TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-07-01, n. 201301013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-07-01, n. 201301013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301013
Data del deposito : 1 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01998/2006 REG.RIC.

N. 01013/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01998/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2006, proposto da:
A D S, in proprio e quale legale rappresentante della società Inv. &
Ge. s.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. S N, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Tirinnanzi in Firenze, viale Europa 101;

contro

Comune di Follonica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Catelani in Firenze, via Gustavo Modena 23;

per l'annullamento

della determina del 18.09.2006 a firma del Dirigente del 3° Settore notificata il 20.09.2006, con la quale viene respinta l'istanza di sanatoria del 10.12.2004 - prot. 26144.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Follonica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il dott. R G e uditi per le parti i difensori S. Nocentini delegato da S. Nunzi e R. Stori delegato da S. Sili;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza presentata al Comune di Follonica in data 10 dicembre 2004 il sig. A D S, legale rappresentante della società Inv. &
Ge. s.a.s., richiedeva la sanatoria, ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge regionale Toscana n. 53 del 2004, dell’illecito edilizio consistente nella “creazione di un volume nel sottotetto destinato ad appartamento” nel fabbricato di proprietà della società destinato a capannone industriale. In data 23 febbraio 2006 il Comune comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, cui la società istante replicava con memoria del 15 marzo 2006;
seguiva il provvedimento di rigetto del 18 settembre 2008 nella pratica 60/04.

Avverso il suddetto provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria insorge il sig. A D S, in proprio e quale legale rappresentante della società Inv. &
Ge. s.a.s., formulando nei confronti dell’atto gravato le seguenti censure:

- “Violazione degli artt. 31 e 35 della legge n. 47/85. Eccesso di potere per mancata e/o errata valutazione dei fatti presupposti. Travisamento dei fatti. Errata applicazione delle norme edilizie regolamentari”. Parte ricorrente contesta l’assunto dell’Amministrazione circa la mancata realizzazione dell’alloggio di cui si richiede la sanatoria nei termini di legge (entro il 31 marzo 2003), evidenziando come sia sufficiente, per ritenersi ultimata la costruzione, che sia stato realizzato il rustico, com’è nella specie avvenuto.

- “Errata applicazione della LRT 53/04 – Errata applicazione della normativa regolamentare in materia di destinazione d’uso della zona territoriale <D>”. L’Amministrazione evidenzia come nella zona sia ammessa la destinazione d’uso residenziale per un unico alloggio per il custode o il proprietario, che è stato nella specie già concessionato;
ma ciò va oltre la previsione delle legge regionale che vuole impedire la sanatoria solo per le opere che siano in assoluto contrasto con la destinazione d’uso degli strumenti urbanistici, che qui non c’è, essendo la destinazione residenziale anche se in parte assentibile.

Il Comune di Follonica si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con decreto presidenziale n. 1243 del 14 settembre 2012 il ricorso in epigrafe veniva dichiarato perento, ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a. Parte ricorrente presentava opposizione al decreto di perenzione che veniva accolta dalla Sezione con ordinanza collegiale n. 110 del 24 gennaio 2013, che revocava il decreto di perenzione e disponeva la reiscrizione del ricorso nel ruolo di merito, fissando per l’11 giugno 2013 l’udienza pubblica di trattazione.

Le parti hanno presentato memorie. Il Comune ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso, avendo in epoca successiva parte ricorrente presentato una seconda domanda di sanatoria, per destinazione del sottotetto a deposito, che è stata respinta e che è da intendere come rinuncia alla domanda qui in esame.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2013, relatore il cons. R G, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dall’Amministrazione resistente, e di passare quindi all’esame diretto del merito, stante la infondatezza delle censure avanzate avverso la determinazione gravata.

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono presentata dalla società ricorrente si regge su due distinti e autonomi profili motivazionali, evidenziando l’Amministrazione, da un lato, che “alla data del 31.03.2003 le opere funzionali alla destinazione residenziale per la quale si richiede la sanatoria non risultano effettivamente realizzate neanche al rustico mancando gli elementi essenziali previsti anche agli artt. 71 e 78 del REC per la civile abitazione”, e, dall’altro lato, che “pur essendo ammessa nella zona territoriale D/sottozona D2 la destinazione ad uso residenziale, la stessa è assentibile soltanto per un solo alloggio per ogni lotto…per cui, nel caso specifico, risultando già concessionata una unità abitativa nel fabbricato in oggetto risulta raggiunto il limite massimo residenziale consentito dagli strumenti urbanistici vigenti in tale zona”.

