TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-10-14, n. 202200419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-10-14, n. 202200419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200419
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2022

N. 00419/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00370/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G D N, Federica Sradella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia, A.S.U.G.I. – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della nota PEC dd. 15.07.2022 prot. 109/2022, priva di firma (doc. 1) con cui la Segreteria regionale dell'Ordine dei Chimici e Fisici del Friuli Venezia Giulia comunicava alla ricorrente che dal 14/7/2022 ella era stata sospesa dall'Ordine medesimo e che di un tanto era stata data comunicazione al suo datore di lavoro;

2) della delibera dd. 14.07.2022 n. 22/FVG dell'Ordine dei Chimici e Fisici del Friuli Venezia Giulia, trasmessa a mezzo PEC dd. 09.08.2022 (doc. 2), a seguito di espressa richiesta di accesso dell'odierna ricorrente con cui si disponeva la sospensione dall'iscrizione;

3) della nota PEC di ASUGI dd. 11.07.2022 diretta all'Ordine dei Chimici e Fisici del FVG (doc. 3);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 9 e 11 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che la ricorrente, dipendente dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, domanda l’annullamento del provvedimento di sospensione dall’albo dell’Ordine dei Chimici e Fisici del Friuli-Venezia Giulia, per inadempimento dell’obbligo vaccinale (art. 4 del d.l. 44 del 2021), con i relativi atti presupposti;

Considerato che – come rappresentato dal Collegio nel corso dell’udienza in camera di consiglio – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel risolvere il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, hanno individuato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario ( Cass. civ., sez. un., ord. 29 settembre 2022, n. 28429 );

Rilevato, infatti, che secondo le Sezioni Unite tali controversie involgono direttamente una posizione di diritto soggettivo (il “ diritto all’esercizio di una attività professionale regolamentata ”), non intermediata dal potere amministrativo, ma soggetta a limiti e condizioni previsti esaustivamente dalla legge ( “È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e – soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico”) ;

Ritenuto che si debba dare seguito al menzionato orientamento, abbandonando quello espresso in precedenza da questo Tribunale ( Tar Friuli-Venezia Giulia, 10 settembre 2021, n. 261 ) e dal Consiglio di Sato ( Cons. S., sez. III, 20 giugno 2022, n. 5014 ; Cons. S., sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8434) , in forza del ruolo di giudice regolatore della giurisdizione spettante alla Corte di Cassazione (art. 65, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e art. 111, u.c. Cost.);

Ritenuto, quindi, che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario territorialmente competente, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di definire il giudizio anche nel merito ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata;

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