TAR Catania, sez. IV, sentenza 2014-06-16, n. 201401730

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2014-06-16, n. 201401730
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401730
Data del deposito : 16 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03188/2012 REG.RIC.

N. 01730/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03188/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2012, proposto da:
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, S.M. Impianti S.r.l., Ricoma S.r.l., Sicimontaggi S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti V R e S C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ateneo in Catania, P.zza Università, 2 - Ufficio Legale;

contro

Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del decreto del 25 luglio 2012, pubblicato sulla GURS n. 41, parte I, del 28.09.2012, con il quale l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha approvato la graduatoria dei programmi ammissibili a contributo, elenco n. 1 – finanziabili limitatamente alla capienza del capitolo 642849 a valere sull’obiettivo operativo 4.1.1, linea 4.1.1.1 del PO

FESR

2007/2013 – e ha, inoltre, approvato gli elenchi dei programmi non ammessi a contributo, elenchi nn. 2 e 3, tra i quali v’è quello dei ricorrenti;

dello sconosciuto atto con il quale è stata adottata la determinazione di non ammettere il programma Si.MAR ai suddetti contributi;

di ogni altro atto presupposto, conseguente, successivo e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 28/10/11, la Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle attività produttive ha pubblicato sulla GURS n. 45 un bando per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo e innovazione previste dall’art. 5 della legge regionale 16/12/08 n. 23, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.1. del POR

FESR

Sicilia 2007/2013 e disciplinato dal D.D.G. n. 6038 del 22 dicembre 2011, pubblicato nella GURS n. 2 del 13.01.12.

L’Università degli Studi di Catania, in partenariato con S.M. Impianti s.r.l., capofila della costituenda compagine, RICOMA s.r.l. e Sicimontaggi S.r.l., presentava il 23/01/12 l’istanza di agevolazione, corredata della documentazione richiesta dall’art. 12 del bando per il programma n. 1326 dal titolo “Si.MAR” (Sistema Innovativo Maremotore per la generazione di energia Rinnovabile).

In data 13/03/12, la Banca Nuova, quale Organismo Intermedio (O.I.) individuato ai sensi dell’art. 12 del bando, inviava alla S.M. Impianti s.r.l.. una richiesta di integrazione documentale, ove erano dettagliatamente indicati i documenti e i chiarimenti da fornire per il completamento dell’istruttoria.

In data 23/03/12, quindi, entro l’assegnato termine di gg. 15 dal ricevimento della citata richiesta, la S.M. Impianti trasmetteva tramite PEC la documentazione suppletiva richiesta, provvedendo a inviarla anche a mezzo del servizio postale con racc. a. r. del 27 marzo 2012.

In data 3/09/12, l’O. I. comunicava alla SM. Impianti, con nota trasmessa a mezzo P.E.C., un preavviso di rigetto dell’istanza di accesso alle agevolazioni, così motivato: I. S.M. IMPIANTI S.R.L.: non fornita attestazione relativa alla disponibilità degli immobili interessati dal programma.

La mancata presentazione della suddetta documentazione ha determinato l’inammissibilità del partner Sud Servizi s.c.s. ai sensi dell’art. 12, c. VI, ultimo cpv, dell’Avviso Pubblico, e conseguentemente, la carenza del requisito previsto dall’art. 4, c. II, in merito alla composizione del partenariato”.

L’O.I., assegnava il termine di gg 15 per presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

La Sud Servizi s.c.s., però, non era uno dei partners del progetto “Si.MAR”, sicchè, la S.M. Impianti evidenziava la detta circostanza a mezzo di colloquio telefonico.

L’O.I., in data 6 settembre 2012, provvedeva a modificare la nota di preavviso di rigetto, limitandosi a sostituire soltanto il nominativo della ditta partner, per come erroneamente indicato, con quello della S.M. Impianti.

Asseriscono le ricorrenti, preliminarmente, che dall’esame delle perizie giurate e del contratto d’affitto dei locali ove l’attività relativa al progetto era stata programmata emergerebbe che la S.M. Impianti era il soggetto locatore e, quindi, ne aveva la piena disponibilità, così come richiesto dalle disposizioni di settore.

Pertanto, sarebbe illegittima la contestazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la mancanza della relativa attestazione.

Con nota dell’11/09/12, oltre a ribadire l’estraneità al partenariato della Sud Servizi s.c.s., parte ricorrente rappresentava che in allegato alla istanza di ammissione alla selezione era stata presentata anche l’attestazione relativa alla disponibilità degli immobili interessati dal programma.

Tale attestazione era, infatti, contenuta nelle perizie giurate relative sia alla S.M. Impianti sia alle altre due ditte associate (RICOMA S.R.L. e SICIMONTAGGI S.R.L.), trasmesse a corredo dell’istanza di ammissione alla selezione e nuovamente inviate il 23/27 marzo 2012 in uno al contratto di locazione dell’immobile, così come richiesto dalla Banca il 13 marzo 2012.

Secondo quanto indicato nell’avversato preavviso di rigetto, l’O.I. avrebbe dovuto pronunciarsi sull’opposizione nei successivi 15 gg dal suo ricevimento, mentre, in data 28 settembre 2012, veniva pubblicato sulla GURS n. 45, parte I, il decreto assessoriale, adottato il 25 luglio 2012, di approvazione della graduatoria dei programmi ammessi alle agevolazioni e di quelli esclusi.

Tra questi ultimi vi era il progetto Si.MAR.

Con ricorso notificato il 26.11.2012 e depositato il 18.12.2012, le ricorrenti hanno impugnato siffatto provvedimento e quelli ad esso connessi, affidandosi alle seguenti censure:

I. Violazione degli artt. 12 e 13 dell’Avviso Pubblico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti. Violazione dell’art. 3 legge n. 241/90.

Il provvedimento impugnato è stato adottato il 25.7.2012, mentre il preavviso di rigetto è stato notificato in data successiva, vale a dire il 3.9.2012.

Sarebbe evidente, altresì, la violazione dell’iter istruttorio, così come delineato dal bando di gara.

Il comma 6, ultimo cpv, dell’art. 12 del Bando prevedeva espressamente che “le istanze pervenute all’O.I. (Organo Intermedio, nella specie la Banca Nuova) prive anche di uno solo degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 o anche di uno solo dei seguenti documenti: Certificati camerali, dichiarazioni bancarie, perizie giurate/certificati sostitutivi, saranno dichiarate non ammesse”.

Il successivo art. 13 disciplinava dettagliatamente le modalità attraverso le quali l’O.I. avrebbe proceduto all’istruttoria dei progetti e alla loro valutazione.

Dal combinato disposto delle suddette norme deriverebbe che le procedure di ammissione delle domande di accesso alle agevolazioni constavano di almeno tre fasi.

La prima, delineata dall’art. 12, assolutamente preliminare, relativa all’accertamento dell’ammissibilità delle domande sotto il mero profilo della loro completezza documentale.

Sicché, se l’istanza fosse stata priva anche soltanto di uno dei documenti indicati nella citata norma sarebbe stata valutata inammissibile senza possibilità di integrazione documentale da parte dei soggetti aspiranti alle agevolazioni.

In tale fase, non sarebbe riservata alcuna facoltà per l’O.I. di chiedere chiarimenti ovvero integrazioni.

Ammesse le domande, nella seconda fase della procedura, regolamentata dall’art. 13, commi 1, 2 e 3, l’O.I. avrebbe dovuto procedere a completare gli adempimenti istruttori propedeutici all’avvio della terza fase, dettagliatamente rappresentata nei successivi commi 4, 5, 6 e 7.

Nel corso di tale ultima fase, si sarebbe dovuto procedere a verificare l’ammissibilità delle domande (già accolte ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 13, primi tre commi) sotto l’aspetto più prettamente tecnico–scientifico.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 13, una volta accertata la sussistenza di tutta la documentazione di supporto dell’istanza e la completezza delle dichiarazioni riportate nei formulari vi sarebbe stata la valutazione dell’ammissibilità delle domande, nella quale stabilire:

1) il possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;

2) il permanere delle condizioni progettuali indicate al comma 2 dell’art. 5 e al comma 5 dell’art. 6;

3) le capacità tecnico-economico-finanziaria ed organizzativa dei richiedenti in relazione alle attività che intendono svolgere e agli impegni che si devono assumere per la realizzazione del programma;

4) il merito tecnico-scientifico dell’operazione, avvalendosi del supporto degli esperti scientifici designati dall’Amministrazione regionale che devono operare la selezione e valutazione delle istanze sulla scorta dei criteri di selezione approvati con procedura scritta 2/2008 e relativi punteggi come da tabella inserita nel medesimo comma.

Secondo il comma 7 dell’art. 13, “alla fine di tale ultima fase della procedura l’O.I. può richiedere precisazioni, chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori esclusivamente a mezzo nota inviata con P.E.C.

In tal caso il proponente è tenuto a corrispondere, a mezzo P.E.C., alla richiesta dell’O.I. entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento, pena la decadenza della domanda”.

Asserisce parte ricorrente, quindi, che l’integrazione documentale avrebbe potuto essere chiesta alla fine dell’ultima fase della procedura, espletate, quindi, tutte le verifiche tecniche compreso il previsto sopralluogo presso la sede prevalentemente interessata dal progetto.

L’iter istruttorio così come normativamente previsto non sarebbe stato seguito dall’O.I., poiché con la nota del 3/6 settembre 2012 di preavviso di rigetto, sarebbe stata preannunciata la reiezione dell’istanza in quanto la documentazione presentata a suo corredo mancava dell’attestato di disponibilità dell’immobile sede delle attività relative al progetto, quindi, l’inammissibilità sarebbe stata pronunciata ai sensi dell’art. 12, comma VI, ultimo inciso, del bando.

In disparte che, contrariamente all’assunto trascritto nel provvedimento, la detta attestazione sarebbe stata allegata all’istanza, la norma applicata avrebbe previsto una esclusione cosiddetta “secca”, senza, cioè, la possibilità per i soggetti aspiranti alle agevolazioni di integrare la documentazione presentata.

Tale possibilità, invece, sarebbe stata prevista espressamente dal comma 7 dell’art. 13 del bando, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto riferire il proprio provvedimento a detta disposizione e, quindi, avrebbe dovuto consentire precisazioni, chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata.

Sotto il profilo sostanziale, poi, il richiesto contratto d’affitto era stato preceduto da apposita perizia giurata già versata in atti e contenente l’attestazione di disponibilità.

Infine, l’integrazione documentale sarebbe stata prevista all’esito dell’ultima fase istruttoria che prevedeva, tra l’altro, l’intervento di un esperto che avrebbe dovuto recarsi sui luoghi ove le attività operative relative a ciascun progetto da finanziare avrebbero dovuto svolgersi.

Ma tale attività istruttoria, nella specie, non sarebbe stata effettuata dall’O.I., sicché, anche in questo senso, il provvedimento sarebbe illegittimo.

II. Eccesso di potere per falsità e/o insussistenza dei presupposti, erroneità e insufficienza di motivazione. Violazione art. 3 legge n. 241/90.

Il provvedimento impugnato sarebbe comunque non supportato da adeguata motivazione, posto che si è limitato a stabilire quanto segue: “1326 Si.MAR (Sistema innovativo Maremotore per la generazione di energia Rinnovabile) S.M. Impianti s.rl. – inammissibile - Impresa S.M. Impianti titolo di disponibilità non conforme”.

Infatti, non si comprenderebbe quale sia il titolo di disponibilità non conforme né in cosa consista la rilevata non conformità.

III. Violazione dell’art. 2 legge n. 241/90. Violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 7, 10 e 10 bis legge n. 241/90. Violazione dell’art. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/90.

L’art. 2 della legge n. 241/90 dispone che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni avrebbero il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Nella specie, il procedimento istruttorio avviato dall’O.I. con la richiesta di integrazione documentale e proseguito con il preavviso di rigetto non si sarebbe concluso con l’adozione di alcun provvedimento espresso.

L’O.I., infatti, non si sarebbe mai pronunciato sull’opposizione al preavviso di rigetto, contravvenendo persino alle regole che esso stesso si era imposto, assegnandosi il termine di gg. 15 per esaminare e valutare eventuali osservazioni e opposizioni in merito, oltre che in spregio dell’art. 10 della legge n. 241/90.

Costituitasi, l’Amministrazione intimata ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 57/13, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Con Ordinanza n. 212/13del 10.5.2013, il CGA per la Sicilia ha confermato la detta decisione cautelare, limitandola alla ammissione a valutazione del programma di partenariato.

Alla pubblica udienza del 23.2.2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame, le ricorrenti hanno impugnato il Decreto dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 25 luglio 2012, pubblicato sulla GURS n. 41, parte I, del 28.09.2012, nella parte in cui è stato inserito negli elenchi dei programmi non ammessi a contributo il progetto dalle stesse presentato il 23/01/12 e volto all’agevolazione in favore della ricerca, sviluppo e innovazione prevista dall’art. 5 della legge regionale 16/12/08 n. 23, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.1. del POR

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