TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-02-01, n. 202301766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-02-01, n. 202301766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301766
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 01766/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09755/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9755 del 2022, proposto da
Idea 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Magliano Romano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lo Scoiattolo Società Agricola Semplice, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- dell'ordinanza n. 1/22 - prot. n. 3003 del 9.8.2022, assunta dal Comune di Magliano Romano, in persona del Responsabile del servizio Arch. Liberata Carta, con oggetto: “Ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi”, comunicata in pari data;

- degli atti di accertamento edilizio urbanistico del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Magliano Romano, prot. n. 2042 del 26.4.2022 e prot. n. 2798 del 22.7.2022, sconosciuti nel contenuto e richiamati nell'ordinanza di demolizione n. 1/22;

- della comunicazione di avvio del procedimento per emissione ordinanza di demolizione opere abusive prot. n. 2823 del 25.7.2022 del Comune di Magliano Romano;

- della comunicazione di riscontro all'istanza di accesso agli atti prot. 2333 del 15.6.2022 del Comune di Magliano Romano;

- della comunicazione di riscontro all'istanza di accesso agli atti del 19.8.2022 del Comune di Magliano Romano;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto, che incida sulla posizione giuridica di parte ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Magliano Romano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il presente ricorso, tempestivamente notificato e depositato, la Società Idea 4 S.r.l., deducendo di gestire sin dal 2007, giusta autorizzazione unica rilasciata dal Comune, una discarica per rifiuti inerti ubicata in Località Monte della Grandine/Arnaricchio del Comune di Magliano Romano (RM), in area precedentemente adibita (a partire dalla metà degli anni ’60) a cava estrattiva di materiali tufacei, è insorta avverso l’ordinanza n. 1/2022, con la quale il medesimo Comune aveva intimato ad una serie di soggetti (tra cui l’odierna ricorrente) di provvedere, ciascuno per la porzione di proprietà, alla rimozione di opere abusive rilevate all’esito di un sopralluogo svolto in data 25 febbraio 2022, insistenti sui rispettivi terreni e consistenti nella “ avvenuta realizzazione ” di una “ strada privata ed un ponte carrabile ” in assenza di titolo edilizio, nonché delle necessarie denunce e comunicazioni.

Nel dettaglio, le opere edilizie contestate consistevano in un “ tratto di strada privata che attraversa diverse proprietà, lunga circa 750 metri, larga 6 metri, asfaltata, con presenza ai lati di rete metallica di delimitazione, che si congiunge alla strada denominata Arnaricchio (…) dal km 1 da sud e, proseguendo il suo percorso verso nord, attraversa le proprietà private ” riportate in ordinanza, due delle quali congiunte da “ ponte carrabile (…) posto al di sopra del fosso demaniale censito al catasto comunale come Fosso della Selva (…), realizzato con un grosso elemento prefabbricato in calcestruzzo non armato, sormontato da blocchetti di tufo (…) ”.

Dette opere erano qualificate, “ stante la loro consistenza ”, quali “ interventi di nuova costruzione ”, in quanto idonei a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio soggetta a permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001, oltre che effettuate in area a destinazione agricola silvo-pastorale all’interno del vigente P.R.G., per la quale l’art. 54 della L.R. n. 38/1999 vieterebbe ogni trasformazione del suolo per finalità diverse da quelle legate alle attività agricole aziendali. Quanto al ponte, si tratterebbe di opera di ingegneria realizzata in violazione di quanto disposto dall’art. 93 del R.D. n. 523/1904 (che prescrive il permesso dell’autorità amministrativa), oltre che in zona sismica 3.

