TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300306
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 00306/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00286/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2022, proposto da
B J, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Pesaro Urbino e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura della Provincia di Pesaro e Urbino – Ufficio Immigrazione (Div. P.A.S. Cat. A. 12/25/Imm.-2022/mr) emanato a seguito della convocazione del giorno 9.02.2022, notificato in mani proprie il 9.02.2022 al Sig. J B, avente ad oggetto l'inammissibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata il 3.12.2021 tramite il Servizio di Poste Italiane;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Pesaro Urbino e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura della Provincia di Pesaro e Urbino ha rigettato l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata in data 3 dicembre 2021.

Il diniego, non preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto, avendo fatto l’Amministrazione applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, è motivato sull’unica circostanza che il permesso di cui l’istante era in possesso (già scaduto all’epoca della domanda), sebbene consenta lo svolgimento di attività lavorativa, tuttavia non può essere convertito ad altro titolo (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015) ed è rinnovabile sino alla decisione della domanda di protezione internazionale (art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015), quest’ultima rigettata dalla Commissione Territoriale di Ancona con provvedimento del 30 luglio 2021 (non impugnato).

A sostegno del gravame, il ricorrente deduce:

- l’Amministrazione non avrebbe considerato l’incensuratezza del ricorrente e la sua integrazione sociale e lavorativa. L’atto gravato, quindi, sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, non essendo state considerate le sopravvenienze intervenute, comprovanti il fatto che il ricorrente era in possesso dei requisiti necessari al rilascio del permesso richiesto, avendo egli un regolare lavoro, disponendo di alloggio e non avendo precedenti penali sul territorio nazionale;
il tutto a conferma della sua inclusione e integrazione, non solo nella società, ma anche nel mercato del lavoro. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe agito in violazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, dal momento che, in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe esposto a gravi rischi di subire trattamenti inumani nel proprio paese di origine;

- trattandosi di una domanda di rinnovo del precedente titolo, non sarebbe rilevante il fatto che lo stesso fosse scaduto da meno di sessanta giorni, atteso che l’art. 13, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 286/1998 stabilisce che l’espulsione dello straniero è disposta dal Prefetto quando il permesso di soggiorno “ è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ”. Inoltre, sia la Commissione Territoriale di Ancona, sia l’Amministrazione, nulla avrebbero motivato in ordine all’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e all’assenza di ulteriori e più gravi ragioni ostative alla sua permanenza sul territorio dello Stato;

- conseguentemente, l’atto gravato sarebbe altresì affetto da eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio, per resistere, le Amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 228/2022, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta in ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

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