TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-08-27, n. 202415955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-08-27, n. 202415955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415955
Data del deposito : 27 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2024

N. 15955/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14462/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14462 del 2023, proposto da Co.Ra. S.p.A., Aurilis Group Italia S.r.l., F.lli Menabò S.r.l., Fabbri S.r.l., Giorgio Berton S.r.l., Modula S.r.l., Norauto Italia S.p.A., PG S.r.l. e Zeat S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A M e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Corso Trieste, 109;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum ,
Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e Associazione articolo 32-97 – Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73.

per l’annullamento

- della lettera circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Mobilità Sostenibile, con la quale si forniscono disposizioni riguardanti l’installazione di strutture portasci e portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli della categoria M1 (autovetture) nella parte in cui prevede l’obbligo della visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 del codice della strada, qualora la loro applicazione a sbalzo nella parte posteriore dell’autovettura o utilizzando il gancio di traino, ostruisca i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa;

- della lettera circolare n. 30187 del 12 ottobre del 2023 a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Mobilità Sostenibile, avente ad oggetto: “ Chiarimenti sulla circolare n. 25981 del 06.09.03 ‘Determinazione delle Caratteristiche delle modalità di installazione delle vetture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1’ ”, nella sua integralità ed in particolare nella parte in cui ribadisce la necessità dell’obbligo della visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 del codice della strada, qualora la loro applicazione a sbalzo nella parte posteriore dell’autovettura o utilizzando il gancio di traino, ostruisca i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, nonché nella parte in cui esenta i veicoli provenienti dall’estero dell’obbligo di prova ed annotazione sulla carta di circolazione, annotazione che viene imposta alle vetture omologate in Italia, nonché eventuali ulteriori atti e provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi, conseguenti e/o comunque connessi a quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Codacons – Coordinamento di Associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e dell’Associazione articolo 32-97 – Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le società ricorrenti, dichiaratesi operatori attivi nel campo della produzione, importazione e rivendita degli accessori per autovetture e delle strutture portasci e portabiciclette e ganci di traino, nonché titolari di centri di installazione che omologano gli accessori da applicare sulle autovetture in fase di montaggio, rappresentavano che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“ Mit ”) aveva adottato la circolare prot. n. 25981 del 6 settembre 2023, avente ad oggetto la “ Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1 ” (cfr. doc. 1 della produzione delle ricorrenti), nonché la successiva circolare prot. n. 30187 del 12 ottobre 2023, recante chiarimenti sulla circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 (cfr. doc. 2 della produzione delle ricorrenti).

1.1. In particolare, il Mit, con la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023, aveva provveduto a rivedere le disposizioni emanate con precedenti circolari in ordine alle caratteristiche e modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera, sui veicoli di categoria M1, tenuto conto che la direttiva 79/488/CEE era stata sostituita dal regolamento

UNECE

26.

Il Mit, dopo aver precisato che le strutture portabici non sono omologabili perché non contemplate dal regolamento

UNECE

26, diversamente dai portasci che sono omologabili quali entità tecniche, specificava che le stesse sono installabili sui veicoli di categoria M1 ove rispettino specifiche condizioni legate alla lunghezza (non superiore a 1,20 metri, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante “nuovo codice della strada” (“ cds ”) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni), larghezza (non superiore a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35 metri), altezza (non superiore a 2,5 metri) e massa, ciascuna di esse comprensiva del carico.

Il Mit, inoltre, aveva specificato che l’installazione di dette strutture non prevedeva alcun obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non venissero ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. In caso di ostruzione anche parziale della targa, veniva specificato come fosse necessario l’uso della targa ripetitrice ai sensi dell’art. 100 cds, con le modalità previste per il carrello appendice al quale le strutture amovibili in questioni sono assimilabili.

Il Mit aveva chiarito, altresì, che nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, fosse necessario svolgere la visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 78 cds, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

Era stato, poi, chiarito come non fosse consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture e autocaravan di strutture a sbalzo su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali invece si rendeva necessario l’utilizzo dei carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dagli artt. 56, comma 2, lett. f) e 4 cds.

Il Mit aveva anche chiarito che la responsabilità dell’installazione di dette strutture sarebbe ricaduta sul conducente e che le stesse avrebbero potuto essere applicate anche sul tetto degli autoveicoli.

Il Mit, inoltre, aveva specificato come fosse ammessa l’installazione di dette strutture, da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, ove le stesse fossero risultate inamovibili o parte integrante della carrozzeria degli autocaravan, mentre l’installazione successiva alla immatricolazione era consentita a condizione che il veicolo fosse reso uguale a una versione con struttura già omologata dal costruttore dell’autocaravan.

