TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-03-29, n. 202401139
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Testo completo
Pubblicato il 29/03/2024
N. 01139/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01658/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato V H M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.182;
per l'annullamento
- del decreto Cat. -OMISSIS- del 7 giugno 2021 del Questore di Palermo, di revoca della licenza di P.S. ex art. 127 del TULPS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto monocratico cautelare -OMISSIS-del 5 ottobre 2021;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare -OMISSIS-del 29 ottobre 2021;
Visti l’atto di formale costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2024, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato in data 8 settembre 2021 e depositato il giorno 28 seguente, il ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto Cat. -OMISSIS- del 7 giugno 2021 (notificato il giorno 11 giugno 2021) con il quale il Questore di Palermo ha revocato la licenza di P.S. ex art. 127 del TULPS per il commercio di preziosi, già rilasciatagli il 6 marzo 2014, per essere “ venuto meno il requisito della buona condotta ex art 11 del TULPS …a causa dei ripetuti abusi del titolo concretizzatisi nella commissione di reati definitivamente accertati ed altri sub judice, anche avuto riguardo alla personalità dell'autore quale emerge dalle modalità concrete di esecuzione dei reati”.
Avverso l’atto impugnato ha dedotto i motivi di:
1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del TULPS – Difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990) – Difetto di istruttoria (artt. 3 e 6 L. 241/1990) – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta ” sostenendo che alcuni dei reati contestati sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2013 in epoca anteriore al rilascio della licenza e pienamente conosciuti dall’Amministrazione, altri dichiarati estinti dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in qualità di giudice dell’esecuzione in data 21 luglio 2020, mentre altri ancora sub judice non avrebbero attinenza con l’esercizio dell’attività commerciale per la quale la licenza era stata rilasciata;
2. “ Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni previsto nel TULPS ” poiché il Questore prima di revocare la licenza avrebbe dovuto adottare un provvedimento di sospensione.
Con decreto presidenziale -OMISSIS-del 5 ottobre 2021, la domanda di misura cautelare monocratica è stata respinta.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS-del 29 ottobre 2021, la domanda cautelare è stata respinta.
L’amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio ed ha depositato documentazione; con memoria del 7 dicembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
All’udienza pubblica del giorno 11