TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2015-03-09, n. 201503900

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2015-03-09, n. 201503900
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503900
Data del deposito : 9 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 16092/2014 REG.RIC.

N. 03900/2015 REG.PROV.COLL.

N. 16092/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16092 del 2014, proposto dal Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. F M F, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, con domicilio eletto presso Nicola Laurenti in Roma, Via F. Denza, 50/A;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del decreto del Prefetto di Napoli n.0104397 datato 11/11/2014, ricevuto il 13/11/2014;
della nota n.0097029 del Prefetto di Napoli del 24/10/2014, ricevuta il 27/10/2014;
della nota n.0093369 del Prefetto di Napoli del 16/10/2014, ricevuta il 20/10/2014;
della circolare n.0010863 del 7/10/2014 del Ministero dell'Interno, comunicata con la nota n.93369 ricevuta il 20/10/2014;
nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Comune di Napoli ha rappresentato che il Sindaco, il 23 giugno 2014, ha adottato una direttiva avente ad oggetto "la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso", con la quale ha stabilito che il servizio anagrafe del Comune di Napoli, e per esso i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, avrebbero dovuto provvedere a trascrivere nell'archivio di cui all'art.10 del DPR n. 396/2000, su richiesta degli interessati, e previo scrutinio della documentazione prodotta ai sensi degli articoli 21 e 22 del medesimo decreto presidenziale, gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, residenti nel Comune di Napoli, una volta accertate le condizioni di cui all'art. 28 della legge n. 218/95, quanto alla loro validità secondo la legge del luogo di celebrazione. Con la medesima direttiva è stato, altresì, stabilito che di tali atti, una volta trascritti, sarebbe stata rilasciata copia integrale, a richiesta degli interessati e non si sarebbe proceduto all’annotazione dei matrimoni cosi trascritti negli atti di nascita degli interessati, ex art.49, comma 1, lett.f), del DPR n. 396/2000.

In base a tale direttiva, in date 14/7/2014 e 06/08/2014, sono stati trascritti nel registro di stato civile due matrimoni contratti all'estero da cittadini dello stesso sesso residenti in Italia.

Il successivo 20/10/2014, il Prefetto di Napoli con nota n.93369, ha comunicato ai Sindaci della Provincia, mediante integrale trascrizione, la circolare del Ministero dell'Interno n.40^/ba-030/011/DAIT del 7/10/2014 con la quale l’Amministrazione centrale ha affermato che le "direttive" emanate dai Sindaci non sono conformi al quadro normativo vigente, che l'ufficiale dello stato civile non può esimersi dal verificare la susssistenza dei requisiti di carattere sostanziale in materia di stato e capacità delle persone affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti e che di conseguenza, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale l'individuazione di forme di garanzia e riconoscimento di tali unioni, i Prefetti, cui spetta ex art.9 DPR n. 396/2000 la vigilanza sugli uffici dello stato civile, avrebbero dovuto rivolgere ai Sindaci (laddove fossero state adottate direttive in materia di trascrizione dei matrimoni succitati) formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione delle eventuali trascrizioni effettuate, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati ex artt.21 nonies legge 241/90 e 54, commi 3 e 11 D.Igs.267/2000.

Il 27/10/2014 è giunta al Vice Sindaco, facente funzioni del Sindaco, quale ufficiale di stato civile, un'altra nota del Prefetto (n.97029) con la quale, rinviando alla precedente nota citata, lo si invitava al ritiro della direttiva del 23/6/2014 e all'annullamento delle trascrizioni effettuate, avvertendo che, in caso di inerzia, si sarebbe proceduto all'annullamento d'ufficio.

Da ultimo, in data 13/11/2014, è stato trasmesso il decreto prefettizio n.104397 datato 11/11/2014 con il quale, sulla base della circolare del Ministero dell'Interno del 7/10/2014 e delle note precedenti, vista l'inerzia del Comune, il Prefetto, in via sostitutiva, ha disposto l'annullamento della direttiva del 23/6/2014 e delle trascrizioni eseguite nel registro dello stato civile del Comune di Napoli di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;
ordinando al contempo al Sindaco, nella qualità di ufficiale dello stato civile, di dare esecuzione al provvedimento procedendo alle conseguenti operazioni materiali, annotando gli estremi del decreto stesso a margine delle trascrizioni effettuate;
sempre con l'avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto a mezzo di funzionario delegato al compimento delle operazioni necessarie.

Ritenendo erronee ed illegittime le descritte determinazioni, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) – Carenza assoluta di potere;
nullità e/o inesistenza del decreto del Prefetto;
violazione dell’art. 95 del DPR n. 396/2000.

Il Prefetto di Napoli ha ritenuto, sulla base della circolare ministeriale impugnata, di poter annullare in via gerarchica la direttiva del Sindaco sopra descritta e le conseguenti trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso, in base al combinato disposto di cui all'art.9 DPR n. 396/2000, art.54 commi 3 e 11 DPR n. 267/2000 e artt.7, 21-octies e 21-nonies legge 241/90.

