TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-20, n. 201605945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-20, n. 201605945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605945
Data del deposito : 20 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12645/2015 REG.RIC.

N. 05945/2016 REG.PROV.COLL.

N. 12645/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12645 del 2015, proposto da:
S K, rappresentato e difeso dall’Avv. M G, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

avverso

il silenzio-rifiuto sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), l. n. 91/92.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

che la parte ricorrente ha presentato istanza rivolta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992;

che, essendo l’Amministrazione rimasta inerte, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questo T.a.r., avanzando le domande indicate in epigrafe;

Considerato che in corso di causa l’Amministrazione resistente ha rappresentato di aver predisposto e inviato alla firma dei competenti Organi il decreto di conferimento della cittadinanza in favore della parte ricorrente;

Ritenuto:

che il Collegio, preso atto di ciò, debba dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;

che sussistano gravi ed eccezionali motivi – legati alla grande mole di lavoro gravante sugli Uffici amministrativi competenti a pronunciarsi, causata dal rilevante numero di richieste di cittadinanza – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;

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