TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-01, n. 202007445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-01, n. 202007445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007445
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 07445/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04438/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4438 del 2011, proposto da:
Television Broadcasting System s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci,14;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Magna Grecia Media And Television s.r.l., Vodafone Omnitel, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del 16 febbraio 2011 dell'AGCOM, citata nella nota direttoriale prot. n. 9503/AGCOMN del 28 febbraio 2011 con la quale nota è stato comunicato a TBS il rigetto dell'istanza della ricorrente di riesame di precedente rigetto di propria proposta d'impegni ai sensi dell'art. 14-bis del D.L. n. 223/2006 nonché dell'istanza subordinata di rideterminazione degli importi delle sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 689/1981;

di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso alla delibera impugnata, inclusa la citata nota direttoriale del 28 febbraio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 giugno 2020 il Dott. A L come specificato nel verbale;


Premesso che:

- la ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione dell’AGCOM del 16.02.2011, di rigetto dell’istanza di riesame del precedente diniego della proposta di impegni ai sensi dell’art. 14- bis D.L. n. 223/2006;

- con nota del 5.03.2020 l’esponente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione;

Ritenuto che:

- sussistono quindi i presupposti per dichiarare la improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi, attesa la pronuncia in rito, per compensarle integralmente tra le parti.

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