Infine, veniva chiarito che “ al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art. 78 del cds da parte dell’U.M.C. ”.

1.2. Con la successiva circolare n. 30187 del 12 ottobre 2023, poi, erano stati chiariti i seguenti aspetti:

a) quanto allo “ aggiornamento della carta di circolazione ”, laddove l’installazione non avesse comportato l’ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non era richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, dunque, l’aggiornamento della carta di circolazione. In caso di ostruzione, invece, per ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e corretta identificazione del veicolo era necessario ripetere i dispositivi di illuminazione, di segnalazione e la targa, con conseguente obbligo di visita e prova presso degli Uffici della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 78 cds e dell’art. 236 del regolamento di esecuzione, con aggiornamento della carta di circolazione. Veniva, inoltre, specificato che l’omissione di tale aggiornamento avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada;

b) quanto alla “ larghezza della struttura amovibile ”, veniva chiarito che la stessa non potesse essere superiore a quella dell’autoveicolo, con il limite massimo di 2,35 metri, da ritenersi comprensivo delle cose trasportate;

c) quanto al “ disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura ”, veniva precisato che laddove gli originari dispositivi di illuminazione fossero stati occultati per effetto dell’installazione della struttura amovibile, il loro disinserimento all’atto dell’installazione delle luci supplementari era previsto ove consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore;

d) quanto all’installazione fin dall’origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan ”, veniva chiarito che le strutture inamovibili facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan avrebbero potuto essere destinate al trasporto di velocipedi a due ruote (biciclette) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) e L3e (motocicli), come definiti nel regolamento 2014/168/UE, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo;

e) quanto ai “ portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26 ”, veniva precisato che l’allegato II del regolamento 2018/858/UE non menzionava il Regolamento UN 26 il quale, quindi, non costituiva più un atto normativo utile per l’omologazione di una entità tecnica indipendente destinata a far parte di un veicolo.

2. Le società ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato a quattro differenti motivi, impugnavano le anzidette circolari, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedevano l’annullamento.

2.1. Le società ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, contestavano la legittimità delle circolari impugnate per “ Nullità della nota circolare del 06/09/2023 n. 25981. Carenza assoluta di potere del Direttore Generale del MIT. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 Cost e dell’art. 17 della legge 400/1988 ”.

In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata la nullità di tali circolari per difetto, in capo al Direttore generale del Dipartimento della Mobilità Sostenibile del Mit, del potere di emanare norme disciplinanti il settore dei veicoli della categoria M1 (autoveicoli), imponendo l’obbligo di visita e di prova presso gli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile e la conseguente annotazione sulla carta di circolazione, ex art. 78 del codice della strada, delle strutture portasci o portabiciclette installate posteriormente a sbalzo o sul solo gancio di traino a sfera, omologato e regolarmente installato sul veicolo.

Secondo la prospettazione delle società ricorrenti, mentre al Mit era stato conferito dal legislatore il potere di dettare specifiche direttive per i veicoli delle categorie M2 e M3 (cfr. art. 9 della legge 11 gennaio 2018, di modifica degli artt. 61 e 164 del codice della strada), una analoga previsione normativa di copertura non sussisterebbe con riguardo ai veicoli di categoria M1.

Veniva, poi, lamentata l’illegittimità delle gravate circolari per discriminatorietà e deficit di proporzionalità con riferimento agli artt. 3, 16, 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli articoli 18, 21, 26, 45, 49 e 56 TFUE, nonché 2, 3, 4 e 5 TUE e artt. 16, 17, 21, 45 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sotto tale profilo, secondo la prospettazione delle società ricorrenti, le previsioni delle circolari impugnate discriminerebbero i cittadini italiani in danno degli altri cittadini dell’Unione europea, assoggettandoli a limitazioni della circolazione da cui sarebbero esclusi gli altri cittadini europei.

2.1.1. Le società ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso, contestavano la legittimità delle circolari impugnate per “ Violazione degli artt. 3, 11, 16, 41, 42 della Costituzione della Repubblica Italiana. Violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, 49, 56 e 62 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla L. 2 agosto 2008, n. 130. Violazione degli artt. 2,3,4 e 5 del Trattato sull’Unione Europea. Violazione del principio di non discriminazione e di proporzionalità della norma rispetto allo scopo. Violazione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e degli artt. 16, 17, 21, 45 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Obbligo di non applicazione della circolare da parte della PA in relazione alle violazioni della normativa richiamata con efficacia diretta ed in relazione alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 giugno 1989 Fratelli Costanzo SpA

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