TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-04-22, n. 201001935
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N. 01935/2010 REG.SEN.
N. 01003/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2007, proposto dal signor M R, rappresentato e difeso dall’avvocato L C, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Macaggi 21/8;
contro
Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P e A D M, con domicilio eletto presso L D P in Genova, via Garibaldi 9;
per l'annullamento
del provvedimento 5.9.2007, n. 620 del dirigente il settore edilizia privata del comune di Genova.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor M R si ritiene leso dalla determinazione dirigenziale 5.9.2007, n. 620 con cui l’amministrazione comunale di Genova gli ha ingiunto la demolizione di un pergolato e negato l’assenso alla realizzazione di una veranda, per cui ha notificato l’atto 5.11.2007, depositato il 21.11.2007, con cui denuncia:
violazione degli artt. 10 e seguenti del dpr 6.6.2001, n. 380, eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 comma BB2, BB3 e BB7 delle n.a. del PUC, eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere.
Il comune di Genova si è costituito in giudizio con atto depositato il 25.6.2009, allegando documenti, ed ha depositato una memoria il 3.7.2009.
Il comune ha allegato un atto il 7.4.2010, mentre il ricorrente ha allegato un atto il 8.4.2010.
E’ impugnato un provvedimento con cui il comune di Genova ha ingiunto all’interessato la demolizione di un preesistente pergolato, e negato l’assenso alla realizzazione di una veranda da giustapporre al primo manufatto.
Preliminarmente il collegio non può accogliere la dedotta eccezione di irricevibilità del ricorso, atteso che il computo da operare al riguardo deve partire dal 17 agosto, applicandosi anche alla sospensione feriale il principio dettato dall’art. 155 cpc.
Nel merito si osserva che l’intervento previsto avrebbe dovuto collocarsi sul terrazzo dell’appartamento che l’interessato (insieme con il coniuge) acquistò dalla società che aveva ristrutturato il preesistente fabbricato industriale: ulteriormente si ricava dagli atti che la sostituzione del pergolato con la veranda in alluminio e vetro avrebbe dovuto giovarsi dell’utilizzo di metri quadrati dodici di S.A. residuata all’esito dell’attività di riconversione dell’immobile, che sarebbe stata ceduta al coniuge del ricorrente con scrittura privata non autenticata e neppure sottoscritta dalla compratrice. L’atto risulta peraltro depositato al comune di Genova il 2.11.2006.
L’amministrazione ha ravvisato il contrasto tra il progetto e le norme vigenti, perché:
• la realizzazione sarebbe già stata terminata;
• l’intervento precedente sarebbe concluso, sì che non si potrebbe dar corso al recupero di alcuna S.A.;
• l’art. BB7 comma 1.2 delle n.a. del PUC ammette la nuova costruzione, con che si abbia riguardo ad edifici compatibili e soltanto per il recupero di S.A. rinveniente da demolizioni contestuali od anticipate;
• la veranda costituirebbe una superfetazione dell’edificio appena terminato, che sarebbe incompatibile con gli spazi a disposizione, nonché con le alberature esistenti.
L’esame dei motivi dedotti dovrebbe indurre il tribunale a statuire che:
l’amministrazione non chiarisce la ragione per cui considera la struttura metallica esistente e documentata nel progetto come la struttura da realizzare, e non già come il pergolato che la parte privata intenderebbe eliminare;
la prova dell’avvenuta conclusione dei lavori nel 2005, per cui la S.A. residuata avrebbe comunque potuto essere utilizzata, avrebbe dovuto essere fornito dal comune;
l’area su cui dovrebbe sorgere la veranda in luogo dell’esistente pergolato non riguarda la parte destinata a giardino, ed ancor meno interessa gli alberi residuati in zona.
Il tribunale non può condividere le censure dedotte che sarebbero rilevanti per la decisione, e ritiene che anche quelle che potrebbero ricevere favorevole considerazione non siano tali da comportare l’annullamento del provvedimento gravato.
In ordine alla allegata confusione tra la struttura esistente e quella da edificare, si osserva che la superfetazione residuata dopo la realizzazione dell’intervento che si vuole sia stato concluso nel 2005 va considerata a tale stregua: non è pertanto incidente ai fini del decidere l’eventuale errore istruttorio della p.a., posto che il pergolato costituisce comunque un corpo estraneo alla costruzione, non essendo possibile individuarne la previsione e l’assenso comunale dalla consultazione del documento n. 17 (diciassette) depositato dall’amministrazione comunale.
La prova in ordine alla data di conclusione dei lavori rileva ai fini della trasferibilità della cubatura che si vuole residuata, come si deduce dalla lettura delle prescrizioni vigenti;il relativo onere incombeva alla parte che allega l’applicabilità della norma di piano, attesa anche la scarsa attendibilità delle sottoscrizioni di terzi che compaiono in calce alla scrittura depositata presso l’amministrazione.
Tutto ciò premesso, appare irrilevante che la parte della motivazione relativa all’incidenza della veranda sul verde esistente nella località sia poco pertinente, posto che di tale volume non risultava comunque possibile la realizzazione in base alle emergenze processuali.
Il ricorso va pertanto disatteso: le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidiate in dispositivo, tenuto del valore dei beni in questione.