TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-09-25, n. 202403175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-09-25, n. 202403175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403175
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 03175/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01287/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2023, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 211, comma 2, del d.lgs. 217/2005, come modificato dal d.lgs. 127/2018, ad ottenere sullo stipendio erogato "… uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ", con richiesta di eventuale remissione alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 3 della carta Costituzionale,

per l’annullamento

di ogni atto dell'Amministrazione datrice di lavoro presupposto o conseguenziale al mancato riconoscimento del diritto retributivo previsto dall'articolo 211, d.lgs. 217/2005 e

per la conseguente condanna

dell'Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole ex artt. 31, co. 3, 34, co. 1, lett. c), c.p.a. con il riconoscimento della decorrenza del diritto del ricorrente al maggiore livello retributivo dalla data di immissione nel ruolo di dirigente e con diritto al pagamento degli emolumenti arretrati, oltre agli oneri accessori di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 settembre 2024 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. F P, odierno ricorrente, è stato assunto nel 1990 dal Ministero dell’Interno, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, e, con decreto 5.12.2022 prot. n. 67735 della Direzione Centrale per le Risorse Umane - a seguito del superamento del corso di formazione dirigenziale - è stato nominato Primo Dirigente del medesimo Corpo, con decorrenza dall’1.01.2022, assumendo, dal 19.12.2022 e per un triennio, l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Enna.

Con la successiva nota della Direzione Centrale Risorse Finanziarie n. 16916 del 10.05.2023 indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ragioneria Territoriale dello Stato, avente come oggetto “ Primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Francesco PASCUZZI-Richiesta trasferimento partita di stipendio n. 1590993 ”, non è stato applicato in suo favore lo scatto convenzionale previsto dall’art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 217/2005, come modificato dal d.lgs. n. 127/2018.



2. Con ricorso notificato in data 19.06.2023 e depositato il 3.07.2023 il ricorrente ha agito per l’accertamento del proprio diritto ai sensi dell’art. 211, comma 2, del d.lgs. 217/2005, come modificato dal d.lgs. 127/2018, ad ottenere sullo stipendio erogato “… uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ”, con richiesta di eventuale remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della predetta norma per violazione dell’articolo 3 della Costituzione. La parte ha altresì impugnato ogni atto adottato dall’Amministrazione datrice di lavoro come atto presupposto o conseguenziale al mancato riconoscimento del diritto retributivo previsto dal suddetto articolo 211 del d.lgs. 217/2005, e, in ultimo, ha chiesto la conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole ex artt. 31, co. 3, 34, co. 1, lett. c), c.p.a., con il riconoscimento della decorrenza del proprio diritto al maggiore livello retributivo dalla data di immissione nel ruolo di dirigente e con diritto al pagamento degli emolumenti arretrati, oltre agli oneri accessori di legge.

A sostegno del proprio atto di gravame il ricorrente ha dedotto, nello specifico, i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 211, comma 2, del d.lgs. 217/2005, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, come modificato dal d.lgs. 127/2018, laddove esso prevede il diritto dei dipendenti ad ottenere sullo stipendio erogato “…uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ";
2) Illegittimità costituzionale dell’articolo 211, comma 2, del d.lgs. 217/2005, come modificato dal d.lgs. 127/2018, per disparità di trattamento dei lavoratori trovantesi in medesime condizioni lavorative ex art. 3 della Costituzione .

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