TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-14, n. 202000257
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Pubblicato il 14/02/2020
N. 00257/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Bovio, 41;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Bari n. -OMISSIS- del 4.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto l’avv. -OMISSIS- -OMISSIS-, in nome proprio, ha agito per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 89/2001, al decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Bari n. -OMISSIS- del 4.12.2017, munito di formula esecutiva il 5.7.2019, notificato per via telematica ai sensi della legge 53/1994 ss.mm. all'Amministrazione resistente il 5.12.2017 e passato in giudicato per mancata impugnazione come da attestazione della Cancelleria del 5.7.2019.
In forza di tale titolo il Ministero intimato è stato condannato a pagare a titolo di spese legali in favore del ricorrente la somma di €. 324,04 (di cui € 180,00 per compensi, € 27,00 per rimb.forf. 15%, € 8,28 per CAP 4%, € 47,36 per IVA 22%, € 42,38 per esborsi, € 19,02 per spese relative l'attività successiva all’emissione del decreto).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sul presupposto della persistente inerzia dell’Amministrazione intimata, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Occorre, quindi, ordinare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto in oggetto e, per l'effetto, corrisponda in favore del ricorrente gli importi dovuti, come sopra indicati, in ottemperanza al sopra indicato decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari.
Il Collegio fissa, conclusivamente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta , affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione delle problematiche connesse al pagamento dell’equo indennizzo per ritardata giustizia ai sensi della c.d. Legge Pinto.
Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i detti pagamenti, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Reputa il Collegio che in ragione della serialità delle controversie e della numerosità dei precedenti debba disporsi la compensazione delle spese processuali.