TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202300690

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202300690
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300690
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 00690/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2021, proposto da
B G, G E G, A G, A G, rappresentati e difesi dagli avvocati R M R, M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R M R in Potenza, via Messina 35;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Potenza, Commissario Ad Acta Presso Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
Comune di Rapolla, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della deliberazione del Commissario ad acta nominato con decreto prefettizio n. 43354 del 23-6-2020 adottata in data 6 settembre 2021 nell'interesse del Comune di Rapolla e trasmessa via PEC ai sottoscritti difensori in data 14-9-2021, nella parte in cui dispone la restituzione ai ricorrenti degl'immobili censiti in catasto al foglio 17, particelle 605 e 607;

b) ove lesiva, dell'allegata nota del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Rapolla prot. n. 5053 del 13-7-2020, mai precedentemente comunicata;

c) ove lesiva, dell'allegata nota del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Rapolla del 17-12-2020, mai precedentemente comunicata;

d) ove lesiva, della relazione del perito nominato da esso Commissario ad acta, Ing. Giovanna Punzo, del 13-7-2021, mai precedentemente comunicata;

e) ove lesivo, dell'allegato visto di congruità del Responsabile dell'Area contabile del Comune di Rapolla del 31-8-2021, mai precedentemente comunicato;

f) ove lesiva, dell'allegata relazione del Commissario ad acta nominato con decreto prefettizio n. 43354 del 23-6-2020 del 10 settembre 2021, mai precedentemente comunicata;

g) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

Nonché per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Rapolla di provvedere ad acquisire le particelle 605 e 607 del foglio 17 e le retrostanti grotte di proprietà dei ricorrenti, nonché a corrispondere ai ricorrenti il giusto indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale da essi subito, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, inserito dall'art. 34, comma 1, D.L. 6-7-2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15-7-2011, n. 111.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Potenza e di Commissario Ad Acta Presso Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e di Comune di Rapolla, in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 11/11/2021, i deducenti - proprietari delle aree censite nel catasto terreni del Comune di Rapolla al foglio 17, particelle 605 e 607, occupate in via d’urgenza (con determina dirigenziale n. 204 del 27/7/2006, al fine di eseguire i lavori di “consolidamento del versante sulla S.S. n. 93 del Rione Borgo di Fronte”) e mai definitivamente espropriate - hanno impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la deliberazione del 6/9/2021 con cui il Commissario ad acta, nominato (con sentenza di questo Tribunale n. 905 del 10/12/2019) onde provvedere, a fronte dell’inerzia comunale, sull’istanza dei deducenti di adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001 (formulata in data 11/4/2019), ha disposto la restituzione di dette aree ed il pagamento a carico del Comune di Rapolla dell’indennità di occupazione commisurata fino alla data della restituzione (pari ad euro 25.235,60).

È chiesta, altresì, la declaratoria dell’obbligo del Comune di Rapolla di provvedere ad acquisire le citate particelle e le retrostanti grotte di proprietà dei deducenti, nonché la condanna del medesimo Ente civico a corrispondere il giusto indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale da essi subito.

1.1. Il provvedimento impugnato – tributario delle risultanze della relazione tecnica prodotta da un ausiliario del Commissario ad acta, all’uopo incaricato – ha:

i) anzitutto, escluso l’irreversibile trasformazione dei cespiti occupati, in quanto:

" (…)

All'attualità il lato dei cespiti che affaccia sulla strada provinciale - (ex S.S. n° 93) - presenta una gradinata di sostegno, in corrispondenza di una parte della particella 607 e, proseguendo la strada provinciale verso la particella 605, si vedono manufatti costituiti essenzialmente da muri di facciata, in particolare due piccoli corpi di fabbrica corrispondenti alla particella 606 e alla cappella dedicata alla Madonna della Stella di proprietà aliena;

in corrispondenza della particella 605, si scorge una facciata pressoché intera, evidentemente oggetto di un intervento di restauro piuttosto recente, dotata di relativo portone di ingresso. Sul lato posteriore delle predette particelle, oltre la zona fronte strada, vi è un dirupo naturale fortemente acclive, conseguente ad un evento franoso, sul quale è presente vegetazione infestante, che rende del tutto inaccessibili i cespiti in parola;

come confermato dalle parti, nel 1970 le particelle in parola sono state interessate da una frana che ha demolito parte dei fabbricati ed ha ostruito l'accesso alle grotte. Come dichiarato dall'ing. Luciano Gioscia nella sua relazione di consulenza tecnica di parte del 10/03/2021, detta frana aveva demolito le coperture degli immobili tranne i muri di facciata confinanti con la via pubblica, ed i muri portanti e di confine;

