TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-20, n. 201405285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-20, n. 201405285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405285
Data del deposito : 20 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01172/2009 REG.RIC.

N. 05285/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01172/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2009, proposto dalla società Sofim Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A L e T P, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via B. Brecht Parioli n. 15, presso il dottor R L;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R M dell’Avvocatura comunale, con il quale è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove n. 21;

per la condanna

dell’Amministrazione capitolina al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente - danni derivanti dalla mancata locazione della villa di proprietà delle medesima società ricorrente, ubicata in Roma, via dei Pietramellara n. 50 - a causa delle condizioni di insalubrità dell’ambiente circostante la predetta villa, determinate dalla mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione capitolina, dei lavori di cui alle ordinanze sindacali n. 16060 in data 16 aprile 1993 e n. 17162 in data 5 marzo 1994, nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla scadenza dei singoli canoni di locazione e sino all’effettivo soddisfo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto la società ricorrente espone quanto segue: A) è proprietaria di un immobile, acquistato nel 1978, composto da un corpo centrale adibito a villa e da cinque corpi periferici con annesso giardino e piscina;
B) nel 1988 la villa è stata locata ad un canone mensile di dieci milioni di lire, ma il locatario in data 23 ottobre 1990 ha segnalato la presenza, nelle immediate vicinanze della villa, di una fogna a cielo aperto ove confluivano una serie di scarichi abusivi, che rendeva l’immobile inabitabile a causa dell’odore nauseabondo;
C) non avendo i proprietari degli immobili dai quali partivano i predetti scarichi abusivi provveduto a porre rimedio a tale situazione, la ricorrente medesima ha dovuto accettare la risoluzione del predetto contratto di locazione e per tale ragione, da un lato, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice civile uno dei predetti proprietari, dall’altro, ha più volte provveduto ad interessare la Procura della Repubblica, la USL RM9 e l’Amministrazione capitolina ai fini dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
D) a seguito di tali solleciti la USL RM9 ha accertato che, sin dal lontano 1991, veniva effettuato l’irregolare smaltimento delle acque reflue provenienti dai predetti insediamenti abitativi attraverso uno scarico a cielo aperto ubicato al confine con la proprietà della ricorrente e, quindi, constatata la gravità della situazione igienico-sanitaria, ha indicato all’Amministrazione capitolina l’improcrastinabile necessità di intervenire, in sostituzione dei proprietari, per eliminare la situazione venutasi a creare;
E) sulla scorta di tale accertamento, il Sindaco del Comune di Roma ha emesso due ordinanze contingibili e urgenti - la n. 16060 in data 16 aprile 1993 e la n. 17162 in data 5 marzo 1994 - a mezzo delle quali è stato ordinato ai proprietari degli immobili da cui proveniva l’irregolare smaltimento delle acque reflue «di provvedere entro 60 gg ... ai lavori necessari per l’intubazione dello scarico fognario a cielo aperto al termine di via dei Pietramellara per almeno 30 mt fino ad immetterlo nel displuvio naturale tributario del fosso Affogalasino, in attesa della realizzazione della fognatura comunale. Con avvertenza che in caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione ... nonché all’esecuzione d’ufficio dei lavori e conseguente recupero delle spese»;
F) a fronte della mancata esecuzione di tali ordinanze, il Comune di Roma ha provveduto, come da nota del Corpo della Polizia Municipale in data 8 ottobre 1996, ad applicare nei confronti dei trasgressori la sanzione amministrativa prevista per la mancata esecuzione dei lavori indicati nelle ordinanze medesime, ma non ha provveduto all’esecuzione d’ufficio di tali lavori;
G) in ragione di quanto precede, la società ricorrente ha più volte diffidato il Comune di Roma a provvedere all’esecuzione dei lavori (cfr., in particolare, le note in data 9 febbraio 1995, 4 ottobre 1996 e 6 novembre 1998) e con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2003 ha convenuto il Comune di Roma innanzi al Tribunale civile di Roma affinché fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in ragione della mancata locazione della villa di cui trattasi a causa delle condizioni di insalubrità della zona determinate dalla mancata esecuzione d’ufficio, da parte dell’Amministrazione capitolina, dei lavori previsti dalle predette ordinanze;
H) il Giudice civile, pur avendo disposto l’esecuzione di una CTU finalizzata all’accertamento dello stato dei luoghi ed alla quantificazione dei danni derivanti dalla mancata percezione dei canoni di locazione da parte della società ricorrente, inaspettatamente con la sentenza n. 16377 in data 31 luglio 2008 ha definito il giudizio n. R.G. 37563/03 declinando la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.

2. In base a tale ricostruzione dei fatti la società ricorrente ha riproposto la suddetta domanda risarcitoria innanzi a questo Tribunale evidenziando, in particolare, che: A) l’Amministrazione capitolina, una volta constatata la mancata ottemperanza agli ordini impartiti con le suddette ordinanze contingibili e urgenti n. 16060 in data 16 aprile 1993 e n. 17162 in data 5 marzo 1994, aveva l’obbligo giuridico di intervenire, a tutela della salute pubblica, in sostituzione dei soggetti inadempienti agli obblighi derivanti da tali ordinanze;
B) la conferma della sussistenza dell’obbligo giuridico di procedere al risanamento della zona di cui trattasi emerge dagli scritti difensivi prodotti dal Comune di Roma nel giudizio n. R.G. 37563/03, dai quali si evince l’avvenuta redazione di un progetto per la canalizzazione delle acque nere e piovane dell’area, per un costo complessivo di oltre 2 milioni di euro;
C) l’inerzia dell’Amministrazione capitolina ha causato gravi danni a causa della mancata locazione della villa di cui trattasi, quantificati nel giugno 2006 dal CTU nominato dal Giudice civile nella misura di euro 1.438.720,00.

3. Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 18 febbraio 2009 e con memoria depositata in data 18 febbraio 2014 ha chiesto la reiezione del presente ricorso evidenziando quanto segue: A) dopo un primo periodo, durante il quale gli Uffici comunali hanno provveduto ad individuare le misure da adottare per fronteggiare la situazione denunciata dalla società ricorrente, con la delibera di G.C. n. 752 del 29 gennaio 2006 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori finalizzati alla costruzione di una rete fognaria destinata a raccogliere gli scarichi di cui trattasi;
B) i lavori nel corso degli anni hanno subito alcune interruzioni, dovute ad un difficile coordinamento con la competente Soprintendenza, ma si sono definitivamente conclusi in data 19 marzo 2013 e il direttore dei lavori in data 22 aprile 2013 ha potuto constatare la conclusione dei lavori e lo sgombero dell’area da manufatti e mezzi d’opera;
C) in ragione di quanto precede non è configurabile alcuna responsabilità in capo all’Amministrazione capitolina, sia perché la stessa ha immediatamente iniziato a ricercare una soluzione definitiva per il problema lamentato dalla società ricorrente e sin dal 2006 ha iniziato ad occuparsi della costruzione della fogna, sia perché alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina posta dall’art.

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