TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-26, n. 202400080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-26, n. 202400080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400080
Data del deposito : 26 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2024

N. 00080/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01139/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2021, proposto dalla
Azienda Agricola Varetto Tommaso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P B e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

- dell'intimazione di pagamento 037 2021 9000358 88/000 dell'importo di € 818.884,00 con riferimento alle annate lattiero casearie 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003 notificata in data 29.10.2021;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento;

e, in ogni caso, per l'accertamento

dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’azienda ricorrente, produttrice di latte vaccino, e, perciò, assoggettata al sistema di contingentamento della produzione (cd. quote-latte) previsto dall’Unione Europea, è destinataria dell’intimazione di pagamento in epigrafe indicata, comprendente importi riferiti alle annate 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003.

2. Avverso gli atti che si pongono quali presupposti dell’intimazione in questa sede gravata l’odierno esponente risulta aver altresì proposto, quanto all’annata 1996/1997:

- ricorso avanti all’adito Tribunale (R.G. 996/2016), avverso i provvedimenti di " decadenza dal beneficio della rateizzazione " delle somme dovute;
la controversia è stata decisa con sentenza di accoglimento del 4.1.2023, n. 10;

quanto all’annata 2000/2001:

- ricorso avanti al

TAR

Lazio, sede di Roma (R.G. 9720/01), per l’annullamento “ dei provvedimenti contenuti negli (o comunque risultanti dagli) elenchi dei produttori di latte sottoposti (in esito alla procedura di compensazione delle produzioni per la campagna 2000/2001) a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione relative al predetto periodo 2000/2001” ;
per quanto qui di interesse, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile con sentenza depositata in data 7.5.2013, n. 4523, riformata in sede di appello dalla

II

Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 2821 del 14.4.2022;

quanto all’annata 2002/2003:

- ricorso avanti al

TAR

Lazio, sede di Roma (R.G. 11425/2003), per l’annullamento della “compensazione nazionale quote latte - periodo 2002/2003”, conclusosi con decreto decisorio contenente la relativa declaratoria di perenzione del 17.2.2012;

quanto alle annate 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003 cumulativamente intese:

- ricorso avanti all’adito Tribunale (R.G. 180/2019), avverso la prodromica cartella di pagamento n. 30020180000012185/000;
la controversia è stata decisa dal Collegio con declaratoria di inammissibilità del gravame, resa con sentenza in forma semplificata n. 450 del 18.4.2019, confermata in sede di appello dalla

III

Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 2024 del 28.2.2023.

3. Avverso la richiamata intimazione è qui insorta l’interessata, articolando le proprie difese sui motivi di ricorso così testualmente rubricati:

I. Prescrizione del credito;

II. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare (in via di mero subordine rispetto al motivo I);

III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale;

IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt.

8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241;

V. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

VI. Violazione di legge in relazione agli artt. art.

3-bis, 6, 6- ter del d.lgs.

7.3.2005 n. 82;
all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art.

3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.

L’esponente in conclusione ha insistito per l’espletamento di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la corretta entità degli importi dovuti, nonché per l’annullamento previa sospensione cautelare degli atti impugnati e, comunque, per l’accertamento della prescrizione delle avverse pretese, con vittoria di spese.

4. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): la prima, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
entrambe, per contestare nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

5. All’esito della camera di consiglio del 11.1.2022, con ordinanza n. 97/2022 il Collegio ha disposto incombenti istruttori, sospendendo interinalmente gli atti gravati;
all’esito dell’udienza del 28.9.2022, dato atto dell’inottemperanza all’ordine istruttorio da parte delle Amministrazioni intimate, respinte le istanze di rinvio formulate, ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 902/2022.

6. Le parti hanno articolato le proprie difese, depositando le proprie produzioni e insistendo per le rispettive conclusioni;
in particolare, la difesa erariale, in allegato alla propria memoria del 2.11.2023, ha depositato la relazione fatta pervenire da Agea, ricognitiva dell’esito dei giudizi ut supra ricostruiti, insistendo per il rigetto del ricorso.

7. All’udienza pubblica del 14.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di verificazione e consulenza tecnica d’ufficio proposta da parte ricorrente, essendo sufficienti, ai fini della decisione, le informazioni e i documenti versati in atti.

2. Parimenti in limine deve essere respinta l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato in merito alla carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione rispetto alle censure sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che effettuò l’iscrizione a ruolo.