2. In punto di diritto la Società deduce i seguenti motivi:

I. “ ECCESSO DI POTERE in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto e/o errore sui presupposti di fatto e di diritto, carenza d’istruttoria, contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione, violazione del procedimento e ingiustizia manifesta - VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all’art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006 ”, per non avere l’Amministrazione tenuto conto dell’autorizzazione unica regionale all’esercizio della discarica, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 152/2006 e valevole anche ai fini edilizi, il cui progetto comprendeva l’adeguamento della viabilità d’accesso all’impianto, come attestato dal certificato di collaudo redatto dalla Società in data 24 febbraio 2010 e approvato dal medesimo Comune;

II. “ ECCESSO DI POTERE in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per omesso accertamento della situazione di fatto, sviamento di potere, carenza d’istruttoria, violazione del principio dell’affidamento nel buon operato della pubblica amministrazione, violazione del procedimento, omessa e/o insufficiente motivazione e ingiustizia manifesta – VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all’art. 10, L. 765/1967 – VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all’art. 7, L. 241/1990 – VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all’art. 93, R.D. 523/1904 – VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione agli artt. 134 e 135, R.D. 368/1904 – VIOLAZIONE DI LEGGE in relazione all’art. 35, d.P.R. 380/2001 per omessa diffida ”, per grave difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che evidente travisamento dei fatti, atteso che la strada esisterebbe almeno dal 1966 ed è oggetto di servitù di passaggio demaniale costituita a favore del Comune con deliberazione Arsial n. 1002 del 22.12.2009, mentre il ponticello (anch’esso esistente da decenni) attraversa un corso d’acqua non appartenente al demanio idrico, per il quale non sarebbe necessario il permesso dell’autorità amministrativa. Lamenta ancora la mancanza di diffida ex art. 35 d.p.r. n. 380/2001, la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e lo sviamento di potere.

3. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito.

4. Con ordinanza n. 6012/2022 del 28 settembre 2022, la Sezione ha sospeso l’efficacia esecutiva dell’ordinanza e ordinato al Comune di esibire la deliberazione n. 1002 del 22.12.2009.

5. In vista della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e repliche.

6. All’esito dell’udienza di discussione del 17 gennaio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento con riferimento ad entrambe le censure dedotte.

2. Quanto al primo mezzo, la ricorrente ha fondatamente contestato che l’ordinanza demolitoria non ha tenuto conto della portata dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 152/2006, dapprima dal Comune (cfr. note prot. n. 972 del 3 aprile 2007 e n. 3145 del 13 dicembre 2007, rilasciate rispettivamente alla soc. Masci Armando e Cioci Luigi s.n.c. e alla odierna ricorrente, subentrata alla prima nella gestione della discarica giusta contratto di affitto di ramo d’azienda) e poi dalla Regione Lazio (cfr. determinazione n. A06398 del 6 agosto 2013).

Come noto, ai sensi del comma 6 del citato art. 208, l’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti “ sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali (…) ”, sicché, come peraltro ribadito da uniforme giurisprudenza, la medesima costituisce anche titolo abilitativo edilizio, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'Amministrazione comunale rifluiscono nella Conferenza di servizi, che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato.

Tanto precisato, la Società ha versato in atti (cfr. rispettivamente doc. 8 e 7 allegati al ricorso) il certificato di collaudo redatto dal tecnico di parte e approvato dal Comune con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 24/UT-U del 27 maggio 2010 (che la parte ha dedotto essere stata preceduta da un sopralluogo in situ eseguito anche dal responsabile dell’UTC Comunale in data 17 marzo 2010), il quale dava atto anche della avvenuta realizzazione delle seguenti “opere migliorative”: “ asfaltatura per ml 1000 della viabilità d’accesso onde abbattere in modo sostanziale le polveri;
recinzione anche lungo la viabilità di accesso al cancello della discarica che resta completamente recintata
”.

Ed ancora, il titolo rilasciato con la citata determina n. A06398 del 2013 della Regione Lazio (versata in atti al doc. 9 allegato al ricorso), tra le prescrizioni relative alla gestione operativa, includeva anche il seguente: “ il gestore dovrà garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica (…) ” (cfr. art. 11, punto P_5 dell’allegato tecnico).

