TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-06, n. 202309514
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2023
N. 09514/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01795/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2022, proposto da
G G, rappresentato e difeso dagli avvocati D P e G R, con domicilio digitale in atti;
contro
Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli – Sezione Distaccat, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
P Tttolomondo, Salvatore Cucchiara, Rosaria Damiata, rappresentati e difesi dall'avvocato Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leopoldo Serra 32;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 75981 del 24 dicembre 2021, notificato in pari data, con cui l’Ufficio dei Monopoli – Sezione Distaccata di Agrigento della Direzione Regionale per la Sicilia dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha comunicato il diniego dell’istanza di trasferimento fuori zona della rivendita ordinaria del ricorrente,
- in parte qua, del d.m. n. 38/2013 art. 10, comma 5 bis, laddove prevede che “L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2” e, dunque, nega la possibilità del trasferimento “qualora nei comuni interessati sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti”;
- della Circolare dell’amministrazione n. 28 del 22 luglio 2021 nella parte in cui, nei casi in cui sia ecceduto il parametro di distanza massima, fa corrispondere le eccezionali circostanze per la deroga a tale parametro con la sussistenza dei medesimi requisiti che giustificherebbero l’istituzione di una nuova rivendita, con ciò assoggettando di fatto la concessione del trasferimento fuori zona al rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, nonché di P Tttolomondo, Salvatore Cucchiara e Rosaria Damiata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente, titolare della rivendita di generi di monopolio n. 1, con annessa ricevitoria lotto n. PA1625, sita in Agrigento, via Pirandello n. 82, impugna l’atto in epigrafe con cui l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (nel prosieguo “ADM”) ha respinto la domanda da costui avanzata di trasferimento fuori zona di tale rivendita presso un immobile sito nel medesimo comune, alla via Gela n. 5, con la motivazione che “ risulta superato il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti e non viene rispettato il criterio della distanza massima (art. 10 co. 5 bis del D.M. 38/2013) ”.
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato assumendone illegittimità relativamente ad entrambe le ragioni di diniego opposte.
In particolare, quanto al preteso superamento del rapporto popolazione/rivendite, richiama l’istante l’orientamento espresso da questa Sezione con la sentenza 4 giugno 2021, n. 6609 di esclusione dell’operatività del limite dimensionale di una rivendita di tabacchi ogni 1.500 abitanti, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 3, e 10, comma 5 bis , del d.m. n. 38/2013, nell’ipotesi del trasferimento fuori zona infra comunale. Contesta, dunque, che detto limite dimensionale si applichi indistintamente a tutte le ipotesi di trasferimento fuori zona, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso determini o meno lo spostamento della sede dell’attività all’interno dello stesso Comune ovvero implichi il superamento del confine municipale.
Con riferimento, invece, alla motivazione del diniego fondata sulla circostanza “ Non risulta sussistente il requisito concernente il rapporto tra la distanza dalla sede attuale della rivendita alla sede proposta che, ai sensi del citato art. 10, comma 5 bis, del D.M. 38/2013, per i comuni con popolazione da 30.000