TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-01-18, n. 202100715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-01-18, n. 202100715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100715
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00715/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03566/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3566 del 2019, proposto da
AS UN, quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale dell’8.3.2019, relativa alla chiusura degli esercizi commerciali siti in Circonvallazione Cornelia 3\a e 7\a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – Con ricorso spedito a notifica il 19 marzo 2019, notificato presso l’Avvocatura el Comune di Roma il successivo giorno 22 e depositato il 27 marzo 2019, il sig. AS UN, che esercita un’attività commerciale in Roma, Circonvallazione Cornelia n. 3\a n. 7\a, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la Determinazione Dirigenziale n. CS/25466/2019 del 08.03.2019 di divieto di prosecuzione dell’attività di vicinato svolta dalla ditta individuale di AS UN ed a chiunque eserciti nel locale sito in Circonvallazione Cornelia 3/e 7/a emessa dall’Amministrazione capitolina.

2. – In particolare, il provvedimento gravato è stato motivato come segue: “Premesso che la ditta individuale di AS UN ….esercita attività di vicinato per settore non alimentare a seguito di S.C.I.A prot. N° 91792 del 29.10.2015 nel locale sito in Circonvallazione Cornelia 7/a ed a seguito di S.C.I.A prot. N° 18008 del 26.02.2016 nel locale sito in Circonvallazione 3/e… Visto il Rapporto Amministrativo prot RH/76067del 11.12.2018 dal XIII Gruppo Aurelio ….dai quali risultano le violazioni amministrative ai sensi dell’art. 65 comma 1 D.Lgs 59/2010 mod. art. 3 c.1 D.Lgs 147/2012 e art. 22 c.1 D.Lgs 114/1998, in quanto la ditta individuale di AS UN nel locale sito in Circonvallazione Cronelia 3/e e 7/a, ampliava di fatto la superficie di vendita nella corte esterna per mq 15 circa, pur non essendone autorizzato…CONSIDERATO CHE il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sezione sesta con ordinanza cautelare n° 6285/2018 ha respinto l’istanza incidentale cautelare proposta…dichiarando verosimile la tesi dell’Amministrazione appellata, secondo cui la struttura in contestazione è stata realizzata al fine di ampliare in modo permanente la superficie adibita ad attività commerciale e non per finalità di mero arredo…DETERMINA per i motivi di cui alle presse il divieto di prosecuzione premesse dell’attività di vicinato svolta dalla ditta individuale di AS UN ed a chiunque eserciti nel locale sito in Circonvallazione Cornelia 3/e 7/a.”

3. – Con due motivi di gravame, l’interessato contesta la legittimità di tale provvedimento, deducendo quanto segue.

1) Eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti.

Il ricorrente premette che, prima dell’adozione dell’atto gravato con il presente ricorso, gli era già stata notificata in data 20.07.2018 la determinazione dirigenziale n° Cs/690697/2018 di rimozione o demolizione dell’installazione di una tenda in PVC di tipo retrattile con struttura in metallo poggiante a terra presente all’interno dell’attività commerciale sita in Circonvallazione Cornelia 3/E; a tanto era seguita l’impugnazione in sede giurisdizionale di quel provvedimento, nell’ambito della quale questo TAR aveva respinto l’istanza cautelare (sulla scorta della considerazione per cui la vendita poteva proseguire nella porzione di immobile legittima), con ordinanza confermata in sede d’appello.

Ciò premesso, a dire del ricorrente

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