A parere dell’Amministrazione comunale ricorrente, il provvedimento di annullamento è da considerare nullo per carenza assoluta di potere del Prefetto, il quale, in base alla normativa vigente, non avrebbe potuto adottare un atto del genere, che non rientra tra i casi tassativi di intervento previsto dall'ordinamento dello stato civile.

II) - Incompetenza, violazione dell’art. 54 del DPR n. 267/00, violazione della legge n. 241/90, carenza dei presupposti, sviamento;
nullità del provvedimento per mancanza di una norma attributiva del potere.

Il decreto prefettizio è da considerare viziato, inoltre, per violazione dell'art.54 del DPR n. 267/00 e degli artt.7, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/90, posto che i poteri sostitutivi che possono essere esercitati dall'organo sovraordinato, nel caso in cui vi sia l'inerzia dell'organo sottordinato, previsti dal richiamato articolo 54, non comprendono la possibilità da parte del Prefetto di ordinare l'annullamento di una trascrizione effettuata dall'ufficiale di stato civile, quale delegato del Sindaco, nei registri di stato civile.

Un intervento del genere, infatti, compete solo all'Autorità giudiziaria.

Ciò che la norma prevede è l'intervento sostitutivo del prefetto nel caso di inerzia del Sindaco nel "sovraintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione", e, quindi, solo a tale limitato fine.

Ne consegue che il Prefetto non può andare oltre tale limite e adottare un atto, quale quello impugnato, che non spetta neanche al Sindaco.

III) - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;
erroneità ed illogicità della motivazione.

L'atto prefettizio e la circolare ministeriale impugnati, sono, altresì, viziati per motivazione errata ed illogica, considerato che il Prefetto ha disposto l'annullamento della direttiva del Sindaco e delle trascrizioni effettuate, in quanto "dal complesso quadro ordinamentale richiamato nella citata circolare ministeriale del 7 ottobre u.s., emerge l'obbligo di non procedere alle trascrizioni in questione in quanto, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale ivi richiamato, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni".

Considerata la funzione della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, emerge l'erroneità e l'illogicità della motivazione resa per giustificare la necessità dell'annullamento delle trascrizioni già effettuate dal Sindaco.

La circostanza che l'effettiva garanzia del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso sia rimessa alla discrezionalità dei singoli legislatori nazionali non contrasta, infatti, e non è di ostacolo alla possibilità di trascrivere tale tipo di matrimonio celebrato all'estero.

IV) - Violazione dell’art. 3 Cost., dell’art.21 CEDU, e dell’art.6 del Trattato dell'Unione Europea.

Gli atti impugnati, infine, si pongono in contrasto con le norme richiamate laddove costituiscono atti di discriminazione nei confronti di determinate categorie di soggetti.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed ha affermato l’infondatezza delle censure proposte dal Comune di Napoli.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato ed ottenere il rigetto del ricorso.

Il Collegio, preliminarmente, rileva che l’attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell’ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell’art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell’art. 54 del TUEL (attinente alle “attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale”) il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.

A conferma di ciò, nel caso di specie, è stato il Sindaco (e non il ‘Comune di Napoli’) ad adottare la direttiva del 23 giugno 2014 (avente ad oggetto "la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso") e a provvedere, in date 14/7/2014 e 06/08/2014, alla trascrizione nel registro di stato civile di due matrimoni contratti all'estero da cittadini dello stesso sesso residenti in Italia.

Per la stessa ragione, gli atti prefettizi impugnati hanno avuto quale diretto e specifico destinatario il Sindaco e non il Comune di Napoli.

Tutto ciò induce a ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Napoli per carenza di interesse ad agire dell’Amministrazione resistente.

Nel caso di specie, infatti, l’interesse ad agire lo avrebbe avuto il Sindaco del Comune di Napoli, posto che questi, quale Ufficiale di stato civile, aveva interesse a contrapporsi ad atti prefettizi ritenuti errati, aventi ad oggetto i registri di stato civile, sui quali egli ha una specifica competenza (esercitata nella fattispecie), seppure delegata.

L’Amministrazione comunale, invece, risulta priva di interesse a proporre e coltivare il ricorso introduttivo del giudizio, perché dagli atti impugnati non può derivare alcuna lesione diretta agli interessi dalla stessa rappresentati in qualità di Ente locale più prossimo ai cittadini dei cui interessi è l'organismo esponenziale, posto che l’oggetto della controversia non attiene a funzioni o attività di sua competenza, discutendosi dell’esercizio di funzioni statali delegate al Sindaco.

In sostanza, il Comune di Napoli non vanta un interesse giuridicamente rilevante e differenziato a contestare il provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, il Sindaco risulta aver proposto ricorso in qualità di legale rappresentante del Comune di Napoli e non in proprio, quale Ufficiale di stato civile e, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

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