nell'elaborato a firma dell'ing. Gioscia si conferma che "...nel 1970, la parte retrostante i presenti beni, costituita da un dirupo fortemente acclive ... è stata interessata da una frana che ha interessato anche l'area di proprietà dei sigg. Grimolizzi, demolendo in parte i fabbricati ed ostruendo l'accesso alle grotte”;

dalla documentazione reperita presso l'Ufficio Tecnico Comunale è emerso, infatti, che a carico della signora G C, madre dei germani G E, A e A G, (per due cantine) nonché a carico di altri proprietari delle limitrofe grotte, erano state emesse delle ordinanze sindacali datate 15/10/1970 e 17/10/1970, nelle quali il sindaco pro tempore oltre ad ordinare l'immediato sgombro delle grotte di loro proprietà ordinava altresì l'esecuzione immediata dei lavori di rivestimento e consolidamento delle stesse nonché, a termine dei predetti lavori, l'esibizione di un certificato di collaudo a firma di un ingegnere libero professionista;

presso l’U.T.C. di Rapolla non è stata rinvenuta nessuna pratica afferente ai lavori di consolidamento oggetto delle predette ordinanze sindacali a far data dalla loro emissione fino alla data del 27/07/2006 (relativa al provvedimento di occupazione d'urgenza prot. n. 204) e che, pertanto, la trasformazione irreversibile dei cespiti in parola "non è imputabile al Comune ma ad un evento franoso risalente al 1970”;

(…) ”;

ii) quindi, ritenuto non sussistenti attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, in quanto:

(…)

- la particella 605 non risulta essere stata utilizzata per l'esecuzione di lavori di consolidamento del versante sulla S.S. n. 93 del Rione Borgo di Fronte, di cui al provvedimento di occupazione d'urgenza prot. n. 204 del 27/07/2006 e che pertanto l'acquisizione della proprietà della stessa al patrimonio del Comune non risponde ad alcun interesse pubblico attuale;

- la particella 607 risulta solo in parte utilizzata per la realizzazione della gabbionata, come previsto dalla perizia geologica a firma del prof. Andrea Salvemini che, con riferimento alla frana a monte della cappella della Madonna della Stella, consigliava di non rimuoverla ma di contenerla con idonea gabbionatura alta metri 3,00;

- la particella 607 non risulta per la restante parte essere stata utilizzata per i lavori di consolidamento e che, pertanto, non si ravvisa alcun interesse pubblico attuale all'acquisizione della proprietà a favore del Comune di Rapolla;

- gli interventi di messa in sicurezza ad opera del Comune sono, pertanto, ascrivibili a meri interventi di pubblica utilità;

(…) ”.

1.2. L’impugnazione, che si appunta sulla determinazione restitutoria contenuta nel provvedimento, è così articolata:

- contrariamente a quanto assunto nel provvedimento, le menzionate particelle 605 e 607 sarebbero, in realtà, irreversibilmente trasformate perché occupate dall’opera pubblica realizzata dal Comune di Rapolla (gabbionata in pietra), come anche dal terreno derivante dallo smottamento di un’area di proprietà comunale a monte di dette particelle, nonché dalle macerie di demolizioni effettuate durante i lavori di consolidamento;
talché, la ritenuta assenza di un interesse pubblico all’acquisizione di dette aree sarebbe viziata da un erroneo apprezzamento degli elementi fattuali. Inoltre, la disposta restituzione potrebbe avvenire soltanto previo ripristino dello stato anteriore a spese del Comune (mediante demolizione della gabbionata e rimozione del materiale occupante tali particelle), adempimento non solo non contemplato nel provvedimento, ma comunque oltremodo costoso ed antieconomico per l’Amministrazione.

- il provvedimento impugnato avrebbe dovuto limitarsi a completare il procedimento ablatorio già iniziato, non discostandosi (invero contraddittoriamente) dalle relative acquisizioni in punto di pubblica utilità dei lavori eseguiti.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rapolla e il Commissario ad acta che hanno variamente argomentato l’infondatezza del ricorso.

3. Con ordinanza dell’8/6/2022 è stata disposta una verificazione, di cui è stato incaricato il Dirigente dell’Ufficio difesa del suolo della Regione Basilicata, con formulazione dei seguenti quesiti:

- accertare se le particelle censite nel catasto terreni del Comune di Rapolla, nn. 605 e 607 del foglio 17, intestate in comproprietà ai ricorrenti, siano attualmente e stabilmente occupate (in tutto in parte) dalle opere pubbliche realizzate nell’ambito dei lavori di “consolidamento del versante sulla S.S. n. 93 del Rione Borgo di Fronte” (di cui alla deliberazione della Giunta comunale di Rapolla n. 135 del 14/11/2005), nonché (eventualmente) dal materiale connesso all’esecuzione di dette opere;

- accertare l’esatta estensione delle superfici di cui sia stata riscontrata l’occupazione ai sensi del precedente quesito.