Pertanto, l’autorizzazione di cui all’art. 208 d. lgs. n. 152/2006 includeva, con formulazione ampia, anche le opere di sistemazione della viabilità di accesso alla discarica, finalizzate a ridurre l’impatto delle polveri: come attestato dal certificato di collaudo approvato dal Comune, gli interventi di asfaltatura e recinzione erano stati inquadrati tra le opere “migliorative” satisfattive di tale condizione preliminare.

Ne consegue la manifesta illegittimità del provvedimento gravato, nella misura in cui, nel rilevare come abusiva l’esistenza di un tracciato stradale descritto come asfaltato e contornato ai lati da una rete metallica di delimitazione, non ha minimamente considerato il tenore dell’autorizzazione unica rilasciata al gestore dell’impianto di gestione dei rifiuti e delle relative prescrizioni.

3. Peraltro, il ricorrente evidenzia che non è dato comprendere se gli interventi contestati siano da ravvisarsi nelle sole opere di asfaltatura e realizzazione della rete metallica, ossia quelle effettuate in tempi recenti dalla medesima Società Idea 4 proprio in funzione della gestione della discarica (al fine di soddisfare, come detto, le previsioni recate dal titolo autorizzatorio), ovvero sia stata contestata, in radice, la stessa realizzazione sine titulo della strada e del ponticello di attraversamento del fosso comunale.

La difesa comunale, negli atti prodotti in occasione della pubblica udienza, ha tentato di avallare la prima ipotesi ricostruttiva (cfr. in particolare memoria del 15 dicembre 2022, in cui si puntualizza che “ con il provvedimento impugnato, né con gli atti difensivi, si è mai inteso mettere in dubbio la preesistenza di un tracciato stradale sterrato (…) Ciò che si è contestato ai proprietari dei fondi su cui insistono le opere, ciascuno per la porzione di propria competenza, è l’assenza di idoneo titolo edilizio per l’esecuzione delle opere consistenti nell’asfaltatura della strada ”).

Tale lettura, tuttavia, è sconfessata (oltre che dalla portata delle difese contenute nella precedente memoria comunale del 21 settembre 2022) dalla chiara portata della motivazione recata dalla gravata ordinanza: l’opera ivi descritta come abusiva, infatti, è rappresentata dall’intero tracciato stradale, ivi incluso l’attraversamento carrabile del Fosso della Selva, rispetto ai quali viene rilevata la violazione della normativa urbanistico-edilizia, nonché ancora delle disposizioni antisismiche e di realizzazione di conglomerati cementizi (queste ultime con evidente riferimento al ponticello).

Ciò induce a scrutinare anche le doglianze dedotte con il secondo mezzo (laddove, qualora invece la contestazione fosse stata circoscritta alle opere di sistemazione del tracciato stradale, sarebbe risultato pienamente satisfattivo per la ricorrente quanto rilevato con riferimento al primo motivo).

In primo luogo giova precisare che l’Amministrazione si è limitata ad ordinare la demolizione di tutte le opere in ragione dell’assenza dei necessari titoli abilitativi (ivi inclusi i pareri e le autorizzazioni previste per le opere idrauliche), e dunque nell’esercizio dei poteri di repressione degli abusi edilizi disciplinati dal d.P.R. n. 380/2001 (disciplina chiaramente evocata nella parte motiva dell’ordinanza).

Ebbene, concordemente con quanto dedotto dalla parte, l’ordinanza demolitoria si appalesa affetta da un evidente deficit istruttorio, non avendo il Comune considerato molteplici elementi (di cui la ricorrente ha dato contezza nella presente sede processuale) che pure sarebbe stato necessario vagliare, quali:

i) l’esistenza del tracciato stradale in contestazione almeno sin dal 1966, ossia dall’anno in cui era in funzione, sul terreno ora occupato dall’impianto di discarica, di una cava estrattiva (della quale anche l’autorizzazione comunale rilasciata nel 2007 dà atto), circostanza comprovata dalle aerofotogrammetrie versate in atti e relative a immagini effettuate in occasione di voli della S.A.R.A Nistri del 1968 e 1974, laddove l’ulteriore immagine aerea versata in giudizio dal Comune ed estrapolata dagli archivi dell’Istituto Geografico Militare non consente di apprezzare, nel dettaglio, quale sia la porzione interessata, al fine di verificare se effettivamente, alla data del relativo volo (8 marzo 1966), fosse presente la strada di collegamento con il sito dove, all’epoca, sorgeva la cava;

