TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-11-24, n. 202215737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-11-24, n. 202215737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215737
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2022

N. 15737/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06781/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6781 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Istituto di Vigilanza La OR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Fioretti, Marco Giustiniani, Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

So.G.I.N. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

VE 2 DI S.p.A., TI Soc.Coop., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Riccardo Paparella, Antonio Pagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AL Vigilanza S.r.l., Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso principale, siccome integrato da motivi aggiunti:

- dell'aggiudicazione della procedura negoziata da Albo - ex artt. 62 e 134 d.lgs. n. 50/2016 – per l'affidamento del “Servizio di vigilanza armata per Centrali ed impianti GI nel triennio 2022 – 2025 ID Gara C0407S211 – Lotto 6: CIG 9050280F4E - CPV: 98341140-8” (n. protocollo sconosciuto) da parte di SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per azioni in favore del r.t.i. VE 2 DI s.p.a. (mandataria) – TI soc. coop. (mandante);

- della “Comunicazione di non aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016”, di SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per azioni del 13 maggio 2022 (n. protocollo sconosciuto);

- dell' ”Esito di gara” di SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per azioni del 17 maggio 2022 (n. protocollo sconosciuto);

- del “verbale di gara (valutazioni offerte tecniche)”, del 13 aprile 2022, delle sedute del 30 marzo 2022 e del 6, 7, 12 e 13 aprile;

- del “verbale di gara valutazione offerte economiche e attribuzione dei punteggi economici complessivi”, del 14 aprile 2022, della seduta del 13 aprile 2022;

- della comunicazione di GI del 9 giugno 2022 recante il diniego di accesso agli atti alle offerte dei controinteressati;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto medio tempore eventualmente stipulato con altro aggiudicatario e subentro nello stesso, nonché per la condanna al risarcimento del danno,

il tutto previo accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a.

per quanto riguarda il ricorso incidentale:

- dei verbali di gara di valutazione delle offerte tecniche dei giorni 13 aprile 2022, 30 marzo 2022 nonché 6, 7, 12 e 13 aprile 2022 e della graduatoria tecnica di gara e di quella conclusiva;

- del verbale di gara di valutazione delle offerte economiche e attribuzione dei punteggi economici complessivi del 14 aprile 2022, della seduta del 13 aprile 2022;

- della comunicazione di GI del 9 giugno 2022 recante il diniego di accesso agli atti alle offerte dei controinteressati;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il ricorso incidentale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della So.G.I.N. Spa, di VE 2 DI S.p.A. e di TI Soc.Coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 13.6.2022 alla GI S.p.a. nonché ai restanti soggetti in epigrafe, ritualmente depositato il 14.6.2022, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione e istanza ex art.116, co.2 cpa:

- dell’aggiudicazione della procedura negoziata da Albo - ex artt. 62 e 134 d.lgs. n. 50/2016 – per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata per Centrali ed impianti GI nel triennio 2022 – 2025 ID Gara C0407S211 – Lotto 6: CIG 9050280F4E - CPV: 98341140-8” (n. protocollo sconosciuto) da parte di SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per azioni in favore del r.t.i. VE 2 DI s.p.a. (mandataria) – TI soc. coop. (mandante);

- della “Comunicazione di non aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016”, del 13 maggio 2022 (n. protocollo sconosciuto);

- dell’”Esito di gara” del 17 maggio 2022 (n. protocollo sconosciuto);

- del “verbale di gara (valutazioni offerte tecniche) del 13 aprile 2022, delle sedute del 30 marzo 2022 e del 6, 7, 12 e 13 aprile 2022;

- del “verbale di gara valutazione offerte economiche e attribuzione dei punteggi economici complessivi”, del 14 aprile 2022, della seduta del 13 aprile 2022;

- della comunicazione di GI del 9 giugno 2022 recante il diniego di accesso agli atti alle offerte dei controinteressati;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti,

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto medio tempore eventualmente stipulato con altro aggiudicatario e subentro nello stesso, e per la condanna al risarcimento del danno.

