688/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04764/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4764 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E I, rappresentato e difeso dagli avv. P C, G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, via Bisagno, 14;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
T B, rappresentato e difeso dagli avv. F P, G M, A M B, R Ri, Duccio M. Traina, Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso F P in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
per l'annullamento
della delibera del Plenum del CSM che, in accoglimento della proposta formulata con la delibera della V Commissione del Consiglio, di cui all’ODG n. 847 8.5.2013, ha approvato la nomina del Dr. T B a Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze.
E degli atti impugnati con motivi aggiunti :
- DPR 28.5.2013 (REG CC 1.7.2013) avente ad oggetto il decreto di nomina a Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze del Dr. T B.
- verbale del Plenum del CSM relativo alla seduta del giorno 8.5.2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia e di T B;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale T B, rappresentato e difeso dagli avv. G M, A M B, R Ri, Duccio Maria Traina, Alberto Morbidelli, F P, con domicilio eletto presso F P in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera del Plenum del CSM che, in accoglimento della proposta formulata con la delibera della V Commissione del Consiglio, di cui all’ODG n. 847 8.5.2013, ha approvato la nomina del Dr. T B a Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze.
Con successivi motivi aggiunti, depositati il 2.12.2013, è stato impugnato il DPR 28.5.2013 (REG CC 1.7.2013) avente ad oggetto il decreto di nomina a Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze del Dr. T B.
Con ultimi motivi aggiunti, depositati il 23.1.2014, è stato impugnato il verbale del Plenum del CSM relativo alla seduta del giorno 8.5.2013 avente ad oggetto la deliberazione dell’Assemblea plenaria di conferimento dell’Ufficio direttivo di Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze al Dr. T B.
Il ricorso originario è supportato dai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 5, primo comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS n. 109/2006;
2). Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 5, primo comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS n. 109/2006 in combinato disposto con DLGS n. 160/2006 sotto altro profilo;eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifeste, sproporzione, disparità di trattamento;
3). Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 5, primo comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS n. 109/2006 in combinato disposto con DLGS n. 160/2006 sotto altro profilo;eccesso di potere per sviamento, manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione;
4). Violazione e falsa applicazione del TU sulla dirigenza giudiziaria, relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi con l’individuazione di moduli sinottici per la redazione dei rapporti e dei pareri attitudinali di cui alla Circolare P 19244 del 3.8.2010;Delibera del 30.7.2010 e successive modifiche al 7.7.2011, sub specie del punto 4.2 della Parte I;eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, carenza di motivazione, disparità e ingiustizia manifeste;
5). Legittimazione del ricorrente alla partecipazione alla valutazione comparativa.
In data 28.5.2013 si è costituito il controinteressato Dr. T B.
In data 17.6.2013 il Dr. T B ha depositato controricorso e ricorso incidentale con cui ha sostenuto che il ricorrente non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico direttivo requirente di 2° grado di Procuratore generale con la deliberazione del Plenum del CSM 8.5.2013.
In data 17.6.2013 è stata depositata memoria da parte dell’Avvocatura generale dello Stato per il CSM.
Infine, le parti hanno depositato ultime memorie difensive.
I).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che possa essere esaminato – per primo – il ricorso principale.
In via preliminare, il Collegio ritiene di aderire alla ricostruzione dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale delineata dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4, in particolare lì dove questa ha osservato che, pur dovendosi esaminare prioritariamente il ricorso incidentale finalizzato a contestare la legittimazione del ricorrente principale, deve invece ammettersi l'esame prioritario del ricorso principale, per ragioni di economia processuale, laddove sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità od improcedibilità.
II).
Sempre in via preliminare, sul sollevato problema della non corretta notifica (eventuale inesistenza) al controinteressato, il Collegio rileva che la costituzione in giudizio del Dr. T B ha – comunque – sanato tale profilo (anche perché non risulta, dagli atti istruttori, alcuna inesistenza della stessa notifica).
III).
Nel merito, il ricorso principale e i due atti di motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
1).
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la : Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 5, primo comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS n. 109/2006.
In particolare, il ricorrente – alla pagina 14 del ricorso - lamenta che il precedente disciplinare a suo carico è stato ritenuto presupposto preclusivo e insuperabile per la sua valutazione e ha impedito una corretta comparazione tra i candidati.
Le argomentazioni non sono condivisibili.