ii) la delibera dell’ARSAL n. 1002 del 22 dicembre 2009, in cui, su istanza del medesimo Comune di Magliano Romano (del 17 luglio 2009), si approvava la costituzione a favore dell’Ente di una servitù carrabile (non onerosa) sul tratto stradale “ pubblicamente fruito ” (che oltretutto la delibera attesta essere “ consolidato da molto tempo ”) che “ consente il collegamento della strada comunale dell’Arnavicchio con i fondi agricoli siti in località Monte Gradini ”, espressamente riconoscendo il pubblico interesse del medesimo tratto stradale;

iii) l’esistenza, per l’effetto, anche del ponticello di attraverso del Fosso della Selva, attestata anche dai documenti allegati al progetto esecutivo della discarica versati in atti dalla stessa difesa comunale (in cui si dà espressamente atto che “ All’impianto si accede direttamente da un bivio della S.P. Campagnanese, verso nord e dopo circa 1.500 metri, attraversato il Fosso della Selva si raggiunge l’area in esame ” – cfr. doc. 7 e 8 depositati il 21 settembre 2022);

iv) ed ancora, quanto all’opera di cui al punto precedente, l’Amministrazione ha ulteriormente rilevato la violazione dell’art. 93 R.D. n. 523/1904, senza tuttavia aver appurato se il fosso in esame rientrasse nel novero dei corsi d’acqua del demanio idrico, ovvero, come eccepito dalla ricorrente, si trattasse di opera soggetta, ai sensi dell’art. 135, lett. m) del R.D. n. 368/1904, a “ semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte ”.

Inoltre, anche in disparte tutto quanto appena rilevato, preme osservare che il deficit istruttorio e motivazionale lamentato dalla ricorrente risulta a maggior ragione comprovato dal fatto che non risulta essere stata minimamente valutata la circostanza, incontestata tra le parti, che la strada di cui trattasi (ivi compreso il ponte di attraversamento del fosso) costituisce l’unica modalità di accesso all’impianto di discarica gestito dalla ricorrente: in altri termini, l’Amministrazione non ha nemmeno compiutamente e adeguatamente ponderato quali fossero le conseguenze derivanti dall’integrale e radicale smantellamento dell’intero tratto stradale, che, come dedotto dalla Società, rischia di rendere del tutto inaccessibile il sito (completamente intercluso), frustrando anche l’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività economica ivi svolta.

Ciò anche indipendentemente dalla circostanza (parimenti evidenziata dalla ricorrente) secondo cui la Regione ha espresso parere favorevole di VIA per la conversione del sito in questione da “discarica per inerti” in “discarica per rifiuti speciali non pericolosi”, oltre ad avere approvato il progetto relativo all’impianto di trattamento del percolato, con recenti determine adottate in data antecedente all’avvio del procedimento edilizio sfociato con l’ordinanza oggi gravata e impugnate dal Comune di Magliano Romano dinanzi a questo Tribunale regionale, inducendo nella parte il “sospetto” che l’ingiunzione demolitoria/ripristinatoria sia altresì affetta da un vizio di sviamento del potere, per avere l’Amministrazione strumentalizzato i poteri di vigilanza del territorio, piegandoli ad un fine ad essi estraneo (non già di repressione di abusi edilizi, quanto piuttosto di interruzione dell’attività dell’impianto di discarica).

4. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il Collegio dispone l’annullamento della gravata ordinanza.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell’Amministrazione soccombente e a favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti dell’ulteriore soggetto (Lo Scoiattolo Società Agricola Semplice) evocato in giudizio e non costituitosi, non rivestendo il medesimo la qualità di “controinteressato” ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 2 c.p.a.

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