TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-12, n. 202202735
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Pubblicato il 12/12/2022
N. 02735/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2021, proposto da
- Comune di San Giuliano Milanese, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. M L D T ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 21;
contro
- Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A R ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Duse n. 1;
- M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G M M, G M, G R e N N e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Synergy One S.r.l., già Aedificat Synergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Leonardi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’accertamento
- dell’inadempimento da parte delle società intimate e dei loro aventi causa di parte delle obbligazioni assunte con la convenzione di lottizzazione rep. n. 62877, racc. 18016, stipulata in data 25 maggio 2009, per l’attuazione del Piano integrato di intervento denominato “ Ex Albergo ”;
- e per la loro condanna all’adempimento delle suddette obbligazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Esselunga S.p.A. e di M S.r.l.;
Visti i ricorsi incidentali proposti da Synergy One S.r.l. e da M S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 9 novembre 2022, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso principale notificato in data 20 settembre 2021 e depositato il 24 settembre successivo, il Comune di San Giuliano Milanese ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento da parte delle società intimate e dei loro aventi causa di parte delle obbligazioni assunte con la convenzione di lottizzazione rep. n. 62877, racc. 18016, stipulata in data 25 maggio 2009, per l’attuazione del Piano integrato di intervento denominato “ Ex Albergo ”, con conseguente condanna all’adempimento delle suddette obbligazioni.
Con un Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Comune di San Giuliano Milanese in data 10 aprile 2009, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento denominato “ PII ex Albergo ”;in data 25 maggio 2009 è stata sottoscritta tra il Comune, Aedificat Synergy ed Esselunga la convenzione attuativa del P.I.I., avente una durata di quattro anni. Il predetto P.I.I. ha previsto la realizzazione di un comparto urbanistico di circa 57.418 mq con distinte destinazioni funzionali (commerciale-ristorazione-servizi per 26.300 mq, ricettivo-alberghiero per 7.600 mq e residence-terziario per 10.100 mq). Sulla base di tale Programma è stato realizzato il Centro commerciale, composto da Esselunga e dalla Galleria commerciale, mentre nei termini di efficacia della convenzione non sono state realizzate le strutture terziarie-ricettive e relativi servizi. Tra le prescrizioni convenzionali vi è quella secondo cui le obbligazioni di fare sono ripartite a carico di Esselunga entro il limite del 17%, mentre la restante parte del valore complessivo risulta in carico a Aedificat Synergy (83%), da cui il Comune potrebbe pretendere anche la totalità delle obbligazioni in caso di mancata e/o erronea esecuzione di una parte delle stesse. Dopo aver stabilito l’entità delle quote riservate alle diverse destinazioni funzionali (ovvero commerciale/ristorazione/servizi vari, ricettivo/alberghiero e residence/terziario), si è previsto che le aree a standard (per un totale di 77.000 mq) in parte sarebbero state cedute gratuitamente al Comune e in parte sarebbero state asservite in perpetuo all’uso pubblico. A compensazione della mancata individuazione di sufficienti aree a standard è stata prevista la realizzazione diretta a carico dei contraenti privati (ovvero “l’operatore”) di interventi per un importo complessivo pari a € 600.140,00. Inoltre sempre a carico di questi ultimi, è stato previsto un contributo di € 3.048.448,01 consistente nel potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi pubblici e delle infrastrutture pubbliche, di pubblico interesse e di mitigazione ambientale. La somma complessiva, pari a € 3.648.588,01, pertanto, avrebbe dovuto essere utilizzata per l’esecuzione di una Stazione ferroviaria impresenziata sulla linea S1, di un parcheggio al servizio della Stazione su aree messe a disposizione dal Comune e di un attraversamento ciclopedonale della Via Emilia con i relativi collegamenti;il Comune avrebbe dovuto fornire le “ indicazioni progettuali della Stazione ”, nonché rendere disponibili le aree per l’intervento. Laddove non si fossero verificati i presupposti per la realizzazione della Stazione ferroviaria entro il 23 febbraio 2010, l’importo di € 3.048.448,01 avrebbe dovuto essere destinato alla realizzazione di altre opere infrastrutturali di livello sovracomunale (che avrebbero potuto interessare oltre al Comune di San Giuliano anche i Comuni contermini), individuate dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma di concerto con un rappresentante della Provincia di Milano. Le parti private si sono altresì obbligate a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria specificamente indicate nell’art. 11 