In particolare :
a). In primis, costituisce ius receptum che la valutazione espressa dal CSM nelle procedure comparative è espressione di un'ampia valutazione discrezionale, che impinge nel merito dell'azione amministrativa e, come tale, è sottratta al sindacato giurisdizionale, fatti salvi casi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà (ex multis, Cons. Stato Sez. IV 11 settembre 2009 n.5479;idem 31 luglio 2009 n.4839;14 luglio 2008 n.3513;30 ottobre 2009 n.6707);
b). In punto di fatto, con sentenza passata in giudicato n. 143 del 26.9.2009, il Dr. Iannelli è stato ritenuto responsabile delle incolpazioni lui ascritte in relazione all’art. 2, lettere C), E), F), assorbita l’incolpazione di cui alla lettera G) dell’art. 2 DLGS n. 109/2006 in quella di cui alla successiva lettera F), ed è stata inflitta la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per anni uno con contestuale trasferimento d’ufficio ad altra sede e altre funzioni (nell’ambito della vicenda giudiziaria legata alle dinamiche del procedimento penale n. 1/2007 Av. Why not).
c). Come chiarito in replica dall’Avvocatura dello Stato (cfr. memoria depositata il 17.6.2013) la Circolare richiamata nel ricorso, al paragrafo 4.1, dedicato al “giudizio comparativo”, prevede che : <la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, …le ragioni della scelta devono inoltre risultare da una espressa motivazione riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio nonché alla assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire>;
d). E’ evidente che il richiamato precedente disciplinare ha costituito elemento di valutazione (sfavorevole) nei confronti del ricorrente senza – però – alcun meccanismo di condizionamento automatico e diretto;
e). D’altra parte, nelle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi nella magistratura, avuto riguardo alle rilevanti esigenze organizzative cui queste selezioni rispondono, la valutazione è sganciata da automatismi prefissati, confluendo nel giudizio <tutti i possibili elementi di conoscenza rilevanti>, purché naturalmente di tanto si dia contezza nella motivazione (cfr., Cons. Stato Sez. IV 8 luglio 1999 n.1192;idem 5 giugno 2009 n. 5479);
f). La giurisprudenza ha già affermato (cfr., T.A.R. Roma (Lazio) sez. I - 14/10/2013 – n. 8812) che la riconosciuta rilevanza, in seno a procedimenti per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, a fatti suscettibili di <valenza disciplinare>, sebbene non ancora acclarata e durante la pendenza del procedimento disciplinare, non può essere considerata di per sé illogica e irrazionale, essendo rimesso alla discrezionalità dell'organo di autogoverno il prudente apprezzamento di fatti che, anche a prescindere dal rilievo disciplinare, e quindi anche ancor prima della definizione del relativo procedimento.
2).
Con il secondo motivo di ricorso (pag. 19) si insiste sulle stesse argomentazioni di cui al n. 1 (sostenendo l’illegittimità della valutazione che ha ritenuto preclusivo il predetto precedente disciplinare).
Le argomentazioni non sono condivisibili per le considerazioni già svolte sub 1.
3).
Con il terzo motivo di ricorso (pag. 22) – ancora - si insiste sulle stesse argomentazioni di cui al n. 1 (nel senso che il precedente disciplinare diviene un impedimento permanente ed assoluto che ostacola una analisi concreta del lusinghiero curriculum del ricorrente).
Anche su questo punto, le argomentazioni non sono condivisibili per le considerazioni già svolte sub 1.
Come chiarito in replica dall’Avvocatura dello Stato (cfr. memoria depositata il 17.6.2013 alla pagina 12) la motivazione degli atti istruttori appare adeguata laddove menziona – a carico del Dr. Iannelli – “un momento di grave criticità con l’indicato episodio disciplinare”.
4).
Con il quarto motivo di ricorso (pag. 26) il ricorrente lamenta che l’asserito fattore impeditivo permanente a lui opposto non trova fondamento neanche nella normativa regolamentare.
A suo avviso, il TU sulla dirigenza giudiziaria al punto 4.2 menziona soltanto come preclusive: “irrogazione della sanzione della perdita della anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio”.
Valgono ancora le considerazioni già svolte sub 1 che smontano – completamente - la ricostruzione del ricorrente.
È ancora da ribadirsi che, nel caso di specie, non si è avuto alcune principio di automatismo e che, correttamente, le sentenze punitive sono state oggetto di valutazione come elemento di un <apprezzamento complessivo>del soggetto.
5).
Infine, con riferimento alla legittimazione del ricorrente alla partecipazione alla valutazione comparativa, il Collegio rileva che – essendo stato il Dr. Iannelli ammesso alla stessa – il profilo può essere – tranquillamente - non affrontato per ragioni di economia processuale.
In definitiva, la procedura selettiva in questione appare esenti dai vizi di legittimità dedotti col proposto gravame e successivi motivi aggiunti.
Si aggiunge, peraltro, che i secondi motivi aggiunti (nella parte in cui, pag. 3, si riferiscono a vicende relative al Dr. T B) sono infondati in quanto – come chiarito dall’Avvocatura dello Stato – le predette vicende <non>sono sfociate in alcuna sanzione disciplinare a carico dello stesso (cfr., pag. 16 memoria di replica datata 17.6.2013).
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti.
Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.