TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-06-22, n. 202300629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-06-22, n. 202300629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300629
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2023

N. 00629/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00340/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2023, proposto da
Associazione Nazionale Città del Vino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tufo, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n.967/2022 del Giudice di Pace di Siena emesso in data 03.11.2022, depositato in Cancelleria in data 07.11.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto per ingiunzione di pagamento 7 novembre 2022, n. 967/2022, il Giudice di pace di Siena condannava il Comune di Tufo alla corresponsione all’Associazione ricorrente, a titolo di quota associativa non pagata relativa all’anno 2019, della somma di € 2.143,20, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo ed alle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 526,00, oltre a rimborso spese generali, IVA, CAP e ad € 76,00 per spese non imponibili.

Il decreto ingiuntivo (dichiarato provvisoriamente esecutivo) era notificato al Comune di Tufo e non era opposto;
di conseguenza, ne era dichiarata la definitività con decreto del 10 marzo 2023.

Il Comune di Tufo non eseguiva però il titolo esecutivo, rendendo pertanto necessaria la proposizione del presente ricorso per ottemperanza;
con il presente ricorso, l’Associazione ricorrente chiede pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta .

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, nei limiti indicati in motivazione.

In via preliminare, la Sezione ritiene necessario rilevare come non sussistano più dubbi in ordine alla possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372;
sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105;
CGA sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92;
TAR Lazio, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274;
sez. I, 24 aprile 1995 n. 720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n. 4).

Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (TAR Lazio sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274).

La soluzione giurisprudenziale sopra richiamata è poi stata sostanzialmente recepita dal nuovo codice del processo amministrativo che, con la previsione dell’art. 112, 2° comma lett. c), ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle “sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” (ricomprendendo sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione).

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo di cui la società ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto ed è pertanto divenuto definitivo (come da decreto del 10 marzo 2023).

Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza”.

Il titolo esecutivo è poi stato notificato in forma esecutiva al Comune di Tufo già in data 21 novembre 2022 ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificata dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003, n. 269).

Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Tufo di corrispondere alla ricorrente quanto previsto dal decreto per ingiunzione di pagamento 7 novembre 2022, n. 967/2022 del Giudice di pace di Siena ed in particolare, la somma di € 2.143,20, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo ed alle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 526,00, oltre a rimborso spese generali, IVA, CAP e ad € 76,00 per spese non imponibili;
a quanto sopra richiamato devono poi essere aggiunte le somme relative a diritti di copia, spese di notificazione e registrazione del titolo esecutivo corrisposte dalla ricorrente dopo la conclusione del giudizio.

Al Comune di Tufo va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla società ricorrente delle somme sopra indicate.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Avellino (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

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