TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-09-30, n. 201007928
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N. 07928/2010 REG.SEN.
N. 00066/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 66 del 2006, proposto da:
B W, rappresentato e difeso dagli avv. P G D e S N, con domicilio eletto presso la seconda, con studio in Bologna, viale Filopanti n. 4;
contro
-Comune di Mercato Saraceno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. I C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P N, in Bologna, via Barberia n. 22;
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente – già dipendente del comune di Mercato Saraceno - alla costituzione, da parte dello stesso Ente, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. e dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962, di una rendita vitalizia pari alla quota di pensione corrispondente ai contributi previdenziali a suo tempo non accreditatigli e per la condanna del Comune alla costituzione della suddetta rendita.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Mercato Saraceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010, il dott. U Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, il sig. Walter Braschi – già dipendente del comune di Mercato Saraceno – chiede l’accertamento del proprio diritto a che la suddetta amministrazione comunale costituisca in suo favore, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. e dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione corrispondente ai contributi a suo tempo non versati dall’ente datore di lavoro, con conseguente condanna dello stesso Comune alla costituzione e alla periodica corresponsione della rendita stessa.
Riferisce il ricorrente di essersi accorto, all’atto della liquidazione del trattamento pensionistico, che I.N.P.S. non aveva ritenuto validi i versamenti contributivi effettuati dal comune di Mercato Saraceno in favore del medesimo per i periodi di servizio dal 9/5/1949 al 24/2/1951 e dal 4/1/1955 al 26/10/1956, in quanto rispettivamente effettuati con marche all’epoca non più in vigore e mediante l’utilizzo di tessera rilasciata solo successivamente, nell’anno 1972.
L’interessato decideva di convenire I.N.P.S. in giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento della validità dei suddetti versamenti ai fini pensionistici, ma la relativa controversia si concludeva con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16192 del 2004, recante esito sfavorevole per l’attore.
A questo punto, vista l’indebita decurtazione pensionistica per contributi irregolarmente versati dal Comune datore di lavoro e relativi a periodi di servizio effettivamente prestati, l’interessato chiedeva all’amministrazione la costituzione di una rendita vitalizia ex artt. 2116 cod. civ. e art. 13 L. n. 1338 del 1962. Al silenzio dell’amministrazione comunale faceva quindi seguito la presentazione del presente ricorso, per ottenere giudizialmente la costituzione della suddetta rendita.
Sul punto, il ricorrente sostiene che, secondo il costante indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione, “…il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato.” (Cass. Civ. sez. lav. 6/7/2002 n. 9850).
In caso di mancato o irregolare versamento contributivo, l’ordinamento appresta apposito rimedio giuridico costituito dall’azione giurisdizionale diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a regolarizzare la posizione del lavoratore o mediante il versamento all’ente previdenziale dei contributi omessi e non ancora prescritti, ovvero, in caso di prescrizione degli stessi, mediante costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 o, ancora, in alternativa, tramite risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell’art. 2116 cod. civ..
Il comune di Mercato Saraceno, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia previdenziale attribuita alla cognizione della Corte dei Conti. In subordine, nel merito, il comune sostiene l’avvenuta prescrizione del diritto del ricorrente, conseguentemente chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
Oggetto della presente controversia è accertare se sussista o no il diritto di un lavoratore, già dipendente del comune di Mercato Saraceno, a che la suddetta amministrazione comunale costituisca in suo favore, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione corrispondente ai contributi a suo tempo non versati dall’ente datore di lavoro, o che, in alternativa, la stessa risarcisca per equivalente monetario il danno causato al dipendente in relazione agli irregolari versamenti effettuati all’I.N.P.S., secondo quanto previsto dall’art. 2116 cod. civ.
Il ricorrente aveva avviato, nei confronti di I.N.P.S., un giudizio pensionistico diretto al riconoscimento della validità dei versamenti contributivi previdenziali irregolarmente effettuati dall’amministrazione comunale di Mercato Saraceno, in riferimento al servizio da questi effettivamente prestato nei periodi: 9/5/1949 – 24/2/1951 e 4/1/1955 – 26/10/1956.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza della Corte di cassazione sez. lav. n. 16192 del 2004 che, ribadendo ulteriormente le precedenti conclusioni dei giudici di merito, ha respinto le pretese attoree, confermando l’oggettiva irregolarità dei versamenti contributivi effettuati dal Comune per i suddetti periodi, con conseguente non computabilità degli stessi ai fini del calcolo del trattamento pensionistico del dipendente.
A seguito di detto esito processuale, il ricorrente chiedeva al Comune di Mercato Saraceno, ritenuto l’unico responsabile degli irregolari versamenti previdenziali, o di costituire rendita vitalizia, in favore dell’ex dipendente, corrispondente alla quota parte di pensione non riconosciuta per effetto di tale inadempimento ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 o di risarcire il danno procurato al medesimo ai sensi di quanto dispone l’art. 2116 cod. civ..
Il ricorrente, stante il silenzio serbato dal Comune sulla domanda, ha quindi presentato il ricorso in esame, parimenti diretto a ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione della suddetta rendita o, in alternativa, a essere risarcito del danno subito ex art. 2116 cod. civ., da parte da parte del Comune di Mercato Saraceno.
Il Collegio deve esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dall’amministrazione comunale resistente.
Detta eccezione è infondata, stante che la Corte di Cassazione SS.UU. ha chiaramente stabilito che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda del soggetto che, in relazione al mancato versamento, da parte dell’ente pubblico datore di lavoro, di contributi previdenziali, chieda la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962. Secondo la Cassazione, le domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia, hanno per oggetto obbligazioni direttamente attinenti al rapporto di lavoro e quindi non riconducibili a una causa previdenziale (Cass. Civ. SS.UU. 30/12/1999 n. 947).
Nel merito, va in primo luogo respinta l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, stante che trattasi, nella specie, di prescrizione decennale il cui termine inizia a decorrere non già dalla data di collocamento a riposo del lavoratore o da quella in cui il medesimo ha percepito il trattamento pensionistico decurtato per effetto dell’inadempienza contributiva del datore di lavoro, ma da quello in cui si verifica il duplice presupposto di tale inadempienza e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale (v. Cass. Sez. Lav. 15/4/1999 n. 3773;T.A.R. Campania -NA- sez. III, 2/8/2002 n. 4532).
Nella specie, pertanto, ove il dipendente aveva a suo tempo promosso azione