TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-09, n. 202306170
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 06170/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03402/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3402 del 2023, proposto da
Consorzio Aion, Già Consorzio Arte'M Net in proprio, e in qualità di mandatario del R.T.I,. Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9547172F8E, rappresentati e difesi dagli avvocati Valentino Vulpetti, Alessia Narcisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consip, Parco Archeologico di Ercolano, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina a contrarre del 12.1.2023 a firma del Responsabile Ing. Cristiano Cannarsa,
- del Bando pubblicato in GURI n. 8 in data 20.1.2023 e in GUUE n. S-12 in data 17.1.2023, con il quale è stata indetta la “Gara a procedura aperta per l''affidamento in Concessione dei Servizi Museali Integrati presso il Parco Archeologico di Ercolano” (CIG 9547172F8E) e di ogni altra determinazione, connessa e/o presupposta, anche non conosciuta, con cui sia stata indetta la gara in questione;
- del Disciplinare, del Capitolato tecnico, dello Schema di convenzione, della matrice dei rischi, di tutti gli allegati e, in generale, di tutti gli atti costituenti la lex specialis e/o approvati con la determina a contrarre, in parte qua;
- ove occorra, dell''Avviso di Preinformazione pubblicato in data 6.12.2022;
- del provvedimento Consip del 14.2.2023, Prot. nomina. commissioni.0000020.14-02-2023-R, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- della nota di Consip trasmessa a mezzo pec in data 21.6.2023, con la quale è stata comunicata l''aggiudicazione definitiva non efficace della gara in favore di Società Cooperativa Culture;
- della nota di Consip trasmessa a mezzo pec in data 20.7.2023, con la quale è stata comunicata l''aggiudicazione definitiva efficace della gara in favore di Società Cooperativa Culture;
- del provvedimento di aggiudicazione;
- dei verbali di gara tutti;
- del regolamento Consip sulla nomina delle commissioni di gara (“criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara nelle procedure bandite dalla Consip per l''aggiudicazione di convenzioni/accordi quadro/contratti pubblici di appalto”);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA
del contratto eventualmente nelle more stipulato con l''impresa aggiudicataria, dichiarandosi sin d''ora la disponibilità del RTI ricorrente al subentro;
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Società Cooperativa Culture;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO in sintesi, in ossequio al canone di sinteticità, scolpito all’art. 3, c.p.a., che il ricorrente Consorzio, collocatosi quinto nella graduatoria redatta dalla apposita commissione aggiudicatrice in esito alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica preordinata all’affidamento in concessione di servizi museali integrati da svolgersi presso il Parco Archeologico di Ercolano, indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I n. 20.1.2023, n. 8 e sulla G.U.C.E. n. S-12 del 17 gennaio 2023, con il ricorso in trattazione, notificato il 21 luglio 2023 e depositato il 25 luglio 2023, impugna, in primo luogo, gli atti regolatori della procedura, tra i quali la Determina a contrarre del 12.1.2023 a firma del Responsabile, il predetto bando di gara, il disciplinare, l’avviso di preinformazione, nonché gli atti afferenti allo svolgersi delle operazioni di gara, quali, in particolare:
- la nota di Consip trasmessa a mezzo pec in data 21.6.2023, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva non efficace della gara in favore di Società Cooperativa Culture;
- la nota di Consip trasmessa a mezzo pec in data 20.7.2023, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva efficace della gara in favore di Società Cooperativa Culture;
- il provvedimento di aggiudicazione; dei verbali di gara tutti;
RICORDATO che alla Camera di consiglio del 6 settembre 2023 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con Ordinanza 11 settembre 2023, n. 1507/2023 enunciando in sintesi i profili di inammissibilità e irricevibilità per tardività dell’impugnativa;
RILEVATO che si sono costituite in resistenza al ricorso sia il Ministero della Cultura che la controinteressata Società cooperativa culture producendo memorie difensive con le quali hanno in limine litis eccepito la tardività del ricorso per omessa impugnativa delle disposizioni del bando asseritamente impedienti la formulazione di un’offerta consapevole, nonché l’inammissibilità dello stesso per mancato assolvimento dell’onere della c.d. prova di resistenza;
ESAMINATE in particolare le memorie prodotte dal Ministero della Cultura il 26 agosto 2023, il 1 settembre 2023, il 3 ottobre 2023; dalla controinteressata il 4 settembre 2023 e dal ricorrente il 13 ottobre 2023;
UDITA l’ampia discussione dei procuratori del ricorrente e della controinteressata alla pubblica Udienza del 31 ottobre 2023, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto a sentenza;
CONSIDERATO che l’art. 74 c.p.a. stabilisce che in materia di procedure di appalto la sentenza è redatta ordinariamente in forma semplificata;
PRECISATO, in sintesi, che il ricorrente Consorzio lamenta che le pertinenti disposizioni dei richiamati atti regolatori costituenti la lex specialis sarebbero formulate in modo da non consentire una consapevole partecipazione alla gara, la quale sarebbe stata infirmata da prescrizioni che non ponevano gli offerenti in condizione di presentare un’offerta cognita causa, ovverossia nella completa conoscenza e comprensione dei servizi di cui la Stazione appaltante intendesse approvvigionarsi;
CONSIDERATO, quindi, che il gravame è preordinato expressis verbis