TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000074

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202000074
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 00074/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00700/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2019, proposto da Global Gym Uno A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R B e M R, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M R in Perugia, piazza Piccinino n. 9;



contro

Comune di Passignano sul Trasimeno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9;



per l’annullamento

- della delibera della Giunta Comunale n. 72 del 28 maggio 2019, pubblicata all’Albo pretorio in data 30 maggio 2019, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe ordinarie e/o speciali, in via sperimentale fino al 30/3/2020, relative all’utilizzo sia ad ore che giornaliero del nuovo palazzetto dello sport” e con la quale sono state fissate, nei termini di cui infra, le tariffe che la ricorrente, in veste di soggetto concessionario del servizio di gestione della struttura di recente realizzazione denominata “Palazzetto dello sport comunale”, deve applicare all’utenza;

- della nota a firma del Sindaco di Passignano sul Trasimeno datata 19/6/2019, con la quale, in riscontro a precedente richiesta di chiarimenti avanzata dalla Global Gym Uno A.S.D. in ordine alle modalità ed ai criteri utilizzati per addivenire alle tariffe stabilite dal Comune, è stato rimarcato, tra le altre cose, che le tariffe approvate con la delibera sub lett. A) “risultano perfettamente congrue ed in linea con analoghe tariffe applicate dai comuni viciniori e limitrofi” ed è stato intimato alla ricorrente di “darne immediata e rigorosa applicazione”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi comprese, per quanto occorrer possa:

- della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 5/4/2018, in uno con il relativo allegato contenente “stima sull’introito annuo della nuova palestra comunale”;

- della delibera della Giunta comunale n. 59 del 3/5/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Passignano sul Trasimeno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 700/2019) notificato al Comune di Passignano sul Trasimeno in data 29 luglio 2019, la Global Gym Uno A.S.D., in qualità di concessionaria, all’esito di apposita procedura ad

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi