TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-07-18, n. 201800482
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 18/07/2018
N. 00482/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2018 REG.RIC.
N. 00167/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2018, proposto dal Consorzio Stabile Research società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G L, PEC avvguidolenza@pec.ordineforense.salerno.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in poi ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A S, PEC avvocatoadeltinasalierno@pec.it, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-Consorzio Stabile Eragon società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A E, PEC andrea.esposito@firenze.pecavvocati.it, con domicilio eletto in Potenza Via Anzio n. 32 presso lo studio dell’avv. Gianclaudio Addamiano;
-società Cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Bonito Oliva, PEC bonitooliva.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, e F B, PEC buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2018, proposto dalla società Cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Bonito Oliva, PEC bonitooliva.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, e F B, PEC buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;
contro
Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in poi ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A S, PEC avvocatoadeltinasalierno@pec.it, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
nei confronti
Consorzio Stabile Eragon società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A E, PEC andrea.esposito@firenze.pecavvocati.it, con domicilio eletto in Potenza Via Anzio n. 32 presso lo studio dell’avv. Gianclaudio Addamiano;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 149 del 2018:
della Del. n. 147 del 9.3.2018 (comunicata con e-mail del Responsabile del procedimento prot. n. 27632 del 13.3.2018), con la quale il Commissario dell’ASP ha approvato la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale della Commissione giudicatrice n. 6 del 31.1.2018, relativa alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di completamento, adeguamento ed ampliamento e riallocazione di alcuni reparti del Presidio Ospedaliero di Lagonegro, in favore del Consorzio Stabile Eragon;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato con il Consorzio Stabile aggiudicatario, e del diritto del Consorzio Stabile Research di subentrare nell’appalto;
nonché per la condanna
dell’ASP al risarcimento dei danni, subiti dal Consorzio Stabile Research, ed al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 123, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.;
quanto al ricorso n. 167 del 2018:
della suddetta Del. del Commissario dell’ASP n. 147 del 9.3.2018 (comunicata con e-mail del Responsabile del procedimento prot. n. 27632 del 13.3.2018), di aggiudicazione del citato appalto in favore del Consorzio Stabile Eragon;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato con il Consorzio Stabile aggiudicatario, e del diritto del Consorzio Artigiani Romagnolo di subentrare nell’appalto;
Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP e del Consorzio Stabile Eragon in entrambi i giudizi in epigrafe;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Artigiani Romagnolo nell’ambito del giudizio, attivato con il Ric. n. 149/2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il Cons. P M e uditi gli avv.ti G L, A S, F B e D'Agostino, per dichiarata delega dell'avv. A E;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5.12.2016, l’ASP indiceva una procedura aperta, relativa all’appalto dei lavori di completamento, adeguamento ed ampliamento e riallocazione di alcuni reparti del Presidio Ospedaliero di Lagonegro, con l’importo, escluso gli oneri di sicurezza di € 28.909,45 non soggetti a ribasso, a base di gara di € 970.830,77, di cui € 642.314,00 relativi alla Categoria prevalente OS7, classifica III, e € 328.516,77 relativi alla Categoria scorporabile OS30, classifica II.
Tale bando:
-al punto II.1.5 prevedeva l’ammissibilità di varianti, al progetto esecutivo, posto a base di gara ed approvato con Del. del Direttore Generale dell’ASM n. 804 del 30.11.2016;
-al punto II.2.3, rubricato “Durata dell’appalto o termine di esecuzione”, stabiliva la “durata di 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori”, specificando che “resta inteso che il tempo contrattuale sarà comunque quello formulato in sede di gara dall’aggiudicatario”, con la puntualizzazione che “i tempi di esecuzione offerti non potranno essere inferiori a 180 giorni”;
-ed al punto IV.2 prevedeva il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè l’attribuzione di: 90 punti per l’offerta tecnica, suddivisi in cinque subelementi di valutazione;5 punti per l’offerta temporale;e 5 punti per l’offerta economica.
Il Disciplinare di gara al punto 13.2:
-per quanto riguarda le offerte tecniche, stabiliva che sarebbero: 1) state valutate con il metodo aggregativo compensatore, nel seguente modo: a) ogni Commissario esprimeva un giudizio per ognuno dei cinque subelementi di valutazione mediante l’attribuzione di uno dei cinque coefficienti previsti (precisamente: 1 corrispondente ad ottimo;0,75 corrispondente a buono;0,50 corrispondente a discreto;0,25 corrispondente a sufficiente;e 0 corrispondente a insufficiente);b) la trasformazione delle medie dei coefficienti attribuiti “in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate” e conseguente attribuzione dei punteggi, moltiplicando i predetti coefficienti definitivi per il punteggio massimo previsto per ognuno dei cinque subelementi di valutazione;c) la riparametrazione mediante l’assegnazione del punteggio massimo di 90 punti all’offerta tecnica, che aveva riportato il punteggio complessivo più alto, ed alle altre offerte tecniche un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi fosse riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica;2) sarebbero stati ammessi al prosieguo della gara soltanto gli offerenti, che avessero conseguito il punteggio minimo di 54 punti;
-per quanto riguarda la valutazione delle offerte economiche e di quelle temporali, prevedeva che i relativi punteggi sarebbero stati attribuiti in modo proporzionale, cioè assegnando il punteggio massimo di 5 punti alle migliori offerte economiche e temporali ed un punteggio proporzionale decrescente alle altre offerte secondo un’apposita formula matematica;
-con esclusivo riferimento al punteggio per le offerte temporali, precisava che “il tempo complessivo offerto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle varianti non potrà essere inferiore o superiore al 20%;eventuali offerte che comportino una maggiore riduzione dei tempi verranno riportate ai fini dell’attribuzione del punteggio a tale valore”.
Invece, il terzultimo comma dell’art. 2.1.10 del Capitolato Speciale prevedeva che “l’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori”.
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 dell’11.1.2017 presentavano l’offerta 6 concorrenti.
Nella prima seduta del 10.7.2017 la Commissione giudicatrice apriva le buste, contenenti la documentazione amministrativa, ed escludeva dalla gara due imprese (cfr. verbale n. 1 del 10.7.2017).
Nella sedute del 4.9.2017 e del 14.9.2017 la Commissione giudicatrice esaminava e valutava le offerte tecniche, attribuendo i relativi punteggi, cioè: 80,8333 punti al Consorzio Stabile Eragon;80,000 punti al Consorzio Stabile Research;e 79,1667 punti sia alla Cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo, sia al Consorzio Stabile Coseam Italia (cfr. verbali n. 2 del 4.9.2017 e n. 3 del 14.9.2017).
Nella seduta del 29.9.2017 la Commissione giudicatrice: 1) rendeva noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche;2) apriva le buste, contenenti le offerte economiche e quelle temporali, ed assegnava i relativi punteggi, cioè: a) per quanto riguarda le offerte economiche: il punteggio massimo di 5 punti alla Cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo, che aveva offerto il ribasso del 5,7110%;2,96 punti al Consorzio Stabile Research, che aveva offerto il ribasso del 3,3800%;e 2,63 punti sia al Consorzio Stabile Eragon, sia al Consorzio Stabile Coseam Italia, che avevano offerto il ribasso del 3,0000%;b) con riferimento alle offerte temporali: il punteggio massimo di 5 punti al Consorzio Stabile Eragon, al Consorzio Stabile Research ed al Consorzio Stabile Coseam Italia, che avevano offerto il tempo di esecuzione di 180 giorni;e 3,38 punti alla Cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo, che aveva offerto il tempo di esecuzione di 192 giorni;3) stilava la seguente graduatoria: 1° posto Consorzio Stabile Eragon con il punteggio complessivo di 88,460 punti;2° posto Consorzio Stabile Research con il punteggio complessivo di 87,959 punti;3° posto Cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo con il punteggio complessivo di 87,542 punti;4° posto Consorzio Stabile Coseam Italia con il punteggio complessivo di 86,793 punti (cfr. verbale n. 4 del 29.9.2017).
Pertanto, prima il Dirigente dell’Unità Operativa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, nella qualità di Responsabile del procedimento, con la Determinazione n. 441 del 6.11.2016, dopo aver preso atto dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, proponeva l’aggiudicazione in favore Consorzio Stabile Eragon e poi il Direttore Generale dell’ASP con la Del. n. 727 del 27.11.2017 aggiudicava l’appalto in discorso al Consorzio Stabile Eragon.
La Cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo con Ric. n. 1/2018 impugnava il predetto provvedimento di aggiudicazione ed il verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 29.9.2017, deducendo:
1) la violazione del punto 13.2 del Disciplinare di gara, in quanto tale disposizione della lex specialis di gara stabiliva che il tempo complessivo offerto non poteva essere “inferiore al 20%” al tempo massimo di 240 giorni, previsto dal punto II.