TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200257
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 00257/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00530/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2020, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati L R e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 910/2017 del 17.07.2017, emessa dal Tribunale civile di Reggio Calabria – Sez. Lavoro nell’ambito del proc. R.G. 1172/2015, munita di formula esecutiva in data 1.08.2017 e così notificata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria il 16.04.2018, passata in giudicato, giusta attestazione dalla Corte d’Appello del 24.08.2020 e del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro del 4.09.20, recante condanna dell’intimata: “ a) al pagamento in favore di Minniti Giovanni dell’importo di € 2.818,86 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
b) alla relativa regolarizzazione contributiva per come richiesta;
c) alla restituzione dell’importo di € 271,83 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all’effettiva restituzione
”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Vista l’ordinanza collegiale n. 837 del 26 ottobre 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato il 22 ottobre 2020 e depositato il successivo 31 ottobre il dott. Minniti Giovanni ha agito in ottemperanza per l’esecuzione alla sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria - Sez. Lavoro indicata in epigrafe, con la quale l’ASP di Reggio Calabria veniva condannata al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive in relazione allo svolgimento delle funzioni di Presidente del Collegio sindacale dell’Azienda medesima dal 30.7.2008 al 31.3.2010, della somma di € 2.818,86, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo, nonché alla restituzione dell’importo di € 271,83, quali ritenute previdenziali in eccedenza, con interessi legali dalla maturazione del diritto all’effettiva restituzione, ed altresì a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione contributiva. Ha chiesto, inoltre, la condanna dell’Amministrazione sanitaria soccombente al pagamento della penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per l’eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato nonché al pagamento delle spese del giudizio, chiedendo infine la nomina immediata di un Commissario ad acta per l’evenienza di persistente inerzia della stessa.



1.1. A fondamento della domanda ha allegato, e comprovato mediante pertinente documentazione, che l’anzidetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 1.8.2017, veniva notificata in tale forma all’ASP di Reggio Calabria il 16.04.2018, acquistando inoltre l’autorità del giudicato in conseguenza della mancata impugnazione, per come risultante dall’attestazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 24.08.2020 e dalla competente Sezione Lavoro del Tribunale in data 4.09.20.



2. L’ASP di Reggio Calabria, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.



3. Nelle more della fissazione dell’udienza camerale per la trattazione del ricorso, il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 – il cui art. 3, co. 8, aveva disposto la proroga sino al 31.12.2021 del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale introdotto dall’art. 117, co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77) – veniva convertito (sul punto senza modificazioni) in L. 26 febbraio 2021, n. 21;
sicché, con ordinanza n. 837 del 26.10.2021, resa all’esito alla camera di consiglio del 20.10.2021, il Collegio, tenuto conto della pendenza dell’incidente di legittimità costituzionale dell’anzidetta proroga sollevato da questo Tribunale con le ordinanze nn. 228 e 229 del 31.3.2021, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c..



3.1. Con sentenza n. 236 del 7.12.2021 la Consulta dichiarava l’illegittimità costituzionale del citato art. 3, co. 8, del D.L. n. 183 del 2020, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.



4. In data 15.01.2022 parte ricorrente instava, quindi, per la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso.



5. Frattanto, e più precisamente il 21.12.2021, entrava però in vigore la L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (“ Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ”, meglio noto come ‘Decreto Fiscale’), il cui art. 16- septies , co. 2, lett. g), così attualmente dispone: “ al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025 ”.



6. Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022 la causa veniva, infine, posta in decisione

DIRITTO



7. La Sezione ritiene che vi siano i presupposti per decidere sulla fondatezza dell’azione esecutiva intrapresa da parte ricorrente previa la non applicazione dell’art. 16 septies , co. 2, lett. g) L. 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea (Trattato UE, Trattato TFUE, CDFUE, contenenti norme e principi direttamente applicabili, oltre che con la Direttiva n. 2011/7 sui ritardi nelle transazioni commerciali, direttamente efficace nei c.d. rapporti verticali).

8. L’evoluzione storico-normativa del “blocco” delle azioni esecutive contro le Aziende Sanitarie .

La suddetta disposizione si inserisce in un quadro ordinamentale in cui sono già stati normativamente previsti differimenti o veri e propri “blocchi” nell’esecuzione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.



8.1. In via generale, l’art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ritenuto pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza, prevede, infatti, che " Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici … completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ".

Secondo la Corte costituzionale (sent. 23 aprile 1998, n. 142), tale previsione costituisce un legittimo spatium adimplendi per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti, avente “ lo scopo di evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche ”.



8.2. Con riguardo al più specifico tema della legittimità di disposizioni legislative, di natura anche emergenziale, volte ad inibire le azioni esecutive da intraprendere o già intraprese nei confronti di particolari categorie di creditori pubblici (come, ad esempio, gli enti del servizio sanitario nazionale) la Corte Costituzionale si è già pronunciata con la nota sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 in relazione all’art. 1 comma 51 L. n. 220 del 2010 (“ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2011 ”), nel testo così come modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e) D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011.

La suddetta norma prevedeva che nelle Regioni già commissariate, in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari (tra cui era già inserita la Regione Calabria), non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31/12/2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) non avevano effetti sino al 31 dicembre 2012 (entrambi i termini sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2013) e ciò con il medesimo fine, ovverosia quello di risanare i disavanzi del Servizio sanitario.

Nel dichiararne l’illegittimità costituzionale, la Corte riconobbe che un intervento legislativo di tal fatta si poneva in contrasto con l’art. 24 Cost, chiarendo che “ un intervento legislativo − che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore − può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora, per un verso, siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003) e, per altro verso, le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l’estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte (sentenze n. 277 del 2012 e n. 364 del 2007) ”.

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