4. All’udienza pubblica del 7/11/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato in parte.

5.1. Coglie nel segno la domanda di annullamento dell’avversato provvedimento.

Ed invero, gli esiti dell’incombente istruttorio dimostrano l’erroneità del presupposto fattuale su cui tale determinazione è incentrata, ossia la non irreversibile trasformazione (neppure parziale) delle aree in questione a causa dei lavori pubblici a suo tempo eseguiti, tenuto conto che il verificatore, nel riscontrare il primo dei quesiti di cui è stato investito, ha accertato quanto segue:

Attualmente, le particelle censite nel catasto terreni del Comune di Rapolla ai nn. 605 e 607 del foglio 17, intestate in comproprietà ai ricorrenti, sono occupate parzialmente e stabilmente dalla gabbionata realizzata nell’ambito dei lavori di consolidamento del versante sulla S.S. n. 93 del Rione Borgo di Fronte e da un ammasso detritico, posto a tergo della stessa gabbionata, costituito dal materiale di frana e dalle macerie dovute ai crolli parziali dei fabbricati verificatisi nel 1970. Ammasso detritico che, presumibilmente è stato incrementato significativamente con il materiale rinveniente dall’ulteriore demolizione del fabbricato e del blocco tufaceo, in precarie condizioni di stabilità, di cui è stata disposta la demolizione a seguito dell’approvazione della variante suppletiva ai suddetti lavori di consolidamento ”.

Trattasi, dunque, contrariamente a quanto opinato dall’Amministrazione, di effettiva e stabile occupazione – sia pure parziale rispetto alle pretese ricorsuali ( infra ) – inequivocabilmente riconducibile all’opera pubblica ivi realizzata (essenzialmente sotto forma di muro di gabbionata).

Quanto all’estensione di detta occupazione, il medesimo verificatore – nel riscontrare il secondo quesito - ha così concluso:

La superficie delle particelle censite nel catasto terreni del Comune di Rapolla ai nn. 605 e 607 del foglio 17, intestate in comproprietà ai ricorrenti, complessivamente occupata, dalla gabbionata e dall’ammasso detritico, è di circa mq. 328. L’estensione delle superfici di cui è stata riscontrata la stabile occupazione da parte delle opere pubbliche realizzate nell’ambito dei “lavori di consolidamento del versante sulla S.S. n. 93 del Rione Borgo di Fronte” coincide con l’ingombro, sulle medesime particelle, del muro in gabbioni e risulta, sulla base dei rilievi topografici effettuati, pari a:

Occupazione sulla particella 605 mq. 26.70

Occupazione sulla particella 607 mq. 44.40

Totale occupazione mq. 71,10 ”.

L’area occupata per effetto dei lavori pubblici in evidenza è stata stimata, dunque, in mq. 71,10, con esclusione delle porzioni di terreno ingombrate da materiale detritico eziologicamente riconducibile ad una diversa causale (un movimento franoso e le connesse demolizioni).

Tali risultanze peritali - dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi, considerato che non emergono ictu oculi anomalie sotto il profilo della correttezza della metodologia e dei criteri specialistici osservati nell’adempimento dell’incombente istruttorio, né rilevano le obiezioni avanzate dalle parti, stante la puntualità e la condivisibilità delle controdeduzioni formulate, in parte qua , dal verificatore e versate in atti - conducono, pertanto, all’annullamento del provvedimento sub iudice .

5.2. Vanno respinte, invece, le ulteriori domande veicolate nel ricorso – quella di declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere ad acquisire le aree occupate e quella, connessa, di condanna alla corresponsione del giusto indennizzo – in quanto, nell’attuale quadro giuridico, la scelta di esercitare o meno (“ valutati gli interessi in conflitto ”) il potere acquisitivo di cui all’art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, peraltro in specie limitato alle porzioni di terreno effettivamente e stabilmente occupate sine titulo , è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione pubblica (la quale potrebbe, tra le altre ipotizzabili opzioni, disporre la restituzione di dette aree, previa riduzione in pristino) e, dunque, non può costituire il precipitato di un comando giurisdizionale. Ogni questione concernete la quantificazione e la corresponsione dell’indennizzo – nel quale è computato anche quanto spettante a titolo risarcitorio, come previsto dal comma 3 dell’art. 42- bis cit. - è, peraltro, rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

6. Conclusivamente, il ricorso merita parziale accoglimento nei sensi sopra specificati.

7. In ragione dell’esito della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, con esclusione delle spese relative al compenso spettante al verificatore, da porsi a carico del Comune resistente. Detto compenso verrà liquidato con separato decreto, previa istanza dell’interessato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi