TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-06-01, n. 202207202
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 07202/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10996/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10996 del 2021, proposto da G R, rappresentato e difeso dall’avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 luglio 2021 a firma del Capo Ufficio del Comando Generale della Guardia di Finanza, nella parte in cui, nell’ambito dell’aliquota al 31 dicembre 2016, è stato espresso giudizio di non idoneità del ricorrente all’avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante e, in via gradata, nella parte in cui, nell’ambito dell’aliquota al 31 dicembre 2017, è stato disposto il collocamento in posizione non utile, pur essendo stato espresso il giudizio di idoneità del
ricorrente all’avanzamento al predetto grado di Maresciallo Aiutante;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione permanente di avanzamento della Guardia di Finanza, a seguito del venire meno della causa che aveva determinato la sospensione della valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante disposta nel novembre del 2017, ha ritenuto il medesimo ricorrente non idoneo con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016 e idoneo in posizione non utile con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2017.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“ I. violazione e falsa applicazione dell’art. 1369 del 15.3.2010, n. 66, degli artt 55 sexies, 57 e 58 del d.lgs. 199/1995, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della l. 241/1990, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e la circolare del comando generale, I reparto, n. 116242/109 dell’11.7.2006. Eccesso di potere per erroneità ed insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta. sviamento di potere.
II. violazione e falsa applicazione degli artt 55 sexies, 57 e 58 del d.lgs. 199/1995, degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990 e dei criteri di attribuzione dei punteggi fissati dalla commissione permanente di valutazione eccesso di potere per erroneità ed insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria ed illogicità ”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Con riferimento alla valutazione di inidoneità ottenuta in relazione all’avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante nell’ambito dell’aliquota al 31 dicembre 2016, il ricorrente deduce un triplice ordine di motivi.
Sotto un primo profilo lamenta che “ la sanzione disciplinare dei 2 giorni di consegna ha avuto un valore assolutamente determinante nel giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza ” in “ contrasto col 1° e 3° comma dell’art. 1369 del D.lgs.