2. Con la presente iniziativa processuale, la società ricorrente, partecipante alla procedura di gara summenzionata, allo stato terza con il punteggio complessivo di 80,103 punti, a fronte del punteggio di 87,819 punti attribuito alla prima graduata (RTI VE 2- TI) e di 84,373 al RTI AL Vigilanza, contesta l’aggiudicazione e la sottesa graduatoria, limitatamente al lotto 6 (vigilanza armata presso l’impianto di SA) elaborata dalla stazione appaltante in esito alle operazioni di gara.

Allo scopo, propone i motivi di ricorso di seguito rubricati e sintetizzati, e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio.

2.1 ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER ERRONEA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA DEL RICORRENTE E, COMUNQUE, PER OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Parte ricorrente censura l’attribuzione del punteggio alla propria offerta tecnica, relativamente ai criteri B1, B2, B3, G, H del disciplinare di gara, come di seguito meglio indicato:

- quanto al criterio B1, la mancata attribuzione del punteggio alla figura individuata quale Responsabile del Contratto è erronea, dal momento che, nell’offerta, la società ha indicato il possesso dell’esperienza ultradecennale, allegando il relativo curriculum vitae;

- quanto al criterio B2, la mancata attribuzione di n.3 punti al sottocriterio relativo all’ispezione veicolare non è congrua con quanto previsto nel disciplinare, allorchè non era dato rinvenire alcun riferimento alle ispezioni sottoveicolari;

- quanto al criterio B3, la mancata attribuzione del punteggio afferente agli items “Piattaforme SecurPerfect, Facility Commander, OnGuard o equivalenti” e “ Normativa sulla tutela delle materie classificate”, per un totale di 4 punti, sconta l’erroneo sottinteso che, ai fini del relativo punteggio, fosse necessario garantire l’esecuzione del servizio attraverso guardie giurate già formate, e non fosse viceversa sufficiente formulare, in offerta, specifico impegno alla formazione;

- quanto ai criteri sub G e H, a fronte delle certificazioni allegate, l’Amministrazione, anziché denegare i 6 punti complessivi, avrebbe dovuto considerarle ugualmente valide o, al più, procedere mediante soccorso istruttorio.

3. Si costituivano in giudizio GI S.p.a. (stazione appaltante) e le società controinteressate aggiudicatarie della commessa (RTI VE 2 DI- TI), per avversare i motivi di ricorso sulla base delle deduzioni contenute negli scritti difensivi versati in atti.

La difesa del RTI sollevava, inoltre, eccezione di incompetenza territoriale dell’adito Tribunale in favore del Tar Basilicata, atteso che gli effetti del lotto in contestazione sono limitati all’impianto di SA (Mt), con conseguente necessità di dare applicazione all’art.13, co.1, secondo periodo cpa.

4. Con ricorso incidentale, notificato a mezzo pec il 12.7.2022 e depositato in pari data, le società controinteressate hanno impugnato la graduatoria di gara, e le sottese valutazioni esternate dalla Commissione di gara:

- nella parte in cui, alla propria offerta tecnica, sono stati attribuiti zero punti ai criteri G e H;

- nella parte in cui la stazione appaltante non ha ritenuto l’offerta economica dell’odierna ricorrente incongrua e insostenibile, con conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale.

5. In sede cautelare, con ordinanza n.4555/2022, pubblicata il 14.7.2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza di parte ricorrente, ritenendo prevalente, allo stato, l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati.

6. A seguito del deposito, a cura della stazione appaltante, dei documenti in gara (verbali ed offerte prodotte in gara dai concorrenti), parte ricorrente proponeva motivi aggiunti, notificati a mezzo pec il 29.8.2022 e depositati il 30.8.2022.

Venivano proposti i motivi di seguito rubricati e sintetizzati, e come meglio esposti nel relativo atto processuale.

6.1 ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER ERRONEA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA DEL R.T.I. CONTROINTERESSATO E, COMUNQUE, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente torna a censurare nuovamente l’attribuzione del punteggio alla propria offerta tecnica, relativamente ai criteri B1, B2, B3, G

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