Con il primo mezzo parte ricorrente censura l’operato dell’Amministrazione per violazione degli artt. 31 e 35 della legge n. 47/85, sul rilievo che erroneamente il Comune di Follonica ha ritenuto non realizzato l’alloggio di cui si richiede la sanatoria nei termini di legge, cioè entro il 31 marzo 2003, evidenziando in senso contrario come sia sufficiente, per ritenersi ultimata la costruzione, che sia stato realizzato il rustico, com’è nella specie avvenuto.

La censura è infondata.

Nel gravato provvedimento l’Amministrazione pone in luce come, sulla base delle foto allegate all’istanza, “l’opera per cui si chiede la sanatoria edilizia consiste solo in un sottotetto ancora al rustico che non presenta l’avvenuta realizzazione delle opere funzionali alla destinazione d’uso residenziale oggetto della richiesta di sanatoria”, aggiungendo che “inoltre non sussistono, alla data del 31/03/2003 ed al momento della presentazione dell’istanza, all’interno del sottotetto, né servizi igienici propri (wc –lavabo – vasca - doccia), né cucina come indicato all’art. 71 e 78 del REC”. Parte ricorrente, che non contesta in fatto i rilievi dell’Amministrazione, contrappone la propria tesi secondo cui, ai fini della richiesta di condono edilizio, una costruzione debba ritenersi ultimata allorquando è stato realizzato il rustico, a prescindere dalla realizzazione degli impianti, delle rifiniture e di ogni altro intervento accessorio.

La tesi di parte ricorrente è priva di fondamento.

L’art. 36, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito in legge n. 326 del 2003) consente la sanabilità delle “opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003”, rinviando alla previsioni normative di cui alla legge n. 47 del 1985 per i profili di disciplina generale dell’istituto del condono edilizio e in tal contesto all’art. 31, comma 2, della citata legge n. 47 per il significato del concetto di “ultimazione dei lavori”. L’art. 31, comma 2, cit. afferma che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”. La norma quindi distingue tre tipologie di opere abusive: le “opere destinate alla residenza”, quelle “non destinate alla residenza” e quelle “interne agli edifici già esistenti”;
con riferimento alla prima tipologia di opere (destinate alla residenza) la nozione di ultimazione dei lavori coincide con <l’esecuzione del rustico>
e il <completamento della copertura>;
con riferimento alle altre due tipologie di opere (non destinate alla residenza o interne agli edifici già esistenti) rileva invece il <completamento funzionale>. Nel caso che ci occupa non è dubitabile che si rientra nell’ipotesi di “opere interne agli edifici già esistenti”, trattandosi non già della costruzione ex novo di un edificio ma della realizzazione di un appartamento nel volume sottotetto (come si legge in ricorso “creazione di un volume nel sottotetto destinato ad appartamento nell’ambito di un fabbricato regolarmente assentito”);
ne consegue che la regola da seguire, al fine di individuare il momento di ultimazione dei lavori, come sostenuto dall’Amministrazione, è quella che guarda non già alla sola realizzazione del <rustico>
ma al <completamento funzionale>
dell’opera stessa;
infatti, come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare, “ai fini dell’ottenimento del condono ex art. 31 citato, le opere interne agli edifici esistenti si intendono ultimate quando siano state completate funzionalmente, nel senso che le stesse siano oggettivamente idonee ad essere utilizzate in relazione alla funzione cui le stesse siano destinate” (TAR Toscana, sez. 3^, 6 aprile 2010, n. 927). Alla luce dei rilievi che precedono la censura in esame deve essere respinta, avendo l’Amministrazione ben evidenziato nella motivazione dell’atto gravato, così come sopra riportata, che alla data della scadenza del termine di legge il completamento funzionale non era stato raggiunto, mancando la “realizzazione delle opere funzionali alla destinazione d’uso residenziale oggetto della richiesta di sanatoria” ( in particolare mancanza di servizi igienici e cucina).

La infondatezza della prima censura, e quindi la legittimità del primo profilo motivazionale dell’ordinanza gravata (diniego di condono per mancato completamento funzionale delle opere alla data di scadenza del termine di legge per la sanatoria), porta a ritenere assorbita la seconda doglianza, con la quale parte ricorrente attacca il secondo profilo motivazionale dell’ordinanza stessa (preclusione urbanistica alla realizzabilità di più di un alloggio per ogni lotto), giacché il profilo motivazionale esaminato e ritenuto corretto è sufficiente da solo a sorreggere l’atto gravato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con spese a carico di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo.

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