TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-16, n. 202100031
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2021
N. 00031/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2018, proposto da
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini n. 156;
contro
Curatela Fallimento Società Cosmo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via G. Leopardi n. 2;
nei confronti
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati C D, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C D in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;
Lega del Filo D'Oro, Società Costruzioni Edili Mengarelli Ulderico S.r.l, non costituite in giudizio.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -
per l'accertamento e la declaratoria: dell'inadempimento della Società Cosmo SpA agli obblighi nascenti dalla convenzione tra il Comune di Osimo e la Società Cosmo atto integrativo rep. n. 28744 del1 agosto 2012 e per la condanna dell'Amministrazione Fallimentare della Società Cosmo Srl in liquidazione al risarcimento del danno per equivalente.
per quanto riguarda il ricorso incidentale-domanda riconvenzionale presentato da Curatela Fallimento Società Cosmo Srl il 6 febbraio 2019:
per la condanna del Comune di Osimo al pagamento, in favore della Curatela fallimentare, della somma di euro 4.211.672,96 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) per le causali di cui al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Curatela Fallimento Società Cosmo S.r.l. e della Provincia di Ancona e il ricorso incidentale della Curatela Fallimento Società Cosmo S.r.l.
Visto l’art. 84 del DL n. 18 del 2020 e l’art. 4 del DL. 28 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, il Comune di Osimo chiede la condanna della convenuta Curatela Fallimentare al pagamento della somma di € 1.597.000 iva compresa, derivante da un asserito inadempimento della Società fallita rispetto ad una Convenzione Urbanistica 7 settembre 2006 ed alla sua integrazione 1 agosto 2012, stipulata tra il Comune e la società Cosmo SpA (successivamente Curatela Fallimento Società Cosmo Srl).
Riguardo la domanda principale la Curatela Fallimentare ha formulato eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che non fosse dotato di giurisdizione in materia il g.a. bensì il g.o. in sede di Giudice Fallimentare, in quanto il Comune di Osimo ha depositato, dinanzi al Tribunale di Fermo (Sez. Fallimenti, giudizio n. 10/2018), la domanda di ammissione al passivo fallimentare, per le stesse somme e sulla base delle medesime causali indicate nel ricorso.
La Curatela ha altresì resistito nel merito alla domanda del Comune sia con riguardo all’an e al quantum della pretesa, deducendo l’adempimento della Società fallita alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione urbanistica;nonché l’inadempimento del Comune di Osimo alle sue obbligazioni.
Inoltre, la Curatela Fallimentare ha presentato ricorso incidentale-domanda riconvenzionale, finalizzato ad ottenere dal Comune di Osimo la condanna al pagamento della somma di € 4.211.672,96, a titolo di restituzione di somme pagate al Comune per oneri di urbanizzazione (€ 939.974,86), per contributo di costruzione in regime di scomputo parziale (€ 763.864,40), per contributo per l’utilizzo del suolo e dell’ambiente (€ 102.375,00), per opere di urbanizzazione realizzate e non assoggettate a scomputo (€ 405.458,70). Inoltre chiede il risarcimento del danno (stimato in € 2.000.000,00), l’indennizzo per aree cedute gratuitamente al Comune di Osimo e la nullità-annullamento di altri atti oggetto del giudizio.
Con ordinanza n, 718 del 2019 questo Tribunale, disponeva l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a. nei confronti della ditta Costruzioni Edili Mengarelli Ulderico Srl, anche essa firmataria dell’atto integrativo del 1 agosto 2012. Disponeva altresì incombenti istruttori nei confronti della Provincia di Ancona con riferimento al proprio eventuale ruolo nel finanziamento delle opere di cui alle convenzioni nonché alle vicende relative al rilascio dell’autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori, oggetto delle convenzioni citate, rilasciata il 22 luglio 2014, e disponeva l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti di questo ente.
In seguito all’ordinanza citata la Provincia di Ancona si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Deve anzitutto essere trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice fallimentare dedotta dalla curatela. L’eccezione è infondata. Per giurisprudenza ormai costante la controversia riguardante l'esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione, nonché la risoluzione di una convenzione urbanistica, e quindi di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a estesa alle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento (Cass. SS.UU. n. 19914 del 5 ottobre 2016).
1.1 Il principio non muta nel caso in cui la società lottizzante al momento della proposizione della domanda si trovi in stato di fallimento atteso che le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini, con la conseguenza che è la vis attrattiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale fallimentare (Tar Toscana 14 giugno 2019 n. 873, Tar Lombardia Brescia 27 maggio 2020 n. 399). La domanda di immissione al passivo presentata dal Comune al giudice fallimentare non muta tale principio.
1.2 Con riguardo all’eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso principale a un controinteressato, il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato alla Lega del Filo d’Oro, che ha stipulato con il Comune di Osimo la convenzione integrativa rep. 28743 del 1 agosto 2012, per finanziare parte dei lavori. Poi con ordinanza n. 718 del 2019 è stata disposta l’integrazione nei confronti della ditta Costruzioni Edili Mengarelli Ulderico Srl e della Provincia di Ancona, per cui il contraddittorio è stato regolarmente instaurato. Con riguardo all’affermata irregolare estensione del contraddittorio nei confronti della Provincia, quest’ultima si è regolarmente costituita, nulla eccependo sulla regolarità della notifica.
1.3 Con riguardo all’eccezione, di tardività della memoria di replica della curatela depositata il 10 luglio 2020, dedotta dal Comune, la memoria può essere comunque ammessa non presentando elementi tali da mutare l’esito della presente controversia.
2 Nel merito, il ricorso principale deve essere accolto, mentre la domanda riconvenzionale, proposta, come previsto nel processo amministrativo (art. 42 c.p.a), sotto forma del ricorso incidentale deve essere respinta.
2.1 Si ritiene utile un riepilogo della successione temporale dei fatti oggetto della causa.
2.2 Tra il Comune di Osimo e la Società Migan S.r.l. (dante causa della Società Cosmo SpA è intercorso il rapporto sorto dalla Convenzione Urbanistica del 7 settembre 2006.
2.3 Mediante la Convenzione urbanistica del 7 settembre 2006 il Comune di Osimo autorizzava il soggetto attuatore all’effettuazione delle “opere di urbanizzazione complementari e necessarie al miglior funzionamento dell’intervento edilizio previsto nel Piano Regolatore Generale […]”.
2.4 Con successivo atto integrativo alla Convenzione in data 1 agosto 2012, la Società Cosmo SpA (di seguito anche solo Società) nella quale era stata incorporata la Società Migan S.r.l., si impegnava“… ad eseguire (in sostituzione della realizzazione del terzo sub-stralcio) il tratto di strada compreso tra Via Montefanese (rotatoria innesto per Via Molino Basso) sino al raccordo con il ponte Fiume Musone, ivi compreso l’adeguamento di Via Linguetta …”. A garanzia degli obblighi assunti, e limitatamente al I° sub-stralcio esecutivo, la Società Cosmo S.p.A. ha costituito la fideiussione di € 748.000,00, con obbligo al rinnovo ed alla costituzione di ulteriori garanzie.