TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-06-01, n. 202207202
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Pubblicato il 01/06/2022
N. 07202/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10996/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10996 del 2021, proposto da G R, rappresentato e difeso dall’avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 luglio 2021 a firma del Capo Ufficio del Comando Generale della Guardia di Finanza, nella parte in cui, nell’ambito dell’aliquota al 31 dicembre 2016, è stato espresso giudizio di non idoneità del ricorrente all’avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante e, in via gradata, nella parte in cui, nell’ambito dell’aliquota al 31 dicembre 2017, è stato disposto il collocamento in posizione non utile, pur essendo stato espresso il giudizio di idoneità del
ricorrente all’avanzamento al predetto grado di Maresciallo Aiutante;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione permanente di avanzamento della Guardia di Finanza, a seguito del venire meno della causa che aveva determinato la sospensione della valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante disposta nel novembre del 2017, ha ritenuto il medesimo ricorrente non idoneo con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016 e idoneo in posizione non utile con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2017.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“ I. violazione e falsa applicazione dell’art. 1369 del 15.3.2010, n. 66, degli artt 55 sexies, 57 e 58 del d.lgs. 199/1995, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della l. 241/1990, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e la circolare del comando generale, I reparto, n. 116242/109 dell’11.7.2006. Eccesso di potere per erroneità ed insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta. sviamento di potere.
II. violazione e falsa applicazione degli artt 55 sexies, 57 e 58 del d.lgs. 199/1995, degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990 e dei criteri di attribuzione dei punteggi fissati dalla commissione permanente di valutazione eccesso di potere per erroneità ed insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria ed illogicità ”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Con riferimento alla valutazione di inidoneità ottenuta in relazione all’avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante nell’ambito dell’aliquota al 31 dicembre 2016, il ricorrente deduce un triplice ordine di motivi.
Sotto un primo profilo lamenta che “ la sanzione disciplinare dei 2 giorni di consegna ha avuto un valore assolutamente determinante nel giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza ” in “ contrasto col 1° e 3° comma dell’art. 1369 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), secondo il quale “in caso di accoglimento dell’istanza (“di cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale”) le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva” ”.
La censura è priva di fondamento.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la Commissione di avanzamento debba tener conto di tutti i fatti commessi dal valutando, accertati in sede penale (anche nelle ipotesi di proscioglimento e di assoluzione) e disciplinare - anche in caso di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari-, dovendo la Commissione vagliare, ai fini dell’avanzamento, l’intera personalità del militare, valutando l’incidenza dei fatti in relazione al possesso delle qualità morali e di carattere.
Specificamente, l’irrilevanza, ai fini dell’avanzamento, della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari si ricava dalla esclusione di ogni efficacia retroattiva della cancellazione delle relative annotazioni (art. 1369, comma 3, del codice dell’ordinamento militare), che rimuove gli effetti della sanzione disciplinare solo ex nunc , senza incidere sul periodo pregresso, così da non impedire l’apprezzamento di fatti storici essenziali nella ricostruzione del profilo di personalità morale e caratteriale dello scrutinando ( ex multis : TAR Sicilia, sez. I, 4 luglio 2019, n. 1908;TAR Veneto, sez. I, 13 dicembre 2019 n. 1357;Cons. St., sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6600;Cons. giust. amm. Sicilia, 22 giugno 2006, n. 301).
Nel caso di specie l’Amministrazione, come emerge dal tenore del provvedimento impugnato, ha proceduto alla motivata valutazione dei fatti oggetto di rilievo disciplinare, prendendo in specifica considerazione la loro gravità e la loro perdurante rilevanza malgrado l’intervenuta cancellazione: “ sebbene gli effetti della suesposta sanzione siano stati cancellati, la commissione ne valuta l’incidenza dei fatti in relazione alle qualità complessive possedute dall’interessato …. Dalla vicenda disciplinare emergono determinanti connotazione negative in ordine alle qualità di carattere e professionali … le qualità di carattere risultano, per loro natura, tendenzialmente stabili e pertanto le carenze evidenziate incidono in modo negativo sull’affidabilità del candidato a rivestire il grado superiore ”.
Sotto un secondo profilo il ricorrente si duole del fatto che “ nella stessa seduta del 24 marzo 2021 la stessa Commissione Permanente di Avanzamento ha giudicato idoneo il ricorrente per le aliquote relative al 31.12.2017 e al 31.12.2018, sicché il ricorrente è divenuto, d’emblée, da non affidabile a “affidabile” e in grado di “adempiere degnamente le funzioni di grado superiore, cui sono collegate maggiori responsabilità di comando e di controllo” ”.
La censura non è meritevole di adesione in considerazione del principio di autonomia dei giudizi valutativi e dei relativi periodi di valutazione: poiché ciascun giudizio si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare avuto riguardo al periodo di riferimento, è del tutto normale che possano registrarsi delle valutazioni differenti in relazione a diversi periodi oggetto di valutazione ( ex multis : TAR Valle d’Aosta, sez. I, 4 giugno 2021, n. 41).
Infine, il ricorrente si lamenta del “ fatto che essendo stata irrogata la sanzione disciplinare nell’anno 2017 essa non poteva incidere sulla valutazione da rendersi con riguardo all’aliquota al 31.12.2016 ”.
Anche tale argomento di censura deve essere disatteso.
Infatti, poiché la valutazione riguarda la visione globale della posizione dello scrutinando, la Commissione di avanzamento ben può valutare circostanze emerse in momenti successivi all’anno di riferimento della promozione, ma comunque intervenute prima dell’operato giudizio (TAR Veneto , 21 dicembre 2020 n. 1285;Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2011, n. 5355) .
Con il secondo ordine di motivi il ricorrente censura la valutazione ottenuta in relazione all’avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante per l’aliquota al 31 dicembre 2017 deducendone il difetto motivazionale e, comunque, l’incongruenza rispetto al proprio profilo di carriera.
Le doglianze non risultano fondate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, in materia di avanzamento dei sottufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente, l’art. 35 legge 10 maggio 1983 n. 212 (ora confluito nell’art. 1059 del d.lgs. n. 66 del 2010, codice dell’ordinamento militare) affida alla Commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi espressa mediante punteggio numerico e caratterizzata da un giudizio finale di merito non affidato a descrizioni letterali;l’imposizione di un punteggio numerico costituisce il frutto di una precisa scelta legislativa, normativamente imposta al fine di dissipare i possibili dubbi di una valutazione espressa con un linguaggio che non può che essere personale e perciò opinabile, e non oggettivo né trasparente.
In altre parole, non è necessario che siano espressi specifici giudizi risultando sufficiente la valutazione numerica espressa sulla base di quanto indicato nel citato art. 1059, che espressamente la prevede, la quale è comunque idonea ad esprimere compiutamente la valutazione amministrativa (Cons. St., sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6258;TAR Roma, Lazio, sez. I, 21 novembre 2019, n. 13387).
Da ultimo, non è suscettibile di favorevole considerazione la contestazione dei punteggi assegnati dalla Commissione con riguardo a ciascuno degli elementi indicati dal comma 3 del citato art. 1059, che, a dire del ricorrente, non sarebbero adeguati rispetto ai propri precedenti di carriera.
Infatti, alla luce dei precedenti di carriera indicati dal ricorrente, non emergono ictu oculi chiari sintomi di incoerenza della valutazione numerica riportata tenuto conto che:
- quanto alla lettera a) dell’articolo richiamato, il fatto che il ricorrente “ è stato sempre giudicato “aitante”, di salute “ottima”, con resistenza “superiore alla media”, “acuto”, con “molto” autocontrollo, con “vivo” amor proprio e dignità personale “vivamente sentita”, “sicuramente riservato”, “irreprensibile sotto ogni aspetto” ” non appare incongruente rispetto al punteggio conseguito, pari a 22,52/30;
- quanto alla lett. b), non può tenersi conto dei riconoscimenti tributati al ricorrente da autorità estranee al Corpo della Guardia di Finanza, indicati a pagg. 15 e 16 del ricorso, in quanto i criteri per le operazioni di valutazione relative all’aliquota 31 dicembre 2017 (verbale del 28 giugno 2017, all. 7 al ricorso) prevedevano, quanto alle “onorificenze e ricompense”, che “ non determinano attribuzione di punteggio i riconoscimenti rilasciati da enti d’autorità estranei al Corpo ”;
- quanto all’elemento di cui alla lett. c) – “ doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti ” – il ricorrente si è limitato ad allegare il possesso di due lauree magistrali e il conseguimento dell’abilitazione alla professione forense, senza nulla dire in ordine allo svolgimento di corsi di formazione professionale, al conseguimento di specializzazioni, abilitazioni o brevetti e alla conoscenza di lingue straniere (alla quale i menzionati criteri di attribuzione dei punteggi prefissati dalla Commissione attribuivano specifica rilevanza).
Ne deriva che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dal ricorrente, non si evincono profili di palesi incongruità dei punteggi attribuiti.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.