L’eccezione è infondata.

Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri dell’intimazione di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati (T.A.R. Torino, sez. II, 20.12.2023 n. 1031).

3. In relazione al merito, limitatamente agli importi richiesti con riferimento alle annate 1996/1997 e 2000/2001, il ricorso merita accoglimento sulla base dell’intervenuto annullamento dei presupposti atti come meglio descritti nella superiore narrativa in fatto, nonché del coerente contenuto confessorio della relazione depositata da Agea (allegata alla memoria della difesa erariale del 2.11.2023).

In particolare, quanto al periodo 1996/1997, la richiamata sentenza dell’adito Tribunale n. 10 del 4.1.2023 (depositata dall’esponente in allegato alla memoria del 9.11.2023), con riferimento ai relativi provvedimenti di decadenza dalla rateazione, risulta così motivata: “ In definitiva, l’omissione di qualunque riferimento a tale prelievo nei provvedimenti impugnati e la mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questa Sezione non consentono di stabilire se l’Amministrazione abbia o meno tenuto conto delle compensazioni e dei pagamenti parziali operati, ciò basta a ravvisare il difetto di istruttoria e di motivazione denunciato da parte ricorrente con il primo motivo di ricorso. Deve pertanto disporsi l’annullamento dei provvedimenti impugnati ”.

Parimenti, quanto al periodo 2000/2001, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 2821 del 14.4.2022 ha annullato i relativi atti di prelievo, così motivando: “ Essendo, quindi, quella italiana una compensazione ormai considerata dalla giurisprudenza come basata su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare, in tale parte l’appello va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. Da ciò discende che l’Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo” .

Invero, i provvedimenti annullati si pongono a monte della serie di atti censurati nel presente giudizio sul piano giuridico e cronologico;
questi ultimi, avvinti in un nesso di dipendenza strutturale e funzionale dai primi, traggono da questi – seppure per il tramite di ulteriori, concatenati atti intermedi comprendenti la cartella di pagamento – le proprie indispensabili condizioni di legittima esistenza e conseguente idoneità a dispiegare efficacia giuridica.

In coerenza con il consolidato orientamento del Giudice di Appello, l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza: l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato (ex multis, Cons. Stato, III, 2.11.2021, n. 7312;
Cons. Stato, III, 2.11.2021, n. 7312).

Le innanzi tracciate coordinate interpretative trovano applicazione nella materia di cui è causa, consentendo di ritenere pacifico che l’annullamento giudiziale dei provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per le c.d. quote latte (ovvero, per quanto qui di interesse, i provvedimenti di decadenza dalla rateazione) travolga anche gli atti successivi, incluse le cartelle e le intimazioni di pagamento nelle more notificate, trattandosi di atti meramente esecutivi ed attuativi dell’illegittima pretesa creditoria (T.A.R. Piemonte, II, 3.4.2023, n. 306);
non osta a tali conclusioni l’intervenuta declaratoria di inammissibilità delle impugnative rivolte avverso la cartella di pagamento, poiché quest’ultima si pone comunque a valle di tali atti, da cui trae in parte qua il proprio presupposto di esistenza.

Conseguentemente, limitatamente alle annualità 1996/1997 e 2000/2001, l’intimazione di pagamento sub iudice deve essere annullata, con assorbimento di tutte le residue doglianze mosse in relazione a tali periodi (ad eccezione della prescrizione, trattata unitariamente nel prosieguo della decisione) e fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

4. Fermo quanto sopra, in relazione alla prescrizione dei crediti denunciata in via principale con il primo motivo e oggetto di domanda di accertamento negativo in relazione agli importi dovuti, il Collegio ritiene valgano le ulteriori considerazioni di seguito esposte.

4.1. L’atto gravato, in quanto intimazione di pagamento costituente mero invito prodromico all’esecuzione forzata non integrante nuovo ed autonomo atto impositivo, può essere di regola oggetto di sindacato in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, in caso di definitività del presupposto prelievo (ex multis Cass. civ., V, 10.04.2013, n. 8704).

Tanto premesso e riconosciuta, per giurisprudenza ormai consolidata, la natura ordinaria decennale della prescrizione dei crediti in argomento (ex multis: Cons. Stato, III, 7.11.2022, n. 9706;
Cons. Stato, III, 12.04.2022, n. 2730;
Cons. Stato, II, 28.12.2021, n. 8659;

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