TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-07-18, n. 201901821
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Pubblicato il 18/07/2019
N. 01821/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01622/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2018, proposto da P A, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica,
Commissione centrale esami avvocato,
Commissione esami avvocato presso la Corte d’Appello di Messina,
Commissione esami avvocato presso la Corte d’Appello di Cagliari,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento della Commissione per gli Esami di Avvocato, sessione 2017, presso la Corte d’Appello di Catania, comunicato con PEC del 28 settembre 2018, con il quale il ricorrente è stato incluso nell’elenco dei non ammessi alle prove orali degli esami per l’abilitazione forense;
- del verbale del 18 settembre 2018, redatto dalla Sottocommissione per la correzione degli elaborati scritti istituita presso la Corte d’Appello di Salerno, nella parte in cui la suddetta Sottocommissione ha ritenuto di non procedere alla correzione degli elaborati scritti del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti indicati in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia della Corte d’Appello Catania e della Corte d’Appello Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il verbale del 18 settembre 2018 della Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno ai fini dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2017, indetto con D.M. 19 luglio 2017, dal quale si desume che, relativamente alla busta 278, non è stata effettuata la correzione degli elaborati in quanto, all’interno di una delle tre buste, è stato rinvenuto un documento di riconoscimento, presumibilmente quello dello stesso candidato.
Il ricorrente ha dedotto:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del r. d. 22 gennaio 1934, n. 37 eccesso di potere per errore di fatto ed incongruenza della motivazione - eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, secondo comma legge 20 marzo 1865 n. 2248 - divieto di disapplicazione.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 706 del 12 novembre 2018 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2019 il difensore del ricorrente ha dichiarato che, in esito a correzione disposta a seguito di ordinanza cautelare del CGA, il ricorrente ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.
Rileva il Collegio che, in conseguenza di quanto dichiarato dal difensore della ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù del disposto dell’art. 4, comma 2 bis , del d.l. 30 giugno 2005 n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005 n. 168, per il quale: “