TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-06-12, n. 201700193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-06-12, n. 201700193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201700193
Data del deposito : 12 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2017

N. 00193/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 104 del 2015, proposto dal signor L D C, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Trento, via Calepina, n. 75;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Commissario ad acta, nella persona del Ragioniere generale dello Stato, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato di cui al decreto della Corte di Appello di Trento, emesso in giudizio per equa riparazione, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 24 marzo 2001, n. 89, n. 231/14 R.G.V.G., n. 829/14 Cron., n. 371/14 Rep., depositato il 17 luglio 2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il consigliere A T e udito per la parte ricorrente l’avvocato M Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il decreto citato in epigrafe n. 231/14 R.G.V.G., depositato il 17 luglio 2014, la Corte di appello di Trento ha accolto il ricorso proposto dal signor De Chicchis per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo condannando il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare, a favore del nominato ricorrente, la somma di euro 3.000,00, con interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di equo indennizzo, e la somma di euro 635,45, oltre a oneri di legge, a titolo di spese legali.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha provveduto ad eseguire il pagamento di quanto dovuto in forza del predetto decreto e, quindi, i ricorrenti hanno adito ai sensi dell’art. 112 e ss. del cod. proc. amm. questo Tribunale, che con la sentenza n. 453/2015 ha dichiarato l’inottemperanza alla decisione di cui al decreto richiamato ordinando al dirigente generale responsabile per settore del Ministero dell’economia e delle finanze di ottemperare provvedendo al pagamento, entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte) della decisione, delle somme dovute con gli interessi legali, come specificato in motivazione e nominando, in caso di inutile decorso del termine assegnato al Ministero dell’economia e delle finanze, quale commissario ad acta il Ragioniere generale dello Stato (con esclusione della facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi) affinchè provvedesse, scaduto il termine predetto e su istanza di parte ricorrente, entro il termine ulteriore di giorni 40 (quaranta). Con la citata sentenza n. 453/2015 il Ministero dell’economia e delle finanze veniva, inoltre, condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento dell’ulteriore somma richiesta a titolo di astreinte con le decorrenze e nei termini stabiliti in motivazione nonchè al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 411,53 (quattrocentoundici/53), oltre a oneri di legge.

Decorsi infruttuosamente tutti i predetti termini il ricorrente con reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, del cod. proc. amm. ha chiesto a questo Tribunale di revocare la nomina del commissario ad acta disposta con sentenza n. 453/2015 e di nominare un nuovo commissario ad acta, nonché di segnalare alla procura della Corte dei conti l’inerzia del revocando commissario, condannando, infine, il Ministero dell’economia e delle finanze e/o il revocando commissario alle spese della presente procedura.

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunicava con nota pervenuta anche a questo Tribunale in data 21 febbraio 2017, che era stato emesso, unitamente al relativo titolo di spesa, il decreto autorizzativo per il pagamento delle somme da corrispondere al ricorrente in esecuzione del decreto della Corte d’appello e della sentenza di questo Tribunale n. 453/2015.

Nel corso della camera di consiglio del 23 marzo 2017, avendo il ricorrente rappresentato che il pagamento non risultava ancora intervenuto, il Collegio ha disposto con ordinanza n. 45/2017 incombenti istruttori per acquisire conferma dell’emissione del citato decreto autorizzativo unitamente al relativo titolo di spesa, nonché notizia della fase del procedimento di liquidazione, fissando, per il prosieguo del giudizio, la discussione nella camera di consiglio odierna e riservando al definitivo la regolazione delle spese.

Con nota pervenuta a questo Tribunale il 4 maggio 2017 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato di aver provveduto a modificare, a seguito del rilievo formulato dall’ufficio centrale di bilancio, i decreti autorizzativi per il pagamento delle somme da corrispondere al ricorrente emettendo il corretto ordinativo di pagamento poi trasmesso all’ufficio di controllo il 10.4.2017. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha, inoltre, allegato un estratto del sistema SICOGE da cui si evince la data e l’esito positivo del riscontro di regolarità.

Il ricorrente, in prossimità dell’udienza camerale del 8 giugno 2017, ha dato atto dell’intervenuto pagamento, formulando istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed instando per il riconoscimento delle spese di causa del giudizio di reclamo dato che il pagamento da parte del Ministero di quanto dovuto risulta effettuato con notevole ritardo e solo a seguito del giudizio di ottemperanza, del reclamo e di molteplici solleciti.

Risultando soddisfatta la pretesa dell’interessato con la corresponsione, da parte dell’amministrazione delle finanze, a seguito della presentazione del reclamo, di quanto dovuto al medesimo secondo il decreto della Corte d’Appello e la sentenza di questo Tribunale, il Collegio ritiene che sia venuta a cessare la materia del contendere ex art. 34, comma 5, del cod. proc. amm.

Le spese sono poste a carico dell’amministrazione in considerazione del protrarsi della vicenda processuale e della necessità del reclamo per il raggiungimento dello scopo.

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