TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300649
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 00649/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00921/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z e M D M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- il provvedimento avente protocollo n. -OMISSIS- del 25.07.22 e n. -OMISSIS- del 15.07.2022, promanati dal Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell'E.I. - Dipartimento Impiego del Personale relativi all'ordine di trasferimento d'autorità;

- per quanto possa occorrere, il provvedimento avente protocollo n. -OMISSIS- datato 15.07.2022 (doc. sub 2), promanato dal DIPE, relativo all’indicazione delle sedi di servizio disponibili per i trasferimenti d’autorità al termine del corso di formazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette:

- di essere in servizio permanente effettivo dal 17.09.2009, arruolato dal 24.01.2001, in forza presso il 7° Reggimento Bersaglieri in Altamura (BA) dal 25.09.2017;
che in data 20.12.2021 è stato promosso al grado di Sottotenente con atto del 2.7.2020 quale vincitore di concorso interno proveniente dal Ruolo Marescialli bandito dalla Direzione Generale del Personale Militare (anche DGPM)

-di aver ottenuto dal Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’E.I., Dipartimento Impiego del Personale (anche DIPE), con atto prot. n. -OMISSIS- del 09.12.2019, il riconoscimento dei benefici della legge n. 104/92 per assistere il proprio genitore.

- di essere stato trasferito d’autorità, al termine del corso di formazione, senza ottenere l’assegnazione alla sede di servizio di gradimento di Altamura, quale più idonea per l’assistenza al disabile.

L’assegnazione disposta dal DIPE violerebbe l’art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992 che vieta all’amministrazione di trasferire il ricorrente.

Il DIPE avrebbe anche violato le disposizioni dettate con la direttiva P001, secondo cui (pag. 26) “(...) Alla ricezione dell’ordine d’impiego, l’EdO cedente dovrà effettuare uno scrupoloso controllo sulla congruità dei dati dell’interessato inseriti nel

SIGE

Impiego Centralizzato, procedere all’aggiornamento dei medesimi qualora emergessero lacune e/o inesattezze, far firmare al militare, il quale si assume la responsabilità della veridicità dei dati inseriti, la stampa della propria scheda personale “per concordanza” al termine della “parifica”. Tale importante operazione consente all’EdO ricevente di disporre del più completo quadro informativo sul personale neo-assegnato e di ottimizzarne l’impiego. (...)”.

Il DIPE non avrebbero verificato che il ricorrente era fruitore dei benefici previsti dalla legge n. 104/92.

Il DIPE ha disposto il trasferimento del ricorrente con atto del 25.7.2022 e con atto protocollo n. -OMISSIS- del successivo 26.7.2022 avrebbe reso disponibili posizioni organiche per ufficiali del ruolo di commissariato, come il ricorrente, anche nella città di Bari utili per l’impiego dell’interessato.

Tale atto di pianificazione evidenzierebbe la disponibilità di posizioni organiche nel ruolo di appartenenza che avrebbero potuto essere oggetto di valutazione per l’assegnazione del ricorrente nel rispetto dei diritti del disabile quale assistito dal ricorrente.

Sono stati dedotti i seguenti motivi:

Violazione di legge n. 104/92, art. 33 comma 5 – divieto di trasferimento senza possibilità di scelta della sede ritenuta idonea per la continuazione dell’assistenza già in esecuzione.

Violazione di legge n. 241/90 – determinazione in contrasto con una corretta istruttoria procedimentale.

Eccesso di potere per errata valutazione, sviamento del presupposto, illogicità e contraddittorietà, errata, falsa od apparente motivazione quale sostanziale inesistenza di motivazione.

L’amministrazione avrebbe violato la Direttiva P001 ed. 2021 che prevede la possibilità per il personale interessato dal provvedimento di trasferimento di segnalare eventuali elementi di informazione di carattere personale e/o familiare non noti al dipartimento ed idonei a comprovare eventuali cause impeditive alla movimentazione.

Il ricorrente non avrebbe potuto indicare la sede di auspicata assegnazione per continuare ad assistere il proprio genitore disabile

L’amministrazione non avrebbe considerato il riconoscimento dei benefici di legge concesso al ricorrente.

L’istante partecipando al concorso bandito dal proprio datore di lavoro non avrebbe rinunciato ai benefici di legge n. 104/92, né avrebbe accettato di essere assegnato a qualunque sede di servizio sul territorio.

L’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare di non ledere “(...) l'interesse della collettività (...)” o che una diversa determinazione avrebbe leso “(...) in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro (...)”.

L’amministrazione avrebbe dovuto indicare le motivazioni a sostegno della propria scelta.

I provvedimenti, impugnati non indicherebbero le ragioni della prevalenza degli interessi pubblici rispetto a quelli privati, non solo del ricorrente costretto a interrompere l’assistenza al genitore, ma dello stesso disabile.

In via istruttoria si chiede di ordinare il deposito delle Ordinative Organiche degli Enti/Distaccamenti/Reparti di F.A. ubicati nella regione Puglia in relazione alla Categoria e Ruolo e P.O. nelle quali il ricorrente potrebbe trovare utile collocazione in analoga posizione retributiva secondo i dettami della legge in argomento

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

In data 24.08.2022, con Decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stato sospeso l’ordine di trasferimento. Con successiva ordinanza collegiale n. 426 del 9.9.2022 è stata accolta la domanda cautelare avendo ritenuto “… che nel bilanciamento degli opposti interessi, allo stato, appare prevalente l’interesse del ricorrente (e quindi del disabile assistito) a non vedere interrotta l’assistenza già in atto, permettendo all’istante di non subire la modifica della propria sede di servizio prima di un adeguato approfondimento delle questioni dedotte all’udienza pubblica di trattazione del merito ”.

All’udienza del 13 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

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