della convenzione (per un valore complessivo di € 11.258.591,22, oltre I.V.A.). Agli originari sottoscrittori privati si è affiancata M S.r.l., che nel 2012 ha acquistato da Aedificat Synergy S.r.l. (ora Synergy One S.r.l.) alcune delle aree facenti parte dell’Ambito assoggettato a convenzione urbanistica. Il Comune ha provveduto a rilasciare alle parti private, tra il 2010 e il 2012, i titoli edilizi richiesti per dar corso agli interventi di loro interesse. Con riguardo alle aree previste a copertura del fabbisogno di standard, i soggetti attuatori, pur essendo scaduta la convenzione, risulterebbero parzialmente inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte: rispetto ai 58.920 mq pattuiti in convenzione, le lottizzanti hanno provveduto ad asservire all’uso pubblico aree per soli 50.051 mq, mentre non avrebbero corrisposto al Comune né l’importo di € 600.140,00, dovuto a titolo di monetizzazione di aree a standard (per monetizzazione di 16.220 mq), né l’importo di € 3.048.488,01, da versare anche nell’ipotesi di mancata realizzazione della Stazione ferroviaria. Il Comune ha altresì richiesto la corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alla d.i.a. n. 43153/2011 presentata da M in data 2 dicembre 2011, per un importo complessivo € 194.451,46 (importo maggiorato a seguito dell’applicazione della sanzione ex art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001), mai versato. Infine, i lottizzanti risulterebbero inadempienti pure rispetto all’obbligazione di cui alla lettera “ f ” dell’art. 11 della convenzione, relativa alla realizzazione dell’opera di “ interramento tracce elettrodotti n. T854 tra i sostegni 42- 45 e n. 031, campate 29-30-31 ” (per un valore di € 2.000.000,00). Per tale ragione, il Comune ha chiesto la condanna dei lottizzanti e dei loro aventi causa all’adempimento, anche in via solidale tra loro, degli obblighi stabiliti nella convenzione, scaduta in data 25 maggio 2013.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 28 della legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 46 della legge regionale n. 12 del 2005 e ss.mm.ii.
Si sono costituite in giudizio Esselunga S.p.A. e M S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con ricorso incidentale notificato in data 19 novembre 2021 e depositato in pari data, Synergy One S.r.l. ha chiesto, in via riconvenzionale, (i) l’annullamento della nota emessa dal Comune di San Giuliano Milanese in data 25 agosto 2021, con cui è stata chiesta la “ corresponsione al comune di San Giuliano Milanese dell’importo relativo al potenziamento e miglioramento infrastrutture pubbliche e monetizzazioni degli standard del PII ex-albergo ”, nonché della presupposta deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 24 agosto 2021, (ii) la condanna del Comune di San Giuliano Milanese al ristoro del danno patrimoniale, pari a € 90.000,00, subito a seguito della inoperosa ed inoperativa ritenzione, operata dal Comune, dell’area ceduta gratuitamente al Comune per essere destinata alla realizzazione di parte del parcheggio a servizio della realizzanda Stazione ferroviaria, e (iii) la condanna del Comune al ristoro dei danni economici-patrimoniali-finanziari, non inferiori a € 13.000.000,00, connessi alla mancata realizzazione del Comparto a destinazione “ Direzionale-ricettiva-servizi ” di propria proprietà esclusiva, in conseguenza della mancata proroga della convenzione.
3. Con ricorso incidentale notificato in data 19 novembre 2021 e depositato il 16 dicembre successivo, M S.r.l. ha chiesto, in via riconvenzionale, il rigetto del ricorso promosso dal Comune di San Giuliano Milanese nei suoi confronti per prescrizione delle relative pretese e, in via incidentale, l’accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del predetto Comune per le sue condotte negligenti – legate alla mancata proroga della convenzione che avrebbe impedito a Synergy One di dare attuazione al Comparto, con la cessione/asservimento degli standard –, e la conseguente condanna dell’Ente a risarcire alla predetta M S.r.l. un importo non inferiore a € 6.850.000,00.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni;in particolare, la difesa del Comune ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Synergy One, per mancata specificazione dei motivi di gravame, e l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione e/o per tardiva proposizione, della domanda di risarcimento del danno per violazione del legittimo affidamento contenuta nel ricorso incidentale proposto da M;la difesa di Esselunga ha altresì eccepito come la pretesa comunale di vedersi corrisposta la somma di € 3.648.588,01 risulterebbe tardiva e comunque riguarderebbe opere infrastrutturali di livello sovracomunale in relazione alle quali il Comune sarebbe carente di legittimazione attiva;i difensori di Synergy One e di M hanno replicato, deducendone l’infondatezza, alle eccezioni formulate dalla difesa del Comune in relazione alle domande proposte attraverso i ricorsi incidentali, di cui hanno invece chiesto l’accoglimento.
All’udienza di smaltimento del 9 novembre 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO