TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-19, n. 202414798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-19, n. 202414798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414798
Data del deposito : 19 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2024

N. 14798/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04303/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4303 del 2022, proposto da
S F, rappresentato e difeso dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento prot.19 del 11/02/2022, notificato il 14/02/2022, con il quale il Direttore Centrale della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, escludeva il ricorrente dal concorso per la copertura di n. 147 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

ove occorra, del bando di concorso (decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 289 del 22/12/2021) nella parte in cui richiede tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale (art. 2) «l'appartenenza al ruolo degli operatori e degli assistenti con almeno sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con atto di riassunzione del ricorso con contestuale domanda di sospensiva, a seguito di ordinanza n.565/2022 (rg 435/2022) emessa dal Tar Veneto di declaratoria di incompetenza territoriale, il signor S F, ha impugnato il provvedimento prot.19 del 11/02/2022, notificato il 14/02/2022, con il quale il Direttore Centrale della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, lo ha escluso dal concorso per la copertura di n. 147 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché ha gravato il bando di concorso (decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 289 del 22/12/2021) nella parte in cui richiede tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale (art. 2) «l’ appartenenza al ruolo degli operatori e degli assistenti con almeno sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo».

Il ricorrente ha premesso di essere dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, assunto con decorrenza 21.10.1996, appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti tecnico professionali ed inquadrato nella qualifica di operatore esperto, a decorrere dal 21.12.2015, in forza del Decreto Ministeriale DP/4/4 del 17.02.2016.

Il provvedimento prot. n. 19 del 11/02/2022 lo ha escluso dalla procedura in premessa poiché, alla data del 22 gennaio 2022, scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, “risulta non in possesso dell’anzianità di sette anni di effettivo servizio nel ruolo degli operatori e degli assistenti richiesta, come requisito di ammissione alla procedura concorsuale, dall’art.2 del decreto dipartimentale 22 dicembre 2021, n. 289”.

2.Il ricorrente ha allegato al ricorso quali motivi di impugnazione: A ) Violazione di legge ex art.134 D.Lgs. 217/05 – Violazione dell’art.2 del bando “de quo”, per erronea e riduttiva interpretazione dello stesso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta , per aver escluso il ricorrente dal concorso “de quo”, nonostante, quale operatore esperto, avesse maturato un’anzianità di servizio superiore al limite di sette anni prevista dal bando per gli operatori - Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati al concorso: in quanto il personale inquadrato nell’attuale qualifica di operatore, inferiore alla qualifica di operatore esperto, potrebbe partecipare al concorso se maturati sette anni di effettivo servizio, invece al personale operatore esperto, svolgente mansioni più complesse ai sensi dell’art 70 del d.lgs.n. 217/2005, solo perché non raggiunti i sette anni, come il ricorrente, sarebbe preclusa la partecipazione.

B) Violazione di legge per contrasto dell’art 2 del Bando di concorso con l’art. 82 D.lgs. 217/2005, nonché con il regolamento di concorso di cui al Decreto Ministero Interno 30 aprile 2020, n. 56 - violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art.97 Cost : in quanto sarebbe preclusa la partecipazione al concorso a personale con maggiore qualifica e conseguente maggiore competenza di base per affrontare il concorso alla qualifica più elevata di ispettore logistico gestionale;
inoltre il suddetto ulteriore vincolo non consentirebbe di realizzare l’effettivo recupero del personale operativo gravato da una patologia incompatibile con le operazioni di soccorso, in contrasto con le previsioni di cui all’art. 134 d.lgs. 217/2005.

Indi il ricorrente ha concluso per l’accoglimento della domanda cautelare con riammissione al concorso e per l’annullamento dell’atto di esclusione impugnato.

3.Si è costituita in giudizio in resistenza l’amministrazione intimata eccependo preliminari profili di inammissibilità del gravame e comunque concludendo per la infondatezza dello stesso.

4.Con ordinanza n. 2990 del 2022 la domanda cautelare è stata respinta.

5.Parte ricorrente ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione e successive note di udienza insistendo per l’accoglimento del ricorso, con condanna dell’amministrazione resistente alle spese di giudizio.

6.Con ordinanza collegiale n. 10696 del 2024, visto l’art. 73, comma 3 del cpa, rilevato che – nelle more della definizione del giudizio - l’amministrazione ha approvato la graduatoria finale della predetta procedura concorsuale e non risultando depositato alcun atto di gravame proposto dall’interessato avverso detta graduatoria, con conseguenti profili di improcedibilità, il collegio ha assegnato alle parti il termine di 30 giorni per consentire alle stesse di presentare memorie vertenti su quest'unica questione.

7.Le parti non hanno depositato memorie e documentazione.

Alla camera di consiglio riconvocata del 2 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio preliminarmente è chiamato a risolvere la questione della procedibilità del ricorso, rilevata d’ufficio già nella fase preliminare del giudizio e non espressamente opposta dalle parti anche a seguito della predetta ordinanza n.10696 del 2024.

7.1. Come esposto in premessa il sig. Forzan ha impugnato il provvedimento prot.19 dell’ 11/02/2022, di esclusione dal concorso per la copertura di n. 147 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché il bando di concorso (decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 289 del 22/12/2021) nella parte in cui richiede tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale (art. 2) « l’ appartenenza al ruolo degli operatori e degli assistenti con almeno sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo ».

Successivamente con decreto ministeriale 1° luglio 2022, pubblicato in pari data nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso per cui è causa, atto che non risulta impugnato dal ricorrente.

Si tratta dell’atto finale della procedura concorsuale che ha approvato la graduatoria definitiva di merito dei candidati selezionati quali vincitori del predetto concorso.

Al riguardo va rilevato che il ricorrente che ha proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla stessa, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico cui ha partecipato, aveva l'onere di impugnare anche tale provvedimento.

7.2.Secondo la giurisprudenza consolidata, anche della Sezione, nelle procedure concorsuali la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, con la conseguenza che l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile (cfr. da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. III, 1° febbraio 2024, n. 1943;
id. sez. II, 11 dicembre 2023, n. 18731;
id. sez. I , 2 novembre 2023, n. 16232;
id. sez. I quater, 21 novembre 2022, n. 15395;
Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 7 novembre 2023, n. 3270).

Come è noto la non necessità di impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti;
diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2018, n. 3788;
id. 21 dicembre 2022, n. 11148;
Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 novembre 2022, n. 15395).

Pertanto, fermo restando l’onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso – quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivi – sussiste inequivocabilmente anche l’onere del concorrente di impugnare – entro il termine di legge - il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale.

Inoltre si osserva che il difetto delle condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (art. 35, comma 1 cpa) perché esse costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali (cfr. Cons Stato, sez. IV, 28 novembre 2016, n. 5010;
id. sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2119);
in particolare vanno confermati i suddetti pacifici principi giurisprudenziali nel senso che l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce un ulteriore atto pregiudizievole rispetto a quanto già originariamente impugnato a cui deve estendersi il gravame (invalidità viziante) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959;
id. sez. II, 14 maggio 2021, n. 3792).

Pertanto la mancata impugnazione dell’atto conclusivo e finale della procedura concorsuale per cui è causa rende improcedibile il ricorso, in quanto l'eventuale annullamento dei provvedimenti con esso gravati non può travolgere il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria medio tempore adottato.

9.In definitiva il ricorso va dichiarato - ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. - improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in ragione delle peculiarità della vicenda sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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